Paolo Soro

Legge di Bilancio per il 2020 e Decreto Milleproroghe

Proseguiamo col secondo capitolo delle novità che interesseranno cittadini e imprese nel 2020. Convertito in legge il Decreto Fiscale (di cui abbiamo già scritto), il Governo ha posto la fiducia sulla Legge di Bilancio per il 2020 e licenziato – salvo intese – il Decreto Milleproroghe.

Prima, però, di vedere quanto introdotto dai suddetti provvedimenti, diamo un breve aggiornamento su quanto detto relativamente alla previsione del Decreto Fiscale circa le ritenute fiscali sui dipendenti, come da Risoluzione N. 108/E del 23/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

In tale risoluzione viene specificato che:

1)      Stante l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, si ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come a esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

2)      Con riferimento alla decorrenza degli obblighi introdotti, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Di seguito, ora vediamo invece quali sono le principali misure che sono state varate con la Legge di Bilancio e il Decreto Milleproroghe.

Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello

Per le assunzioni di giovani con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, stipulate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, viene riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100%, con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Sgravio contributivo under 35

Anche per il 2020 resta fermo il limite dei 34 anni di età, per ricevere l’incentivo in caso di assunzione stabile. La norma attualmente in vigore dispone uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30. Con la legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare nel limite ordinario (ossia, sotto i 30 anni di età). Detti lavoratori non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.

Bonus eccellenze

È stata altresì prorogata la norma concernente le assunzioni dei laureati “modello”. Per cui, i datori di lavoro privati che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, giovani under 30, in possesso di laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, beneficiano di un esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 8.000 euro. Oltre a quanto indicato, per l’attivazione dell’incentivo, il neolaureato deve aver conseguito la laurea, entro la durata legale del corso di studi (quindi, senza andare “fuori corso”), presso un’Università statale o non statale legalmente riconosciuta, con una media ponderata non inferiore a 108/110.

Francamente, non ha molto senso, oggi, limitare l’agevolazione a chi ha ottenuto la laurea nel periodo: 01/01/2018 – 30/06/2019. Ma la disposizione inserita è solo una proroga della norma vigente, la quale stabilisce detti limiti. Inoltre, detta norma rimandava a una circolare applicativa INPS che non è mai stata emanata.

Esonero contributivo per i contratti di lavoro sportivo

Viene previsto un esonero, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua, per le società sportive femminili che stipulano, con atleti donne, contratti di lavoro sportivo.

Giovani agricoltori

È prevista la possibilità, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, in caso di nuova iscrizione alla previdenza agricola effettuata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, di ricevere un esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero è attribuito, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi. L'esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e deve sottostare al massimale previsto per gli aiuti di stato (c.d. «de minimis»).

Anticipazione della NASpI

La normativa prevede la possibilità che il fruitore della NASpI possa ricevere l’indennità anticipata, in un’unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In quest’ultimo caso, il valore ricevuto non sarà imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Anche qui, per quanto riguarda i criteri e le modalità di attuazione bisognerà attendere un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2020.

Nuovo cuneo fiscale

Il taglio al cuneo fiscale è confermato dalla Legge di Bilancio, ma demandato a un apposito decreto attuativo, atteso nei primi mesi del nuovo anno: l’operazione dovrebbe partire da luglio. Dalle ultime indiscrezioni emerse si ipotizza un bonus da 500 euro nel 2020 con un incremento a partire dal 2021, presumibilmente come credito d’imposta in sostituzione dell’attuale “Bonus Renzi”. Sembrerebbe confermata l’introduzione anche della categoria di lavoratori con redditi da 26.600 a 35.500, oltre all’attuale range: da 8.000 a 26.600. Viceversa, appare tramontata l’idea di considerare pure i c. d. “incapienti”: da 0 a 8.000. Resta il fatto che, nonostante tutti i proclami politici sul cuneo fiscale, al momento nessuno concretamente sa in che misura e con quali modalità la “manna” promessa arriverà.

