Paolo Soro

MCAA per lo scambio automatico delle informazioni

Sottoscritto l’Accordo internazionale che dà attuazione allo scambio automatico delle informazioni fiscali e finanziarie fra 31 Paesi membri dell’OCSE.

Lo scorso 27 gennaio, i rappresentanti di 31 Paesi (inclusa l’Italia), hanno sottoscritto in sede OCSE il  Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), per attivare lo scambio automatico delle informazioni (Country-by-Country Reports).

Come sottolineato nel portale istituzionale dell’OCSE, si tratta di un passaggio fondamentale per l’attuazione del progetto OCSE / G20 BEPS, nonché per incrementare la cooperazione transfrontaliera in materia fiscale. In particolare, l’MCAA consentirà, a tutti i governi degli Stati firmatari, di attuare finalmente un adeguato controllo sulle politiche di transfer pricing adottate dai gruppi internazionali, in ottemperanza alle Linee Guida concernenti l’Action 13, del citato progetto BEPS.

Diamo un’occhiata al contenuto dell’Accordo, predisposto in inglese e in francese, il cui nome completo è: Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

Il documento si compone di 8 Sezioni, delle quali tralasciamo la prima, in quanto dedicata esclusivamente alle definizioni dei termini utilizzati nel testo.

La Sezione 2 riguarda i “Reportable Accounts” (ossia, un conto tenuto presso un Istituto Finanziario Informativo, il cui intestatario risulta essere un soggetto sul quale riferire ad Autorità Competente estera).

Viene precisato che, ciascuna Autorità Competente deve, con cadenza annuale, scambiare in maniera automatica con le altre Autorità Competenti le informazioni ottenute, conformemente ai Common Reporting Standard (ossia, sulla base delle regole comuni afferenti allo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari e sulle notizie di carattere fiscale). Nel dettaglio, tali informazioni concernono:

a) nome, indirizzo, codice fiscale, data e luogo di nascita, delle persone fisiche titolari di conto, o di coloro che hanno la rappresentanza legale o il controllo effettivo delle società intestatarie del conto;

b) il numero del conto;

c) il nome e il numero identificativo (se esistente) dell’Istituto Finanziario Informativo (Reporting Financial Institution);

d) il saldo e/o il valore del conto (compreso, in caso di contratto di assicurazione, il valore di liquidità della polizza), il valore monetario attuale e di riscatto delle rendite alla fine dell’anno di riferimento o di altro periodo appropriato, ovvero, qualora il conto fosse stato chiuso durante tale anno o periodo, il valore alla data di chiusura del conto;

e) nel caso di un conto di custodia titoli:

- l’importo lordo totale degli interessi, l’importo lordo totale dei dividendi e l’importo lordo totale degli altri redditi generati con riferimento alle attività detenute presso il conto, sia pagate che accreditate al conto (o con riferimento al conto), durante l’anno o altro periodo di tempo appropriato;

- l’importo lordo totale dei proventi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagate o accreditate al conto durante l’anno o altro periodo appropriato, con riferimento alle quali l’Istituto Finanziario Informativo ha agito da custode, broker, nominee, o altro ruolo di agente per il detentore del conto;

f) in caso di conti di deposito, l’importo lordo totale degli interessi pagati o accreditati al conto durante l’anno o altro periodo appropriato;

g) per ogni altro conto non ricompreso tra i precedenti, l’importo lordo totale pagato o accreditato al detentore del conto durante l’anno o altro periodo appropriato, con riferimento al quale l’Istituto Finanziario Informativo è obbligato o debitore, compresi gli importi complessivi di qualsiasi pagamento di riscatto effettuato a favore del detentore del conto (o a chi per lui), durante l’anno o altro periodo appropriato.

Le giurisdizioni “non-reciprocal” trasmettono le suddette informazioni a tutti, senza peraltro la possibilità di riceverle. Viceversa, le giurisdizioni non incluse nell’elenco “non-reciprocal”, ricevono le informazioni da tutti, ma non le inviano alle giurisdizioni appartenenti al menzionato elenco “non-reciprocal”.

