Abbiamo già avuto modo di rappresentare in altre occasioni come l’OCSE e la Commissione UE abbiano elaborato una definizione di pianificazione fiscale aggressiva, sostanzialmente correlata con l’individuazione delle ipotesi di abuso del diritto. In pratica, partendo dall'assunto che scelte di natura meramente organizzativa e operazioni finalizzate a perseguire il miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa costituiscono irrinunciabili principi di diritto attinenti a indiscutibili libertà economiche fondamentali, è aggressiva quell'operazione di pianificazione fiscale in cui la giustificazione di un determinato comportamento risiede in via prevalente, non nell'esistenza di una valida ragione economica, ma nell'esigenza di ottenere un vantaggio fiscale, altrimenti non spettante (concreta assenza di ragioni extra-fiscali).
In tema di fiscalità internazionale, sul banco degli imputati siedono (inevitabilmente e principalmente) le c. d. OTT (Over The Top); ovverossia, le imprese multinazionali del web (Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft). Per tali grosse entità risulta, de facto, abbastanza semplice far risultare il grosso della loro materia imponibile presso giurisdizioni fiscalmente “morbide”, in sfregio a qualunque approccio Nexus raccomandato dall’OCSE, approfittando della tipologia operativa naturalmente insita in ogni attività legata alla digital economy.
Le multinazionali del web hanno avuto grande facilità nell’erodere le basi imponibili, trasferire i profitti nei Paesi a più bassa fiscalità e ridurre il carico fiscale complessivo. La pressoché totale dematerializzazione dell'industria digitale, in effetti, consente di evitare di avere una concreta localizzazione fiscale dei profitti conseguiti attraverso una stabile organizzazione, nel territorio dello Stato reale, così permettendo una riduzione di funzioni, beni e rischi, a vantaggio di territori in cui sono vigenti governi fiscali più propensi a contrattare carichi impositivi estremamente bassi (come se già, in partenza, le aliquote applicate non fossero più che allettanti).
La delocalizzazione delle transazioni commerciali tramite Internet, fa venire meno taluni requisiti impositivi indispensabili come: il luogo di produzione del reddito e la residenza fiscale delle eventuali stabili organizzazioni (in genere, direttamente connesse alla presenza di strutture materiali e personali dell'impresa nel territorio di un altro Stato). Da qui le inevitabili problematiche nella ripartizione del reddito complessivamente prodotto. In sostanza, la digital economy (più d’ogni altra attività) bene si presta a non far emergere redditi da tassare nel territorio in cui l'impresa svolge la propria reale attività, e fa nascere il dilemma relativo a quali innovative opzioni tributarie predisporre e quali framework utilizzare, onde riuscire ad assoggettare a tassazione gli imponibili maturati da questi grossi gruppi sovranazionali.
A mero titolo informativo, si richiamano alcune significative notizie riportate di recente dai media.
- Il Senato americano ha stimato che le imposte sottratte al Fisco dalla Apple, tra il 2009 e il 2012, sarebbero di circa 74 miliardi di dollari.
- La Procura di Milano ha chiuso le indagini, sempre nei confronti di Apple, per un presunto omesso versamento di imposte di oltre 800 milioni di euro, tra il 2008 e il 2013.
- Un’ennesima indagine della Guardia di Finanza riguarda Amazon, multinazionale americana con sede a Seattle, a cui viene contestata la stabile organizzazione in Italia.
- Google è sotto accertamento fiscale: si ipotizza un accordo sulla base di oltre 150 milioni di euro nei confronti del Fisco italiano.
- Facebook ha recentemente dichiarato introiti per 20,4 milioni di sterline (25,3 milioni di euro) in Gran Bretagna, quando in realtà la cifra effettiva sarebbe stata di 175 milioni (217,3 milioni di euro); la spiegazione – secondo i vertici dell’azienda – starebbe nel fatto che la maggior parte degli incassi sarebbe stata registrata presso la sede di Dublino, scelta da Facebook, non per motivi fiscali, ma perché vi si trova “il personale migliore e più affidabile”.
- Il Sunday Times ha accusato Microsoft di aver evaso 100 milioni di sterline l’anno a partire dal 2011 nel Regno Unito, utilizzando il ben conosciuto metodo di intestare le fatture alla sua sede locale in Irlanda, Paese dove le tasse sono molto più basse.