Super e Iper Ammortamento

Arriva il nuovo Credito d'imposta 2020 per investimenti in beni strumentali al posto di Super ammortamento e Iper ammortamento: viene introdotto un nuovo credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, compresi quelli immateriali, effettuate nel 2020, e che con riferimento ad alcuni investimenti, riguarda anche i professionisti oltre alle imprese. Il credito d'imposta viene riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre, in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento, in particolare:

-          per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, è previsto un bonus pari a:

40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

20% per la quota oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

-          per gli investimenti in beni strumentali diversi:

6% nel limite massimo di 2 milioni di euro;

-          per gli investimenti nei software di riferimento:

15% del costo, nel limite massimo di costi di 700.000 euro.

Nuovo credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Previsto un nuovo Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella precedente. Il credito è riconosciuto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, e ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi:

-          per le attività di ricerca e sviluppo, nella misura del 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni,

-          per le attività di innovazione tecnologica in misura del 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro,

-          per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nella misura del 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

-          per le attività di design e ideazione estetica, nella misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Credito Imposta investimenti Mezzogiorno

Confermate la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta Investimenti nel Mezzogiorno dedicato ai titolari di reddito d’impresa che acquisiscono anche in leasing beni strumentali nuovi per strutture ubicate in Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il credito d'imposta spetta in misura pari al 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e al 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Resto al Sud

Viene stabilito che, in merito alla misura rivolta ai giovani imprenditori nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età (compreso tra i 18 e i 45 anni) si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019.

Credito d'imposta per la vendita al dettaglio di giornali

Si amplia il credito d'imposta per le edicole che nel 2020 viene riconosciuto anche nei casi in cui l'attività non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Buoni pasto e mense aziendali

È innalzata la soglia di non concorrenza alla formazione del reddito del lavoratore dipendente per i buoni pasto elettronici da 7 a 8 euro, mentre si riduce quella per i buoni pasto in formato cartaceo da 5,29 a 4 euro. Nulla cambia, invece, per le indennità erogate agli addetti ai cantieri edili, rimanendo confermata la soglia di 5,29 euro giornalieri. Per effetto della modifica, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (e assimilato) dei buoni pasto opererà nei limiti di 4 euro giornalieri, per quanto riguarda i buoni in formato cartaceo, e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici, a prescindere dal numero di buoni utilizzati (seppur nel rispetto del limite di otto). L’eventuale eccedenza rispetto alle soglie, così rimodulate, va a formare reddito imponibile in capo al dipendente.

Fringe benefit auto

È inasprita la tassazione del fringe benefit, ma solo sui contratti stipulati a partire da luglio 2020, per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione. Il fringe benefit sarà dunque pari:

-          al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km

-          al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km

-          al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km

-          al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.

A questo punto, appare fin troppo ovvio, chi vuole continuare a beneficiare dell’attuale più favorevole regime di tassazione anche dopo luglio 2020, dovrà premunirsi di stipulare il contratto entro il 30 giugno 2020.

Eco-Bonus

Il bonus dedicato all'efficientamento energetico è confermato nel 2020. Le regole restano identiche anche per il prossimo anno. Ci saranno, quindi, due scaglioni, al 65% e al 50%. L'incentivo avrà percentuali ridotte, tra gli altri, per infissi e schermature solari.

Bonus mobili

Anche il prossimo anno sarà possibile agganciare ai lavori di ristrutturazioni lo sconto fiscale dedicato all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in classe non inferiore ad A+.

Sconto in fattura

Cancellato il meccanismo dello sconto direttamente in fattura per tutti i piccoli interventi, come la sostituzione di caldaie e infissi, mentre resta pienamente operativo per i lavori più rilevanti: sopra i 200.000 euro in condominio.

Bonus giardini

Lo sconto fiscale del 36% dedicato ai giardini e alla sistemazione a verde, cancellato dalla Legge di Bilancio, è stato ripescato nel Decreto Milleproroghe. Anche per il prossimo anno, quindi, ci saranno regole identiche a quelle attuali.

Bonus ristrutturazioni

Lo sconto fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie, come di consueto, guadagna un altro anno. Anche per il 2020, allora, non verrà ridimensionato al 36%; per contro, non ci saranno proroghe pluriennali.

Sisma-Bonus

Lo sconto fiscale dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che può arrivare fino all'85%, utilizzando il meccanismo della classificazione di rischio sismico, resta in vigore anche nel 2020.