Nella Sezione 3 vengono definiti i tempi e i modi dello scambio di informazioni.

Viene, innanzitutto, lasciata all’autonomia legislativa di ogni governo, la determinazione dell’importo e del carattere di ogni pagamento concernente il “Reportable Account”, fermo restando l’obbligo di indicarne la rispettiva valuta.

Particolarmente rilevante appare, poi, la previsione riguardante il periodo di riferimento rispetto al quale vige l’obbligo dello scambio di informazioni. I dati dovranno essere trasmessi entro nove mesi dall’inizio dell’anno e avranno a oggetto esclusivamente detto anno. Dei 31 Paesi firmatari, alcuni si sono dati scadenza 2017 e altri 2018. L’Italia è fra gli Stati che procederanno entro il settembre del 2017.

In ogni caso, le informazioni verranno scambiate solo laddove esista una legge che abbia ratificato tali obblighi informativi sulla base degli standard comuni. In pratica, le Autorità italiane, entro settembre 2017, procederanno allo scambio di informazioni solo con le Autorità Competenti di quei Paesi presso i quali, in quello stesso anno, sia in vigore analoga normativa interna.

Le Autorità devono accordarsi sui metodi per la trasmissione dei dati, con l’obiettivo di massimizzare la standardizzazione e minimizzare la complessità e i costi.

La Sezione 4 impone un’attività di coordinamento sulla conformità e sull’applicazione.

In base a detta previsione, l’Autorità che riceve delle informazioni non coerenti, o non conformi agli standard comuni, o comunque abbia motivo di ritenere che vi siano degli errori o inesattezze in merito ai dati ricevuti, provvederà ad avvisare immediatamente l’Autorità che li ha trasmessi.

Dal suo canto, l’Autorità mittente si adopererà per assumere tutte le misure appropriate disponibili nella propria normativa locale, onde correggere le non-conformità o gli errori descritti nell’informativa.

La Sezione 5 prescrive la riservatezza e la salvaguardia dei dati.

Tutte le informazioni scambiate, precisa l’MCAA, sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre regole di salvaguardia dei dati, stabilite nella Convenzione; comprese le previsioni sulle limitazioni dell’utilizzo delle informazioni scambiate, nella misura necessaria a garantire il livello di protezione dei dati personali, e in conformità alle regole specificate dall’Autorità Competente.

Ogni violazione di tali regole di salvaguardia e riservatezza dovrà essere comunicata dall’Autorità Competente al Co-ordinating Body Secretariat (in pratica, il Segretario dell’OCSE), il quale svolge funzioni di controllo e di coordinamento. Detto Segretario ha altresì il compito di informare la rispettiva Autorità Competente relativamente a quali siano tutte le altre Autorità estere presso le quali l’MCAA risulta essere in vigore.

La Sezione 6 è rubricata “Consultazioni e modifiche”.

L’Accordo prevede l’attivazione di un sistema di consultazioni comuni nell’ipotesi in cui un’Autorità abbia difficoltà nell’interpretarne alcune sue parti. La consultazione può avvenire con una sola o con diverse altre Autorità; deve essere portata a conoscenza del Segretario, il quale a sua volta provvederà a informare ogni altra Autorità (non presente alla consultazione) riguardo ai risultati a cui si è pervenuti.

Viene, poi, prevista la possibilità di modificare l’MCAA soltanto per iscritto e con l’unanime consenso da parte di tutte le Autorità Competenti presso cui l’Accordo è in vigore. In caso di modifiche, salvo diversamente concordato, le stesse acquisteranno efficacia entro al massimo sessanta giorni dalla data in cui risulta che tutte le Autorità interessate abbiano provveduto a firmare l’Accordo.

La Sezione 7 precisa i termini dell’Accordo.