- L’ex italiana FCA (FIAT), a seguito dello scandalo LuxLeaks, è risultata essere uno dei principali beneficiari degli accordi di tax ruling col governo lussemburghese, così sottraendo a imposizione, in seguito all’ottenimento di un vantaggio illegale, materia imponibile tale da farle risparmiare imposte che vanno dai 20 ai 30 milioni di euro, a detta dell’Antitrust UE.
E l’elenco potrebbe continuare all’infinito… Si stima che l’imponibile eluso, solo in Italia, da tutte le società possa valere sugli 11 miliardi. Anche se, a esser sinceri, gli accorgimenti per abbattere le imposte e gli accordi di ruling che configurerebbero aiuti di Stato illegittimi (a parte l’appena citato caso della FCA) sono utilizzati anche da aziende di altri settori: esempio, Ryanair, Starbucks e la francese Engie.
In ottica europea, la Commissione UE valuta in 1.000 miliardi di euro l’evasione complessiva nel vecchio continente, ed è da tempo impegnata in un Piano di contrasto ai sistemi di ottimizzazione ai quali ricorrono le multinazionali (e non solo quelle del web), per bypassare il Fisco e pagare le tasse al minimo in Europa. A tal proposito, vengono periodicamente organizzate delle audizioni cui sono invitate a partecipare le Big MNEs, onde fornire opportune spiegazioni sulle loro strategie fiscali internazionali. Tra le società invitate: Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft (per la digital economy), oltre a Coca-Cola, Pepsi, McDonald’s Europe, Ikea, Philip Morris, Disney, AB InBev, HSBC, Barclays e FCA (che, in genere, non si presenta).
Amazon
Il colosso americano del commercio online, fattura oltre 50 miliardi di dollari all’anno e ha quattro società in Italia, le cui quote sono di proprietà, al 100%, della Amazon Eu Sarl (holding lussemburghese).
Secondo quanto Amazon dichiara, le filiali italiane sarebbero solo dei magazzini e dei depositi di merce, dove i lavoratori eseguono meri servizi su ordine e conto della società-madre lussemburghese, così non configurandosi (in relazione alla normativa fiscale) alcuna permanent establishment. Per ciò stesso, in sostanza anche le imposte su quella parte di redditi indubitabilmente prodotti in Italia sulla base dell’applicazione del Nexus Approach, vengono materialmente pagate in Lussemburgo, dove vigono aliquote assai inferiori e – soprattutto – dove Amazon è riuscita ad attivare un’importante azione di ruling fiscale internazionale.
Ebbene, almeno una di queste quattro società italiane (Amazon Italia Logistica), sembrerebbe viceversa condurre una vera e propria attività di gestione del business italiano, e non dei semplici servizi meramente operativi. La Amazon Italia Logistica, in effetti, ha alle sue dipendenze circa 900 lavoratori assunti con contratti italiani, i quali prendono gli ordini e li spediscono in gran parte a clienti italiani. Stando così le cose, ai più parrebbe che l'attività e gli affari sarebbero in Italia, e quindi i redditi (perlomeno quelli connessi a tale parte di attività) dovrebbero essere assoggettati a tassazione nel Belpaese (IRES). Amazon, però, non versa praticamente nulla al Fisco italiano (fatto salvo, ovviamente, quanto derivante dalle transazioni infra-gruppo in entrata dal Lussemburgo verso l’Italia).
Amazon sostiene che la parte italiana è meramente esecutiva in funzione di ciò che viene gestito dal Lussemburgo, dove invece vi è tutta l'attività strategica del gruppo e vengono effettivamente conclusi i contratti. Le politiche di prezzo, così come le politiche di distribuzione, restano sempre integralmente decise in Lussemburgo. I dipendenti italiani, quindi, non sono soggetti che decidono, ma solo che eseguono. Mancherebbe, insomma, quell’autonomia decisionale.
Si ricorda che, in base al Modello OCSE: l’espressione “concludere contratti in nome della casa madre” implica la capacità di impegnare l’impresa di fronte a terzi. Tale potere deve comunque manifestarsi attraverso l’offerta di beni e servizi sul mercato (la conclusione di un contratto di lavoro dipendente – a esempio – non è di per sé sufficiente per l’esistenza di una Stabile Organizzazione (SO), in quanto non è espressione di un’attività imprenditoriale). La persona fisica che costituisce una SO personale deve agire in assenza di autonomia gestionale nei rapporti con la casa madre (pertanto, un agente indipendente che agisce nell’ambito della propria attività “non costituisce stabile organizzazione”). Infine, il fatto che un'impresa non residente (con o senza SO nel territorio dello Stato) controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d'impresa, non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una SO dell'altra.
