Il pagamento, in esecuzione di un accordo transattivo, di una somma di denaro a tacitazione delle pretese risarcitorie vantate dalla controparte, rappresenta il corrispettivo di un’obbligazione di non fare o di permettere, costituente prestazione di servizi agli effetti dell’imposta.
Possono fruire dell'agevolazione i residenti e i non residenti con stabile organizzazione che esercitino in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito imponibile Irpef o Ires.
I finanziamenti da cui derivano gli “utili” sono erogati a favore di società italiana facente parte dello stesso gruppo di appartenenza e hanno una durata adeguata alla norma.
La disposizione che disciplina la loro erogazione, in linea con l’estendersi della flessibilità lavorativa, non fissa regole restrittive su rapporti e articolazioni dell’orario di lavoro.
Prevale il criterio speciale, non rilevando che le attività finanziarie estere siano oggetto di un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari tra il beneficiario e un intermediario.