Paolo Soro

Legge di Bilancio 2016: Agevolazioni R&S

Credito di imposta alla ricerca sale l'interesse per le imprese, il contributo viene concesso con una aliquota del 50% anche per il costo del personale «normale», si allunga di un anno la possibilità di utilizzo della agevolazione che può essere utilizzata fino al 2020, l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario sale da 5 a 20 milioni di euro, non sono ammissibili le spese relative alla creazione di nuovi brevetti.

La Legge di Bilancio appena approvata introduce svariate novità interessanti per quanto riguarda il credito a favore delle imprese che sostengono costi di R&S: si tratta dei commi 15 e 16 dell’art. 1, che concedono un contributo del 50% sui costi relativi all'attività di ricerca effettuata in azienda, se eccedente la media dei costi del triennio 2012-2014. Le modifiche entreranno in vigore a partire dall'esercizio 2017. Il credito di imposta alla ricerca nasce con il decreto legge n. 145 del 2013. Prevede la possibilità di avere un contributo sui costi relativi al personale che partecipa all'attività di ricerca, sulle consulenze esterne e sulle attrezzature usate per attività di ricerca. Il contributo già utilizzabile dal mese di gennaio in compensazione su F24 viene calcolato in via autonoma da impresa. Il comma 15 della legge di bilancio interviene sull'articolo con le seguenti modifiche.

Viene esteso di un anno il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta.

La misura del credito d'imposta viene elevata dal 25 al 50% per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta sono individuate quelle relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in luogo della precedente formulazione che richiedeva la qualifica di «personale altamente qualificato».

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in stati inclusi nella lista degli stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (DM 220 del 1996).

L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario sale da 5 a 20 milioni di euro. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.

Il comma 16 stabilisce che le norme introdotte dal comma 1, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

La norma specifica che il decreto 27 maggio 2015 del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico, ha individuato le disposizioni applicative, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

Riporta anche che l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2016 ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta. Viene confermato pertanto che il credito d'imposta è cumulabile con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi «Sabatini», che i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da patent box, che il bonus è concesso in maniera automatica, a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate.

Fonte: Italia Oggi

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