D’altronde, per altro verso, di certo apparirebbe impossibile attrarre la residenza fiscale in Italia in funzione del Place of Effective Management, il quale indubbiamente resta sempre localizzato in Lussemburgo.
Insomma, fa riflettere, dover pensare che: da una parte, abbiamo delle micro-società, senza nemmeno del personale, che devono pagare l’IRES; dall’altra, nello stesso territorio, lavora il colosso Amazon, che ha di fatto ben quattro differenti “società” operanti in Italia, circa 1.000 dipendenti, supera abbondantemente il miliardo di traffico merci, e non ha alcun obbligo di dover versare un euro di imposte. E la cosa sembrerebbe pure in linea con la legislazione vigente. Pare lecito, allora, osservare che esistono delle evidenti grosse lacune nella normativa tributaria a livello internazionale (anche solo intra-UE), le quali decisamente richiedono degli opportuni interventi mirati e immediati.
Apple
Con il comunicato stampa del 30 agosto 2016 la Commissione Europea ha annunciato – all’esito dell’indagine avviata dalla Direzione Generale Concorrenza nel 2014 – che due società del gruppo Apple (Apple Sales International e Apple Operations Europe) avrebbero ottenuto dall’Irlanda vantaggi fiscali indebiti per 13 miliardi di euro, per effetto della conclusione di due successivi tax ruling firmati nel 1991 e nel 2007 e qualificabili come aiuti di Stato, a seguito dei quali l’aliquota effettiva dell’imposta societaria, già estremamente ridotta e pari all’1% nel 2003, sarebbe ulteriormente scesa fino allo 0,05% nel 2014. La Commissione UE ha concluso che l'Irlanda ha sostanzialmente garantito benefici fiscali non dovuti fino a 13 miliardi di euro all'azienda di Cupertino; pertanto, ora dovrà recuperare le tasse non pagate per gli anni dal 2003 al 2014, più gli interessi. Non si tratta – beninteso – di una vera e propria multa a carico di Apple, giacché l'Antitrust UE non chiede all'azienda di versare la maxi somma di denaro citata; ma, piuttosto, viene richiesto al Paese responsabile del trattamento fiscale vantaggioso – per l’appunto, l’Irlanda – di farsi restituire le tasse non pagate.
Apple Sales International (analogamente ad Apple Operations Europe) è una società di diritto irlandese, la cui residenza fiscale resta, de facto, “indefinibile”, sulla base della legge locale, a seguito della delocalizzazione del proprio management in Paesi a fiscalità nulla. La società è controllata indirettamente dalla capo-gruppo statunitense che, in forza di un accordo di ripartizione dei costi di ricerca e sviluppo, le ha concesso il diritto d’uso del marchio per la vendita dei prodotti Apple al di fuori del Nord e del Sud America, in cambio di contributi annuali (deducibili in Irlanda).
Tramite questi contributi, nel 2014, sarebbe stata finanziata circa la metà del totale delle attività di ricerca svolte dal gruppo negli Stati Uniti, per sviluppare la sua proprietà intellettuale a livello mondiale (in barba al Nexus Approach e agli odierni principi del Patent Box).
Apple Sales International, sempre fino al 2014, acquistava i prodotti Apple dai produttori di tutto il mondo e, da un punto di vista contrattuale, ne fatturava le cessioni verso clienti che, materialmente, erano effettuate dai negozi Apple, sempre localizzati nei vari Paesi del mondo. Non essendo (in concreto) fiscalmente residente in Irlanda, Apple Sales International svolgeva la sua attività di vendita tramite una stabile organizzazione. I ruling concordati con l’Amministrazione irlandese prevedevano che gli utili realizzati in tutto il mondo venissero poi attribuiti e tassati in capo alla PE irlandese solo nella misura sufficiente a remunerare le sue funzioni di ordinaria gestione, per un ammontare pari ai costi sostenuti, oltre a solo un piccolo ulteriore margine, onde: da un lato, garantire materia imponibile a sufficienza per il Fisco locale; dall’altro, giustificare economicamente l’attività.
