Paolo Soro

Deducibilità dell`IMU pagata per immobili strumentali

La Legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall`esercizio di arti e professioni dell`IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%. L`IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP.

Comma 715 della Legge di Stabilità 2014 (che modifica l`art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011).  
La Legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall`esercizio di arti e professioni dell`IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%.
L`IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP.
La deduzione dell`IMU riferita agli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d`impresa o di reddito derivante dall`esercizio di arte o professione, indipendentemente dalla forma giuridica; potranno quindi operare la deduzione:
le società di capitali (S.r.l., S.p.A., ecc.) e gli enti commerciali residenti;
gli enti non commerciali, relativamente all`IMU riferita a immobili relativi all’attività commerciale esercitata;
le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
le imprese individuali, familiari o coniugali;
le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
i professionisti e gli studi professionali.
Per la corretta individuazione degli immobili strumentali, si rinvia all`art. 43, comma 2, del Tuir che distingue:
gli immobili strumentali per destinazione: sono quelli utilizzati esclusivamente per l`esercizio dell`impresa commerciale da parte del possessore (e non di terzi), a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche;
gli immobili strumentali per natura: sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione. Sono gli immobili d appartenenti ai seguenti gruppi catastali:
gruppo A, limitatamente alla categoria A/10 (uffici e studi privati);
gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate);
gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori);
gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito),
gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).
Per le imprese individuali, affinché` l`immobile possa considerarsi strumentale ai fini fiscali, e` necessaria la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria).
Per i lavoratori autonomi la strumentalità dell`immobile può invece essere solo per destinazione.
Non è mai ammessa la deducibilità dell`IMU riferita:
agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce");
agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono ne` beni strumentali per l`esercizio dell`impresa, ne` beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell`impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;
alle aree fabbricabili.
Fonte: Ateneo-Web

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