L’Ispettorato, nella circolare n. 2/2016, spiegando che la localizzazione satellitare (il Gps) non è uno strumento necessario al lavoratore per rendere la prestazione (cosa che lo libererebbe dal placet sindacale), a eccezione di quando l'uso è richiesto da specifiche norme (esempio: portavalori), ne dispone il divieto, salvo preventiva autorizzazione.
I chiarimenti riguardano l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta ai datori di lavoro i controlli a distanza dei lavoratori con impianti e attrezzature.
La riforma Jobs act (dlgs n. 151/2016) ha ridimensionato il divieto all'unica ipotesi dell'utilizzo degli impianti al fine «esclusivo» di controllare l'attività dei lavoratori; non c'è divieto, invece, nel caso di utilizzo necessario all'attività lavorativa (esigenze organizzative o produttive), di sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, nonché per la registrazione degli accessi e delle presenze.
Con la circolare n. 2/2016 l'ispettorato nazionale del lavoro affronta l'ipotesi d'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps montate su autovetture aziendali al fine di chiarire se possano essere ritenuti strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, così da essere esclusi dalle procedure di autorizzazione previste dall'art. 4.
Per l'ispettorato ciò significa individuare quando l'installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps sia strettamente funzionale a «... rendere la prestazione lavorativa...», tenuto conto che l'interpretazione letterale della norma porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.
In termini generali, spiega l'ispettorato, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento «aggiunto» agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per eseguire l'attività di lavoro, ma per rispondere a esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Pertanto, in tali casi, si rientra nel campo di applicazione dell'art. 4 con la conseguenza che le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in mancanza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.
In casi del tutto particolari, però, ossia quando i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (quando, cioè, non può essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti) ovvero quando l'installazione di tali sistemi sia richiesta da specifiche normative (ad esempio: uso dei sistemi Gps per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000), secondo l'ispettorato può ritenersi che gli stessi finiscano per «trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro.
In tal casi, in altre parole, non è necessario né l'intervento della contrattazione collettiva né il procedimento autorizzativo da parte dell'ispettorato del lavoro.
Si ricorda, infine, che, sempre Jobs act, per l'inosservanza del divieto ha previsto la sanzione dell'ammenda da 154 a 1.549 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno, ovvero l'applicazione di entrambe le pene (ammenda e arresto) nei casi più gravi e ferma restando la possibilità, per il giudice, di quintuplicare l'ammenda (7.745 euro), salvo l'ipotesi in cui il fatto costituisca un più grave reato.
Fonte: Italia Oggi