La legge di stabilità 2014 si compone del solo articolo 1, composto però da ben 749 commi, che spesso si susseguono alla rinfusa senza chiarezza e ordine logico, i quali a loro volta esprimono mere norme di rinvio a 117 ulteriori provvedimenti di attuazione (decreti ministeriali e/o interministeriali), necessari per dare efficacia alle disposizioni stesse che li prevedono, e per i quali spesso non risulta previsto un termine per la relativa emanazione.
“A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.”
L’art. 1, co. 160, lett. b), della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità) ha riformulato l’ultimo periodo dell’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, in materia di deducibilità dal reddito d’impresa delle perdite su crediti, stabilendo che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Con DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell`Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".
Fermo restando che non esiste un obbligo di natura civilistica, dal punto di vista fiscale le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e l’ammontare complessivo delle rimanenze sono superiori, rispettivamente, a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.