Proroga temporanea del termine per l’integrazione della documentazione
Limitatamente alle istanze di accordo preventivo presentate dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015, recante disposizioni concernenti l’accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e fino al 31 marzo 2016, il termine entro cui può essere presentata o integrata la documentazione di cui ai punti 3, 4 e 5 del citato provvedimento è di 150 giorni in luogo dei 120 previsti al punto 6.1 del provvedimento medesimo.
Rettifica della lettera b del punto 2.3 del Provvedimento
La lettera b. del punto 2.3 del provvedimento indicato al punto 1.1 è sostituita dalla seguente:
“b. l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, qualora presentata da impresa non residente, ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura;”.
Modalità di comunicazione
Con successivo provvedimento saranno disciplinate ulteriori modalità di comunicazione per via telematica tra contribuenti e amministrazione, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.