Non appena l’Autorità Competente procede con la sottoscrizione dell’Accordo, invia una notifica al Segretario dell’organismo di coordinamento, nella quale viene attestato che:

  1. la propria giurisdizione ha predisposto le norme necessarie all’implementazione dei Common Reporting Standard, specificando le date rilevanti di efficacia con riferimento ai conti preesistenti, ai nuovi conti, e all’applicazione e al completamento delle procedure informative e di due diligence;
  2. la propria giurisdizione deve (o non deve) essere inclusa nell’elenco concernente le “non-reciprocal jurisdictions”.

Oltre a ciò, la notifica deve indicare:

a)      la specifica di uno o più metodi per la trasmissione dei dati, compresa la crittografia;

b)      la specifica delle misure di salvaguardia, se presenti, per la protezione dei dati personali; ovvero, che sono stati comunque predisposti adeguati sistemi per assicurare la riservatezza e la salvaguardia dei dati, sulla base degli standard richiesti (tramite questionario completo in allegato);

c)      la lista delle giurisdizioni delle Autorità Competenti con riferimento alle quali l’Accordo è in vigore, secondo le procedure legislative nazionali (laddove presenti).

Qualunque successiva modifica alle informazioni presenti nella suddetta notifica, deve essere prontamente comunicata al Segretario dell’organismo di coordinamento, dall’Autorità Competente.

L’Accordo entra in vigore tra le Autorità firmatarie al verificarsi dell’ultimo dei seguenti eventi:

- la data nella quale le Autorità Competenti hanno inviato al Segretario dell’organismo di coordinamento, la notifica di cui si è detto poc’anzi, completa di tutte le informazioni richieste;

- la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per le giurisdizioni interessate.

L’elenco delle Autorità Competenti che hanno sottoscritto l’Accordo e tra le quali detto Accordo risulta in vigore, è regolarmente aggiornato e pubblicato sul sito dell’OCSE, a cura del Segretario dell’organismo di coordinamento. Parimenti, sono pubblicate sullo stesso portale e/o rese comunque disponibili a tutti i firmatari (sempre a opera del Segretario dell’organismo di coordinamento), le informazioni fornite dalle Autorità Competenti, come sopra dettagliate.

Un’Autorità Competente può (con effetto immediato, dandone notifica scritta) interrompere lo scambio di informazioni, nei confronti di un’Autorità Competente che abbia mostrato una significativa non conformità rispetto ai termini dell’Accordo. Più nello specifico:

-          non conformità con le previsioni per la riservatezza e la salvaguardia dei dati;

-          mancata fornitura delle informazioni in maniera adeguata o tempestiva;

-          qualunque comportamento che violi gli obiettivi determinati nei Common Reporting Standard.

Un’Autorità Competente può terminare la sua partecipazione all’Accordo (totalmente, o con riferimento solamente a una, o più, Autorità Competenti), dandone altresì notifica scritta al Segretario dell’organismo di coordinamento. L’appartenenza all’Accordo ha efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dalla data della notifica. In ogni caso, tutte le informazioni precedentemente ricevute in base all’Accordo devono rimanere riservate e soggette ai termini della Convenzione.

L’ultima Sezione dell’MCAA (la N. 8) riguarda la figura del Segretario dell’organismo di coordinamento (ovverossia, il Segretario dell’OCSE), e la suddivisione fra gli Stati dei relativi costi.

Viene ulteriormente ribadito che, salvo espressa differente previsione, il Segretario dell’organismo di coordinamento informerà tutte le Autorità Competenti in merito a qualsiasi notifica che sia stata ricevuta in funzione dell’Accordo, e comunicherà immediatamente a tutti i firmatari l’eventuale sottoscrizione dell’Accordo da parte di una nuova Autorità Competente.

In conclusione, per quanto concerne le spese di gestione, viene stabilito che tutti i firmatari dell’Accordo dovranno coprire (in percentuale paritetica, su base annuale) i costi per l’amministrazione dell’Accordo da parte del Segretario dell’organismo di coordinamento, fatti solo salvi quei Paesi che possono richiederne la specifica esenzione, in conformità alle Norme di Procedura dell’Organismo di Coordinamento della Convenzione (Rules of Procedure of the Coordinating Body of the Convention).

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