L’intero “extra-profitto” era attribuito alla “Sede centrale” della società titolare del menzionato diritto d’uso della proprietà. Senonché, questa “Sede centrale” in realtà era solo “virtuale”, atteso che – come appena sopra precisato – non era di fatto ubicata in alcuna specifica nazione, non aveva dipendenti o uffici propri, le cui attività consistevano esclusivamente in sporadiche riunioni del consiglio di amministrazione, e il cui reddito quindi non risultava essere sostanzialmente tassato.
Nel 2011, a fronte di utili per circa 16 miliardi di euro, Apple Sales International ha assoggettato a tassazione in Irlanda soltanto 50 milioni di euro attribuibili, appunto, alla sua stabile organizzazione (tax rate effettivo: 0,05% dei suoi reali utili annuali).
La Commissione UE mette in discussione il metodo utilizzato per la ripartizione interna degli utili tra la stabile organizzazione e la “Sede centrale” di Apple Sales International e Apple Operations Europe, perché considerato come non corrispondente alla realtà economica. La ripartizione degli utili a vantaggio di una “Sede centrale virtuale”, sarebbe economicamente non sostenibile e non coerente con il principio di libera concorrenza. Così agendo, in funzione di tale tax ruling col governo irlandese, si starebbe concretamente attribuendo un vantaggio selettivo qualificabile come aiuto di Stato. Sempre a parere della Commissione, gli utili non tassati in Irlanda dovrebbero essere soggettati a imposizione presso i Paesi in cui effettivamente sono state realizzate le vendite. In proposito, l’ammontare delle imposte oggetto di recupero potrebbe essere così diminuito in presenza di eventuali pretese fiscali avanzate da altri Stati membri.
A tal riguardo, Apple Italia è stata ritenuta celare una stabile organizzazione di Apple Sales International. Apple Italia ha, quindi, preferito raggiungere un accordo con il fisco italiano per sanare l’evasione da quasi un miliardo di euro contestata ai vertici, dalla procura di Milano. L’azienda di Cupertino ha chiuso la partita pagando all’erario 318 milioni di euro, cioè la cifra richiesta nei verbali di accertamento. L’accordo ha messo fine a una controversia che vedeva contestati, globalmente, quasi 900 milioni. Secondo l’accusa, infatti, dal 2008 al 2013, il gruppo aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi nella Penisola, risparmiando così circa 880 milioni di IRES. Le indagini avrebbero accertato che, in Italia, Apple distribuiva i prodotti attraverso la società Tech Data Italia, controllata dalla statunitense Td Corp, la quale a sua volta si riforniva dalle irlandesi Apple Sales International e Apple Distribution International. In questo modo, per anni, il gruppo aveva versato le imposte in Irlanda, dove il fisco è molto più favorevole, e non nel Paese dove effettivamente registrava i ricavi e gli utili.
La Guardia di Finanza ha accertato che Google avrebbe aggirato il Fisco sugli introiti pubblicitari pagati dai clienti italiani, ma contabilizzati in Irlanda e alle Bermuda, passando per l'Olanda. Malgrado, infatti, il servizio fosse pensato, contrattato e svolto da Google Italia, l'ammontare complessivo dei ricavi finiva nelle casse della controllata irlandese, la quale, poi, a sua volta riversava nella partecipata olandese sotto forma di royalties per marchi e licenze. Dopo di che, detto fatturato IP, tramite un'altra società, rientrava nuovamente in Irlanda, e da qui era trasferito alle Isole Bermuda (giurisdizione ad aliquota “zero”).
Questo tax framework è noto come “Double Irish” e, in genere, è utilizzato dai grossi gruppi multinazionali, inserendo una holding olandese (società che gode di un vantaggiosissimo regime di participation exemption), c. d. “Dutch Sandwich”, onde cercare di rendere inattaccabile l’intera struttura.
In sostanza, la holding-madre è localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (in genere, Antille Olandesi e Isole Bermuda); la sub-holding (holding-figlia) è situata in Olanda, e controllata al 100% dalla prima; detta holding-figlia controlla a sua volta le altre società operative collocate in Stati esteri. Il profitto proveniente da queste società controllate, sparse nel mondo, non giunge direttamente alla holding-madre (che ricadrebbe sotto la normativa CFC, vanificando così gli effetti originati dalle transazioni infra-gruppo), ma transita attraverso la holding-figlia olandese, che, da un lato, funge da sorta di schermo fiscale, dall’altro, consente di beneficiare degli innumerevoli accordi internazionali contro le doppie imposizioni stipulati dai Paesi Bassi con le giurisdizioni di tutto il mondo:
- Sotto il primo aspetto, la legislazione tributaria locale non prevede l’applicazione delle ritenute alla fonte sui flussi di redditi in uscita pagati per lo sfruttamento delle royalties.
