Nel tentativo di offrire un aiuto pratico ed una prima guida per le società cooperative, presentiamo alcune fra le domande che più frequentemente sono state poste dall’utenza in occasione della presente campagna bilanci, con le relative risposte. Non si tratta di un lavoro esaustivo, ma solamente di una prima e parziale raccolta, in base alle risultanze dell’attività quotidiana di front-office.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E del 4 giugno interviene per chiarire la portata delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 in merito alla disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e svalutazioni dei crediti.
I soggetti operanti nel comparto finanziario e assicurativo sono tenuti all’applicazione, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, di un’addizionale Ires dell’8,5% che, sommata all’aliquota ordinaria del 27,5%, porta l’imposta al 36 per cento. Le modalità applicative sono contenute nella circolare 15/E del 5 giugno 2014.
L`articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, ha stabilito limitatamente al periodo d`imposta 2005 che, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annuo per figlio, spetta una detrazione dall`imposta lorda, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell`art. 15 del TUIR. Detta agevolazione è stata resa permanente dall`art. 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008.
Ogni anno, il giorno 16 del mese di giugno è ricorrenza tradizionalmente infausta per le tasche dei contribuenti, i quali si trovano a dover affrontare svariati esborsi per pagamenti di tasse, contributi e imposte, aventi tutti identica scadenza in tale giornata. Peraltro, quest’anno, alla faccia della solita “semplificazione”, gli adempimenti sono stati ulteriormente incrementati (come se già non fossero abbastanza), e il rischio che si verifichino dei mancati (parziali o totali) versamenti appare più che concreto.
La circolare n. 13/E del 4 giugno chiarisce le due discipline opzionali introdotte con i commi da 140 a 147 della legge n. 147/2013 (Stabilità 2014), vale a dire la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e/o al riallineamento dei valori. Si tratta di norme già introdotte in passato dal legislatore che consentono, previo versamento di un’imposta sostitutiva, di beneficiare di un maggior valore fiscale utile in sede di determinazione delle quote di ammortamento o di determinazione delle plusvalenze e minusvalenze.