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazioni IRPEF

Le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

-          nell'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

-          per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Ai fini della suddetta norma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. La detrazione compete nell'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli interessi passivi su mutui nonché per le spese sanitarie.

Esenzione IRPEF coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Tassazione IRPEF vendite di piante

Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume d’affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%.

Abrogazione mini IRES e ritorno dell’ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

-          viene abolita la mini IRES;

-          viene reintrodotta l’ACE, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.

Detrazione IRPEF spese scuole di musica

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021, sono detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni legalmente riconosciute di alta formazione artistica musicale e coreutica, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Esenzione canone RAI contribuenti anziani

A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra 500 e 2.000 euro per ciascuna annualità evasa.

Trattamento fiscale delle somme corrisposte in esecuzione di pronunce CEDU

Viene prevista l’esenzione dalle imposte delle somme liquidate a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione delle pronunce o degli accordi sostitutivi della Corte europea dei diritti dell’uomo, qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale.

Deducibilità spese per impianti di colture arboree

Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, si incrementano del 20% le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei terreni.

Campione d’Italia

Viene istituita un’imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'IVA in conformità alla legge federale Svizzera.

Accise sul gasolio commerciale

Sono esclusi dall’accisa agevolata sul gasolio commerciale, a partire dal 1° ottobre 2020, i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori. Si prevede inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2021, l’esclusione riguarderà anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

Energia elettrica

Vengono rimodulate e innalzate le accise gravanti sui prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica (dunque, aumento delle bollette della luce). Salta la proroga del mercato libero per le bollette di luce e gas; salvo ulteriori novità, il regime tutelato arriverà a scadenza dal 1° luglio 2020.

Aumento dell’IVA

È prevista la sterilizzazione completa per il 2020, e parziale dal 2021, degli aumenti delle aliquote IVA e accise (c.d. clausole di salvaguardia). Pertanto, non ci sarà alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020. Invece, per gli anni successivi, si prevede l’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022. Inoltre, si posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 la rideterminazione – con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli – dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, azzerando gli aumenti per l’anno 2020 e riducendoli negli anni successivi.

IMU – TASI

IMU e TASI si fondono. L’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni. Ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF. Vengono introdotte modalità di pagamento telematiche. L’aliquota di base è ridotta per i fabbricati rurali a uso strumentale. Inoltre, la norma consente ai comuni di deliberare in materia di IMU anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. In questo caso è assicurata la retroattività delle delibere con effetto dal 1° gennaio 2020 (il che significa che, a fine anno, si dovrà ricalcolare e conguagliare quanto versato a giugno). Infine, si dispone, a decorrere dal 2020, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. In realtà, però, la deduzione si applicherà solo nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre l’intera deducibilità avrà effetto a decorrere dal 2022. Per il solo anno 2019, la deducibilità dell’IMU è fissata nella misura del 50%.

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15% al 10%, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Per contro, non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Plastic tax

Viene introdotta un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI e non è versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a 10 euro. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

-          per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante;

-          per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;

-          per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di maggio 2020. Spetta un credito d’imposta a favore delle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, nella misura del 10% delle spese di riferimento sostenute.

Sugar tax

Viene introdotta un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

-          all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

-          all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;

-          all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Soggetti obbligati al pagamento sono rispettivamente:

-          il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento

-          l'acquirente, per la fattispecie di cui alla lettera

-          l'importatore.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo, previsto entro il mese di agosto 2020.

Web Tax

Si modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali. Le nuove norme:

-          chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;

-          individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta;

-          obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;

-          consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020;

-          prevedono che la nuova disciplina sulla Web Tax sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Tracciabilità detrazioni IRPEF

Si subordina la fruizione della detrazione del 19% relativa agli oneri da indicare nel Modello Unico al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa. La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Analisi di rischio ai fini fiscali

Per le attività di analisi del rischio, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle Entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvarrà delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Nuovo regime forfetario

Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se, al contempo, nell'anno precedente:

-          hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;

-          hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Si aggiunge, poi, un’ulteriore clausola di esclusione legata all’aver percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (dal tenore della norma, sembrerebbero doversi includere anche i redditi da pensione), eccedenti l'importo di 30.000 euro. Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (scelta libera e non obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.