- Con riferimento alla seconda questione, lo status convenzionale e comunitario dell’Olanda fa sì che nemmeno i flussi in entrata possano essere assoggettati alla ritenuta alla fonte.
Il fenomeno in esame, dunque, è di per sé lecito; seppure, non vi è chi non veda i profili elusivi insiti nello stesso, e in particolar modo nell’ipotesi di una holding-figlia che di fatto assume solamente la veste di “conduit company”.
Sotto altro punto di vista, il caso sembrerebbe rappresentare la classica ipotesi di abuso di convenzione, tramite cui, approfittando del mancato coordinamento normativo internazionale, l’azienda si avvale di un regime convenzionale non spettante (treaty shopping disciplinato nel Piano BEPS), delocalizzando la sua residenza in Paesi non corretti, al solo fine di approfittare degli indiretti vantaggi fiscali che derivano da tali strutture societarie (cfr. anche differenti residenze gruppo FCA).
Tornando al sistema “Dutch Sandwich” in accoppiata col “Double Irish”, trattasi del particolare framework elaborato da Google.
La premessa da prendere in considerazione è la seguente: Google è localizzata in Paesi con pressioni fiscali abbondantemente superiori al 20%; negli Stati Uniti (mercato principale), la media per entità societarie simili è del 35%; in Gran Bretagna (secondo mercato per importanza) si parlava del 28% circa (ovviamente, ora, con la Brexit, è tutto da verificare).
Orbene, in base ad appositi accordi contrattuali, la capogruppo americana di Google cede i diritti di sfruttamento della propria tecnologia, utilizzabili in tutto il mondo eccetto che negli Stati Uniti, a una società controllata con sede in Irlanda (Google Ireland Holdings Ltd), la quale però risulta in realtà fiscalmente residente nel paradiso fiscale delle Bermuda, poiché vi ha stabilito la propria sede di direzione effettiva.
Google Ireland Holdings, che ha acquistato la licenza, sottoscrive un contratto di sub-licenza con una società residente in Olanda (Google Netherlands Holdings Bv), controllata al 100%, priva di propri beni, dipendenti o effettive attività (vale a dire, una classica conduit company – società veicolo / soggetto intermediario).
La controllata olandese, a sua volta, subappalta la licenza afferente la tecnologia ad altra società irlandese del gruppo che, a differenza della Google Ireland Holdings, è residente a tutti gli effetti in Irlanda, ha circa 2.000 dipendenti e funge, in sostanza, da centro di fatturazione dei profitti conseguiti dal gruppo in tutto il mondo (sempre esclusi gli Stati Uniti, in cui tale struttura fiscale internazionale non potrebbe essere convenientemente applicabile).
Questa seconda società partecipata irlandese concede a sua volta i diritti di sfruttamento delle licenze (e, in generale, ogni tipologia di proprietà intellettuale), a tutte le società operative del gruppo localizzate nei vari mercati di sbocco europei (Italia inclusa).
In sostanza, la società che viene assoggettata a tassazione ordinaria è, ovviamente, solo detta ultima irlandese: peraltro, l’aliquota ordinaria irlandese è la più bassa (insieme a quella prevista a Cipro) tra quelle dell’UE a carico delle società di capitali (12,5%); oltre a ciò, gli utili risulteranno essere assai modesti in quanto tale partecipata irlandese (presso la quale, a seguito della sub-cessione delle licenze, affluiscono dai vari Paesi i proventi del business), a sua volta, deve pagare importi elevatissimi per le royalties passive alla società olandese del gruppo.
In pratica, per mantenere il tutto at arm’s length principle e rispettare le regole sul transfer pricing, sarà sufficiente inserire quel tanto di margine necessario per remunerare i propri costi industriali e lasciare un piccolo ulteriore gap da assoggettare alla modesta aliquota del 12,5% per accontentare il Fisco irlandese.
Inoltre (e qui sta il “bello”), sulle royalties pagate alla società olandese del gruppo, non vengono prelevate le ritenute alla fonte, in quanto la normativa tributaria irlandese prevede che i flussi diretti a società di qualsiasi tipo dell'UE, siano esenti.
Sulla sponda olandese, poi, la controllata trasferisce (tolta solo una marginale commissione per il pagamento dei propri servizi, sempre per fare in modo di essere in regola con la normativa internazionale in materia di transfer pricing) le royalties “piene” alla prima partecipata irlandese (Google Ireland Holdings).
