Paolo Soro

Conversione in legge del decreto fiscale 2020

In attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio per l’anno 2020, il DL 124/2019 (meglio noto come Decreto Fiscale 2020) è stato convertito in legge in via definitiva lo scorso 17 dicembre. Di seguito riepiloghiamo le principali novità.

Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell’accollante.

Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione

Ai titolari di partita IVA, destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dall’archivio VIES, viene negata – a decorrere dalla data di notifica del provvedimento (di cessazione o di esclusione) – la possibilità di utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti tributari e non. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.

Ritenuti sugli stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.

Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:

-          questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori,

  • ovvero,

-          il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,

quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli. Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:

-          risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

-          non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Trust

Costituiscono redditi di capitale e, quindi, sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. trust opachi). Nel caso si verifichi detta impossibilità, le attribuzioni dei trust esteri che possono dare luogo a redditi di capitale imponibili in Italia sono considerati redditi per il loro intero ammontare.

Impatriati

A partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita; ossia:

-          solo il 30% del reddito derivante da un'attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;

-          se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell'attività lavorativa è soggetto a imposta. Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore di 18 anni, o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.

Dividendi alle società semplici

I dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:

-          per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

-          per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;

-          per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Estensione del reverse charge IVA

Viene prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili.

L’efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alla PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

Esterometro

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (Esterometro). Con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Estensione del ravvedimento operoso

Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste nelle varie ipotesi di ravvedimento valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).

Reati tributari

Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi. Si dispone la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Omessa dichiarazione: viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali, laddove l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni. Medesima pena è prevista anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta. Sono abrogate le disposizioni che riducevano le soglie di punibilità dei reati. Inoltre, per i reati tributari più gravi è prevista la confisca sproporzionale o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario. Tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Vengono aumentate anche le sanzioni pecuniarie a carico degli enti, in caso di commissione di reati tributari.

730

La scadenza del modello 730 è rinviata dal 23 luglio al 30 settembre. I conguagli Irpef, rimborsi o trattenute dovranno essere effettuati con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. La trasmissione delle certificazioni uniche viene rinviata dal 7 al 16 marzo, stesso termine di consegna al dipendente. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il modello 730 precompilato entro il 30 aprile e non più entro il 15 aprile.

Scontrino elettronico

Dal 2021, viene previsto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, così come dell’obbligo di registrazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi, per le operazioni pagate con carte o bancomat. Saranno direttamente le banche, e i gestori di POS e altri strumenti di pagamento tracciabili, a mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati necessari per la certificazione dell’operazione. Lo scontrino elettronico, ovvero l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, rimarrà soltanto per le somme pagate in contanti.

RC auto familiare

Sarà consentito attribuire a tutti i veicoli del nucleo familiare la classe di rischio più bassa, anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.

Compensazioni F24

È previsto:

-          L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;

-          L’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Quest’ultimo requisito si applicherà anche alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (esempio: rimborsi da 730).

L’utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF – IRAP – IRES, dunque, è subordinato alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, se la dichiarazione dei redditi viene presentata tra luglio e ottobre, per esempio, allora il credito emergente e spettante non potrà essere utilizzato per l’acconto IMU-TASI di giugno.

Le novità sulle compensazioni dei crediti fiscali si applicheranno a cominciare dalle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020; vale a dire, agli eventuali crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Sanzioni modello F24 scartato

In caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo dell’Agenzia, per ciascuna delega non eseguita, si applica la sanzione di:

-          250 euro per ogni F24 relativo a compensazioni e ritenute non spettanti o inesistenti di importo superiore a 5.000 euro;

-          Il 5% per gli importi fino a 5.000 euro.

La norma prevede, dunque, una sanzione fissa molto alta anche solo per il semplice scarto di un modello F24 errato.

Dati della fatturazione elettronica

I file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

-          dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;

-          dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

Si ricorda che i termini di decadenza attualmente previsti per il controllo/accertamento fiscale da parte delle istituzioni preposte sono pari (a seconda dei casi) a 5 o 7 anni; fermo restando l’obbligo civilistico di conservazione decennale dei documenti.

Lotteria degli scontrini

Parte dal 01/07/2020 la lotteria degli scontrini, la quale subordina il commerciante a una serie di adempimenti, tra cui l’acquisizione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del codice lotteria del contribuente. Non ci sono sanzioni per i commercianti che non eseguono gli adempimenti, ma i clienti possono segnalare all’Agenzia delle Entrate il rifiuto degli esercenti. Dopo di che, l’Agenzia delle Entrate inserirà i dati dei commercianti che non si sono adeguati alla lotteria degli scontrini nelle liste selettive per l’avvio dei controlli fiscali anti-evasione.

