Proseguiamo col secondo capitolo delle novità che interesseranno cittadini e imprese nel 2020.
Convertito in legge il Decreto Fiscale (di cui abbiamo già scritto), il Governo ha posto la fiducia sulla Legge di Bilancio per il 2020 e licenziato – salvo intese – il Decreto Milleproroghe.
In attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2020, il DL 124/2019 (meglio noto come Decreto Fiscale 2020) è stato convertito in legge in via definitiva lo scorso 17 dicembre. Di seguito riepiloghiamo le principali novità.
In un nostro recente contributo su questa stessa rivista, abbiamo avuto modo di analizzare l’inquadramento dei marittimi italiani all’estero (Il Commerci@lista Lavoro e Previdenza N. 4/2019: “Marittimi imbarcati su navi straniere”). Oggi, esaminiamo una particolare ipotesi di lavoro marittimo prestato all’interno dell’UE: vale a dire, quella situazione in cui risultano interessati contemporaneamente tre Paesi membri.
(Cassazione Civile, Sez. Trib., 09/10/2019, n.25288)
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione e l’Amministrazione abbia provveduto all’iscrizione a ruolo a seguito di controllo formale, il contribuente può opporre direttamente alla cartella l’esistenza del credito fiscale, senza necessità di procedere in separata sede con una specifica istanza di rimborso.
Il board e le commissioni tecniche della CFE, lo scorso 12 luglio, hanno trasmesso alle istituzioni europee un parere tecnico relativo alle priorità delle policy per i consulenti delle Amministrazioni Fiscali Europee riguardo al mandato 2019-2024, raccomandando fortemente: una Carta comunitaria dei diritti del contribuente, una normativa tributaria chiara, una reale semplificazione degli adempimenti e un’amministrazione fiscale affidabile.
Nella causa C-273/18, sentenza depositata il 10/07/2019, la Corte di Giustizia europea conferma il fondamentale principio dell’onere della prova, in base al quale, l’Amministrazione che vuole disconoscere la detrazione dell’IVA, deve dimostrare (e non solo presumere, come accade regolarmente in Italia) che vi sia stato un effettivo indebito vantaggio fiscale e che l’operazione contestata sia stata posta in essere esclusivamente a tale fine.