Su tale ulteriore passaggio (canoni in uscita per lo sfruttamento in loco delle royalties), il regime tributario olandese – come detto – consente di non applicare alcuna ritenuta alla fonte.
Come detto, inoltre, la Google Ireland Holdings risulta fiscalmente residente alle Isole Bermuda (aliquota “zero”) per avervi delocalizzato il management.
Così, Google riesce a far confluire il 99,8% dei suoi profitti netti mondiali (USA esclusi) alle Bermuda, via Google Netherlands Holdings, tipica conduit company priva di personale.
La “pacchia irlandese”, peraltro, finirà comunque nel 2020, atteso l’obbligatorio cambio di rotta che il governo locale è stato sostanzialmente costretto ad attuare, secondo le raccomandazioni dell’OCSE e della Commissione UE: il “Double Irish” (sfruttato da Google in abbinamento col “Dutch Sandwich”) non sarà, infatti, più utilizzabile dai grossi gruppi internazionali ivi delocalizzati, a partire dal 1° gennaio 2021.
Intanto, sul fronte italiano, Google sembra intenzionata ad attivare la compliance e sottoscrivere il relativo tax ruling. Sulla base delle indagini esperite dalla Procura di Milano e dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate sta ipotizzando la stipula di un accordo, non ancora concluso, che prevede la restituzione di oltre 270 milioni di euro al governo italiano. La somma corrisponde al 25% delle entrate stimate di competenza italiana (pari, dunque, a circa un miliardo di euro). Sarebbero, invece, 300 i milioni di euro non dichiarati da Google dal 2008 al 2013, che hanno comportato l’obbligatoria apertura dell’inchiesta penale per frode fiscale.
La presunta evasione fiscale, con imposte evase per circa 227 milioni, sarebbe stata realizzata da Google attraverso una “stabile organizzazione occulta in Italia”. In particolare, viene contestato di aver aggirato il Fisco in relazione agli introiti pubblicitari pagati dai clienti italiani, ma poi contabilizzati nella società irlandese. La Guardia di Finanza avrebbe rilevato due profili di presunta omessa dichiarazione: uno su una “base imponibile netta pari a 100 milioni di euro”; un altro su “ritenute d’acconto relative a royalties non operate e non versate per 200 milioni di euro”.
Da notare che, nel Regno Unito (mercato, peraltro, ben più rilevante di quello italiano per il principale motore di ricerca del mondo), Google ha raggiunto un accordo in base al quale ha già provveduto a versare 130 milioni di sterline (ovvero 170 milioni di euro) nei forzieri di Sua Maestà. Tale accordo ha sollevato dure critiche da parte di chi avrebbe preferito un approccio più duro. A seguito delle polemiche, l’Antitrust UE ha aperto un fascicolo per verificare che l’accordo in realtà non si sostanzi in una sorta di aiuto di Stato illegale.
Secondo il Sunday Times, Facebook avrebbe fatto transitare i suoi profitti attraverso una serie di società, pur di non pagare le tasse nel Regno Unito e in altri Paesi europei. Ben 540 milioni di euro sarebbero prima passati per Facebook Ireland, per poi venire girati in una sussidiaria delle isole Cayman. In sostanza, anche Facebook (come Google e Apple) utilizza il “Double Irish” (con base Cayman, anziché Bermuda).
Sfruttando questi e altri stratagemmi, la società americana, nella sua sede irlandese, ha pagato solo 3,23 milioni di euro in tasse nel 2012, sebbene le sue entrate all'estero siano più che quadruplicate, passando da 229 milioni a oltre un miliardo di euro.
Il social network guadagna soprattutto tramite le pubblicità, che vengono però fatturate in Irlanda anche se in realtà sono state vendute nel Regno Unito. Facebook ha pagato tasse per sole 238 mila sterline, in Gran Bretagna, nel 2012, a fronte di entrate pari a 175 milioni di sterline (aliquota d’imposta: 1%).
Il gruppo è, poi, finito nel mirino del Fisco anche in Italia, coi controlli attivati dalla Guardia di Finanza in tutte le sue sedi.
Microsoft
Dopo la denuncia del Sunday Times, che ha accusato Microsoft di aver evaso 100 milioni di sterline l’anno a partire dal 2011 nel Regno Unito, utilizzando il ben conosciuto metodo di intestare le fatture alla sua sede locale in Irlanda, l’Antitrust UE ha avviato un’indagine per accertare, anche in tal caso, eventuali illegali vantaggi ricevuti, per il tramite del tax ruling siglato col governo.
