Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
1.1 È approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con le relative istruzioni.
1.2 Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 finale del 16 settembre 2014.
1.3 Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, connessi ad un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
1.4 Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell’impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, e dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
Reperibilità del modello
2.1 Il modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento.
Modalità e termini di presentazione della comunicazione
3.1 La comunicazione è presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
3.2 La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it.
3.3 Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
3.4 I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software suddetto, nonché copia della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dal richiedente, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.
3.5 Al Centro operativo di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione.
3.6 L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico tutte le comunicazioni pervenute, per le quali ha rilasciato ricevuta con esito positivo, per le attività di competenza.