I premi della lotteria degli scontrini non concorrono alla formazione del reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.

Fatturazione elettronica sanitaria

La fatturazione elettronica in ambito sanitario necessita di specifiche regole e, fino alla loro predisposizione, è di fatto vietato emettere fattura elettronica. A partire dal 1° luglio 2020, sia l’invio dei dati al sistema TS che all’Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri, potrà essere effettuata con un’unica operazione mediante il registratore telematico.

Dichiarazione IVA precompilata

Dal prossimo 1° luglio 2020 in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

-          registri fatture vendite e acquisti;

-          comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE).

Tassazione sui giochi

Dal 10 febbraio 2020, il PREU sugli apparecchi di intrattenimento (AWP, SLOT, Videolottery) viene così aumentato:

-          al 23% per gli AWP (attualmente il 21,6%);

-          al 9% per le videolottery (attualmente il 7,9%).

Imposte in acconto per i soggetti ISA

I contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale versano l’acconto in due rate (giugno e dicembre) pari ciascuna al 50% del totale.

Imposta di bollo fatture elettroniche

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), l’Amministrazione Finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Qualora il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati. Il pagamento dell’imposta di bollo, qualora d’importo inferiore a 1.000 euro, potrà essere effettuato a cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre.

POS

Niente sanzioni sul mancato utilizzo dei POS. Ma, ai titolari di partita IVA sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate. Ossia, le commissioni bancarie restano, ma lo Stato riconosce un piccolo credito d’imposta sul loro importo. Il bonus partirà dal 1° luglio 2020. Il credito d’imposta sarà però solo per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro annui.

Limite contanti

Il limite ai contanti passa da 3.000 a 2.000 euro, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro.

Auto usate dall’estero

Nei casi in cui non è previsto il versamento dell’Iva con F24 ELIDE, i soggetti saranno obbligati a una verifica preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò, di fatto, equipara i titolari di partita IVA (imprese, arti e professioni) ai semplici consumatori finali.

IVA scuola guida

Addio all’esenzione e obbligo di versare l’IVA (aliquota ordinaria del 22%) da parte delle scuole guida. Le novità non hanno effetto retroattivo, ma si applicano dal 1° gennaio 2020.

Seggiolini anti-abbandono

È previsto un contributo di 30 euro per ogni nuovo dispositivo di allarme. Peraltro, a oggi non c’è traccia delle regole per l’accesso al contributo. L’obbligo dei dispositivi è entrato in vigore il 7 novembre, ma fino al 6 marzo non si applicheranno sanzioni.

Compensazione debiti fiscali-crediti PA

Viene estesa anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari (e viceversa).

Accise

In via generale, si prevede un inasprimento delle pene; vengono inoltre rafforzate le misure contro le frodi nel settore dei carburanti.

Interessi sui debiti fiscali

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1% e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5% e il 4,5%).

Pagamento della tassa automobilistica regionale con PAGO-PA

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità PAGO-PA.

Quote di genere

Viene previsto un nuovo periodo di vigenza del vincolo che assicuri l'equilibrio tra i generi per 6 rinnovi invece di 3; il genere meno rappresentato deve ottenere fin da subito almeno un terzo degli amministratori o sindaci eletti. Rimangono invece inalterate le sanzioni.

Agevolazioni fiscali relative a veicoli elettrici e a motore ibrido

È prevista l’estensione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap anche ai motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

IVA agevolata prodotti igienico sanitari

L’IVA passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili.

Piani di risparmio a lungo termine – PIR

Per i piani di risparmio individuale costituiti dal 1° gennaio 2020, le somme o i valori destinati al PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Il restante 30% dovrà essere indirizzato all’economia reale.

Potenziamento dell’Amministrazione finanziaria

Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all’azione amministrativa, anche in considerazione dei rilevanti obblighi derivanti dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni, viene ammessa la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di assumere nuovo personale in aggiunta alle assunzioni già autorizzate e consentite.

Il Legislatore, conclude in “bellezza” e, pur di acconsentire alle richieste dell’Agenzia delle Entrate e avvallare nuovi capitoli di spesa (soldi dei contribuenti), inciampa in un risibile ossimoro:

“in considerazione dei rilevanti obblighi derivanti da adempimenti tributari e connesse semplificazioni”?

Ma se sono semplificazioni, perché mai potrebbero causare obblighi rilevanti rispetto allo status quo?

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