Estromissione beni

Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Rivalutazione dei beni

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Nel dettaglio:

-          si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11% applicabile alla rideterminazione di valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate;

-          si aumenta dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni;

-          si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%;

-          si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.

Le imposte sostitutive sono versate:

-          per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;

-          per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi.

IVAFE e IVIE

Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE, includendovi anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

Differimento deduzione componenti negativi IRES

Viene previsto il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge.

Maggiorazione IRES concessionari autostradali

Per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota IRES, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

-          concessioni autostradali;

-          concessioni di gestione aeroportuale;

-          autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18, legge n. 84/1994;

-          concessioni ferroviarie.

Tutto ciò inevitabilmente si tradurrà in un aumento dei prezzi di pedaggi e biglietti.

Attività di formazione universitaria ai fini IRES

Si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle Università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali.

IVA per locazioni imbarcazioni da diporto

Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto, si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea qualora – attraverso adeguati mezzi di prova – sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

Imposta di fabbricazione su biomassa di canapa

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (Cannabis), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta a imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari a 12 euro per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale.

PREU e prelievo sulle vincite

A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite è fissato nel 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di 200 euro.

Riforma riscossione enti locali

Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Canone unico enti locali

Si istituisce, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. Inoltre, si istituisce il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Accise e imposte sui tabacchi

Aumentano le accise che gravano sui tabacchi lavorati, in particolare con l’innalzamento dell’importo dell’accisa minima e dell’onere fiscale minimo (quest’ultimo valevole per le sigarette), nonché l’importo dell’aliquota di base su tali prodotti. Inoltre, si introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo, ovvero filtri e cartine, nella misura di 0,0036 euro il pezzo.

Detrazione IRPEF spese veterinarie

Cambia la detrazione IRPEF per le spese veterinarie: dal 1° gennaio 2020, le spese veterinarie saranno detraibili, nella misura del 19%, fino all’importo di 500 euro, limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Sport Bonus

Proroga per il 2020 del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Viene ampliato il novero dei beneficiari includendo, oltre alle “società sportive dilettantistiche”, anche le “associazioni sportive dilettantistiche” e gli “enti di promozione sportiva”. Viene inoltre confermato il fondo "sport e periferie".

Credito d'imposta investimenti sisma Centro Italia

Confermata la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

Altre disposizioni che interessano il mondo del lavoro

Sono previste:

-          Riduzioni tariffarie INAIL

-          Rivalutazioni delle pensioni più basse per il periodo 2020/2021

-          Proroga dell’opzione della liquidazione pensionistica sul sistema contributivo per le donne lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età e autonome con 59 anni e con almeno 35 anni di anzianità

-          Prorogato di un anno il bonus bebè, che risulta rafforzato per i nuclei familiari con ISEE superiore ai 7mila euro

-          Incremento del bonus asili nido

-          Proroga congedo paternità per il 2020, con durata elevata a 7 giorni

-          Proroga al 31 dicembre 2020 del termine delle conversioni degli eventuali contratti a tempo determinato dei lavoratori inizialmente utilizzati come lavoratori socialmente utili

-          Proroga del bonus formazione nel 2020, con requisiti di accesso più stringenti e incrementi degli importi per alcune categorie di imprese (niente più obbligo di accordo sindacale, ma comunicazione preventiva al Ministero)

-          Proroga nel 2020 del credito d’imposta a favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali

-          Eliminata la Tobin tax sulle transazioni finanziarie

-          Carta giovani 18 APP riconfermata anche per il 2020

-          Fondo Garanzia Prima casa: rifinanziamento di 10 milioni

Proroghe confermate nel Decreto Milleproroghe

Le disposizioni approvate prevedono, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero dell’energia, l’estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, la proroga fino al 31 dicembre 2020 del cosiddetto “bonus verde” sulle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali, il rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali, la proroga della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di calamità naturali.

Risoluzione delle controversie in materia fiscale: Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852

Per rafforzare la certezza del diritto in materia fiscale, la direttiva istituisce un meccanismo efficace, vincolante e obbligatorio di risoluzione delle controversie tra Stati membri che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione, attraverso una procedura amichevole in combinazione con una fase arbitrale, con una scadenza chiaramente definita e un obbligo di risultato per tutti gli Stati membri.

 

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