Si ricorda che l’imposta sulle società (corporation tax), in Inghilterra, risulta essere ben al di sopra rispetto al 12,5% dell’Irlanda.
Il tax ruling siglato tra la casa di Redmond e il Governo inglese (ufficio HM Revenue & Customs – MHRC) ha scadenza nel 2017. Mediante questo accordo, Microsoft usufruisce indubitabilmente di un’agevolazione (valida dal 2011 al 2017, ma venuta alla luce solo col recente articolo pubblicato dal Sunday Times).
Tuttavia, sebbene le parti non abbiano ufficialmente violato nessuna legge, occorre verificare che, mediante lo stratagemma del tax ruling, l’agevolazione in questione non si risolva, per la multinazionale, in un aiuto di Stato vietato, nella sostanza evitando di pagare le tasse (o comunque ridurle sensibilmente) rispetto al lecito. Anche Microsoft, dunque, finisce nel ciclone delle polemiche sul pagamento della tasse europee.
Tirando le somme, in funzione dei sopra riportati principali casi relativamente alla digital economy, possiamo dunque affermare che le filiali estere localizzate in giurisdizioni in cui esiste un alto livello di imposizione, non registrano i propri fatturati nel Paese in cui hanno sede, ma utilizzano delle strutture societarie che consentono loro di rifatturare ad altra società del gruppo, collocata in uno Stato con aliquote fiscali più basse, ivi contabilizzando anche i conseguenti maggiori utili netti finali: Irlanda (Apple, Google, Facebook, Microsoft); Lussemburgo (Amazon). Pertanto, le harmful tax practices, tutte nell’occasione afferenti a problematiche di transfer pricing, sono, di regola, rappresentate da vendite, affitti o concessione in licenza di royalties, diritti e, in generale, proprietà intellettuale, sviluppati negli Stati Uniti e ceduti alla compartecipata irlandese, lussemburghese etc., la quale, a sua volta, li cederà al resto del mondo, acquisendone tutti i relativi profitti.
FCA
Lo scandalo “LuxLeaks” è un’inchiesta nata dalla collaborazione tra 80 giornalisti provenienti da 26 Paesi e coordinati dal Consorzio internazionale del giornalismo investigativo (Icij), tramite cui è stata rivelata una lista di agevolazioni fiscali concesse segretamente, tra il 2002 e il 2010, dal governo del Lussemburgo a grandi aziende multinazionali.
Nell’inchiesta sono risultati coinvolti oltre 40 organi di informazione, tra cui The Irish Times, The Guardian, Le Monde, Politiken, Süddeutsche Zeitung e Le Soir, i quali si sono occupati di controllare 28.000 pagine di documenti fiscali lussemburghesi, prima di renderli pubblici.
L’analisi dei registri di oltre 340 aziende e banche multinazionali ha mostrato come, tramite accordi fiscali occulti, siano stati evitati o aggirati milioni di euro di tasse, viste le aliquote irrisorie applicate in Lussemburgo (spesso inferiori all’1%). I risultati dell’indagine sono stati pubblicati contemporaneamente da tutti i media coinvolti.
Tra le aziende interessate spiccano nomi quali: Ikea, Pepsi, Coca-Cola, Apple, Amazon, Gazprom, Verizon, Deutsche Bank, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, JP Morgan e FedEx. Non sono mancate le imprese italiane: 31 le società coinvolte, fra cui: Fiat, Finmeccanica, Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Marche e Banca Sella.
Il trattamento fiscale, in particolare, ricevuto da Fiat in Lussemburgo, grazie agli accordi sottoscritti nel 2012 con il Granducato, ha comportato un “vantaggio illegale“, riducendo di 20 volte l’utile imponibile. Per questo, il governo lussemburghese è stato invitato a richiedere al gruppo automobilistico la restituzione di una somma che va dai 20 ai 30 milioni di euro. A stabilirlo è stato l’Antitrust della Commissione UE, al termine dell’indagine condotta sugli accordi preferenziali tra Stati e multinazionali, aperta nel giugno 2014.
