Paolo Soro

Voluntary 2 senza il favor rei

Niente favor rei sulle sanzioni della voluntary disclosure 2.0.

Le somme dovute dai contribuenti a titolo di penalità per le violazioni commesse saranno calcolate secondo le misure vigenti prima della riforma operata dalla delega fiscale (D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 1° gennaio 2016).

I richiedenti non potranno perciò beneficiare dell'alleggerimento scattato quest'anno: per la dichiarazione infedele, per esempio, si continuerà a pagare dal 100% al 200%, invece che l'attuale forchetta 90%-180%.

Questo scenario, già desumibile dalla norma istitutiva della voluntary-bis, viene confermato dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni ai modelli di adesione alla procedura, pubblicati in bozza venerdì scorso.

L'articolo 7 del dl n. 193/2016, infatti, prevede tra l'altro che il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni per il «perdono fiscale» da parte di chi presenta l'autodenuncia, sia ai fini del monitoraggio fiscale sia ai fini delle imposte, deve avvenire «anche in deroga all'articolo 3 del D.Lgs. n. 472/1997».

Una disposizione che era stata letta dagli operatori come una chiusura a ogni possibile applicazione del favor rei, anche per non creare una disparità tra chi aderisce alla seconda edizione della voluntary rispetto a chi lo ha già fatto nel 2015.

Con riferimento alla prima disclosure, l'inapplicabilità del principio pro contribuente era stata espressamente sancita dalla manovra di stabilità per il 2016 (comma 133 della legge n. 208/2015).

La quale tuttavia faceva riferimento alle sanzioni «vigenti alla data di presentazione della relativa istanza».

Ossia a una data antecedente all'entrata in vigore della riforma.

Da qui i possibili dubbi riguardo alle nuove pratiche, dal momento che esse saranno presentate in una fase in cui la riforma è già operante.

Ma anche per la voluntary 2.0 l'Agenzia delle entrate conferma nelle istruzioni di compilazione dell'istanza che «le sanzioni sono calcolate in base alle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015, non applicandosi alla procedura di collaborazione volontaria le nuove misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015».

Altra tematica alla quale i contribuenti e i professionisti che li assistono dovranno prestare particolare attenzione, tanto più in una procedura incentrata sull'autoliquidazione, è il calcolo degli interessi sulle imposte dovute.

Sul punto, le istruzioni alla bozza di modello ricordano che gli importi devono essere determinati «dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento della imposta a cui si riferiscono fino alla data in cui il contribuente effettuerà il versamento, applicando i tassi stabiliti dall'articolo 20 del dpr n. 602/1973 e dall'articolo 6 del dm 21 maggio 2009».

Nel modello F24 dovranno essere indicati i codici tributo istituiti per la definizione delle sanzioni irrogate con atto di contestazione e per la definizione agli inviti all'adesione.

Sul sito dell'Agenzia sono comunque disponibili istruzioni dettagliate in merito al calcolo degli interessi.

La scelta delle Entrate di avviare una consultazione pubblica sui modelli di adesione, ricevendo e valutando le osservazioni dei professionisti, è volta a consentire i necessari adeguamenti soprattutto in merito alla vera novità della voluntary 2.0, ossia l'autoliquidazione.

Il modello definitivo sarà approvato con provvedimento entro il prossimo 2 gennaio.

Ferma restando nel frattempo la possibilità per i soggetti eventualmente interessati di fare comunque domanda tramite il vecchio modello, varato con provvedimento del 30 gennaio 2015.

Si ricorda che la finestra temporale per aderire alla seconda edizione della collaborazione volontaria resterà aperta fino al 31 luglio 2017, mentre l'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di supporto dovranno essere trasmessi via Pec entro il 30 settembre 2017.

Fonte: Italia Oggi

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