L`articolo 1, comma 335, della legge n. 266 del 2005, ha stabilito limitatamente al periodo d`imposta 2005 che, per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 632 euro annuo per figlio, spetta una detrazione dall`imposta lorda, nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell`art. 15 del TUIR. Detta agevolazione è stata resa permanente dall`art. 2, comma 6, della legge n. 203 del 2008.
Con la circolare n. 6/E del 2006 è stato precisato che è possibile fruire del beneficio fiscale in relazione alle somme versate a qualsiasi asilo nido, sia pubblico che privato, sulla base della definizione di asilo fornita dall`articolo 70 della legge n. 488 del 2001, secondo cui costituiscono asili nido le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori.
Per quanto riguarda i soggetti che offrono presso il loro domicilio servizi di cura ed educazione all`infanzia definiti "Tagesmutter" (c.d. mamma di giorno), si fa presente che, in risposta all`interrogazione parlamentare n. 5-07001 del 2012, il Ministero dell`economia e delle finanze ha affermato che nel caso dell`assistenza domiciliare all`infanzia, esclusa la natura pubblica del servizio prestato, occorre verificare se il servizio fornito dagli assistenti domiciliari all`infanzia abbia le caratteristiche di una prestazione erogata presso un asilo nido privato. Tali asili, al pari di quelli pubblici, sono caratterizzati dalla presenza di una struttura organizzativa idonea a garantire l`educazione e l`assistenza alla prima infanzia con carattere di continuità e per un periodo di tempo almeno pari a quello delle strutture pubbliche. Deve, quindi, essere in concreto verificata l’affinità dei presupposti e delle finalità servizio di assistenza domiciliare all`infanzia a quelle degli asili nido, nonché` la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali. In presenza delle suddette condizioni di assimilabilità, le spese sostenute dai genitori per tali prestazioni possono essere ammesse in detrazione.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso all`Agenzia Entrate una nota nella quale ha affermato che il servizio di assistenza domiciliare all`infanzia, così come disciplinato dalla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1997, n. 40, presenta le condizioni sopra richiamate in forza delle quali detto servizio può essere a tutti gli effetti assimilato a quello degli asili nido.
In considerazione di quanto sopra, si precisa che le spese sostenute dai genitori per le prestazioni di assistenza domiciliare all`infanzia fornite nella provincia di Bolzano ai sensi della legge provinciale n. 8 del 1996 posso essere ammesse alla detrazione d`imposta. Rimane ferma negli altri casi la necessità di verificare in concreto l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all`infanzia a quelle degli asili nido, nonché` la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.
Fonte: AteneoWeb