Da rilevare, infine, che Fiat (come le altre principali grosse multinazionali) è stata invitata più volte, a partecipare alle audizioni indette dalla Commissione speciale del Parlamento UE sugli accordi fiscali preventivi, creata dopo la scandalo “LuxLeaks”. Ma, i vertici del gruppo FCA hanno sempre declinato l’invito, a differenza di tutte le altre multinazionali invitate, le quali (con un’unica eccezione per McDonald’s, che la prima volta non aveva aderito) si sono sempre presentate a queste audizioni.
Tutte le sopra indicate politiche di compliance fiscale internazionale adottate dall’UE sono state criticate dalle grandi lobbies statunitensi, in quanto il prezzo richiesto dal Fisco europeo sarebbe troppo basso e in realtà l’unico fine perseguito starebbe nel riempire le casse di talune giurisdizioni interessate, con i “soldi americani”.
Il pacchetto anti evasione fiscale introdotto, a giudizio della Commissione UE, invece, punterebbe piuttosto a contrastare le pratiche fiscali aggressive, migliorare la trasparenza tra gli Stati membri e assicurare una competizione serena per tutte le aziende all'interno del mercato unico.
Tra le proposte chiave introdotte, ci sono misure legalmente vincolanti per cancellare i metodi più comuni utilizzati dalle compagnie per evitare di pagare le tasse, nonché una serie di raccomandazioni ai Paesi membri su come prevenire l'abuso dei Trattati fiscali, in ossequio a quanto disciplinato dall’OCSE nell’Action 6 (Treaty Abuse) del Piano BEPS. Per migliorare la trasparenza, la Commissione richiede, inoltre, come condizione indispensabile, la condivisione delle informazioni fiscali relative alle multinazionali, oltre alla creazione di un nuovo processo per identificare le nazioni che si rifiutano di osservare tutte le regole comuni.
Se, però, da un lato, la Commissione UE afferma di muoversi seguendo la linea del rigore tributario, dall’altro, l'Irlanda, offrendo aliquote fiscali contenute, sta cercando di convincere Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon, a portare le proprie basi europee nel Paese. E, ora, specie dopo la Brexit, anche il Regno Unito sta seguendo la stessa strada, con l’abbattimento delle aliquote fiscali.
In parallelo con le proposte europee, 31 membri dell'OCSE hanno firmato un accordo che pone le basi per delle nuove regole volte a fermare le compagnie che usano complesse combinazioni fiscali con il fine di evitare le imposte sul reddito delle società. Nonostante questi sforzi da parte dell’UE e dell’OCSE, però, a parere di chi scrive, sembrerebbe allo stato difficile prevedere un impatto davvero significativo sulle OTT: tali proposte renderanno, senz’altro, più difficili, per le compagnie multinazionali, spostare i loro profitti in Paesi con tassazioni inferiori; ma è difficile poter credere che lo impediranno del tutto. Presto, si troveranno delle strade alternative. Il maggiore problema da affrontare e risolvere, infatti, resta il sistema fiscale internazionale, che è incredibilmente complesso e non armonizzato, con informazioni non compiutamente e immediatamente condivise.
American Innovation Matters (una delle lobby critiche sulla vicenda, comprendente compagnie statunitensi come Cisco, Boeing, Apple, Intel e Facebook), come sopra anticipato, ha bollato le proposte europee come l'ennesimo esempio di mosse aggressive fatte all'estero, nel tentativo di tassare sempre di più i guadagni americani e usarli per riempire le casse dei governi stranieri.
Pare persino superfluo rilevare come le critiche delle lobbies americane siano solo il frutto di interessi personali privi di alcun costrutto e/o fondamento: nulla vieta alle sopra individuate società di restare a pagare tutte le loro tasse negli Stati Uniti; se non lo fanno, è perché in Europa vengono trattate molto meglio. Dunque, dovrebbero solo stare zitte e ringraziare.
Semmai, il problema è che, fino a che non verranno davvero resi efficaci strumenti quali: il Common Reporting Standard automatico e spontaneo tra tutti i Paesi, o il Country By Country Reporting, o almeno la nuova Common Consolidated Corporate Tax Base (nella sua fase definitiva), le varie multinazionali escogiteranno altre politiche di pianificazione fiscale internazionale, che consentiranno loro di continuare a perpetrare politiche di evasione fiscale per lunghissimi periodi di tempo, prima di essere nuovamente scoperte con le “dita nella marmellata” (anche perché, a onor del vero, stando così la normativa tributaria internazionale, risulta abbastanza semplice predisporre determinati framework elusivi, senza nemmeno il bisogno di essere dei luminari della materia).