Paolo Soro

Hong Kong è fuori da entrambe le black list

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti firmati dal ministro Padoan che ratificano l’uscita di Hong Kong, sia dalla black list relativa all’indeducibilità dei costi, che da quella rilevante agli effetti della normativa CFC.

La Gazzetta Ufficiale N. 279 del 30.11.2015 ha pubblicato i due decreti (entrambi datati 18 novembre 2015), recanti le modifiche dei precedenti provvedimenti (Decreto 21 novembre 2001 e Decreto 23 gennaio 2002) relativi all’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il primo riguarda l’elencazione dei Paesi black list per i quali risulta applicabile la normativa CFC (Controlled Foreign Companies), di cui all’ex art. 127 TUIR, ora traslato nel nuovo 167, recentemente oggetto di importanti modifiche con il Decreto Crescita e Internazionalizzazione.

Il secondo concerne l’elenco dei Paesi black list con riferimento alla c. d. indeducibilità dei costi, disciplinata dal TUIR all’art. 110 (anch’esso – per la cronaca – oggetto di rilevanti interventi da parte del citato Decreto Crescita e Internazionalizzazione).

Il testo – articolo unico – dei provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale determinano l’uscita di Hong Kong da entrambi i suddetti elenchi.

Il primo passaggio fondamentale si era avuto con la Legge 18.06.2015, N. 96, la quale aveva provveduto a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Protocollo di Hong Kong, del 14.01.2013).

Ricordiamo che il semplice fatto di ratificare una convenzione può non essere sufficiente per ricomprendere uno Stato nella white list: è necessario, infatti, che la convenzione sia rispettosa del modello tipo indicato dall’OCSE. Tale condizione consente al Paese firmatario di essere escluso dall’applicazione della specifica normativa relativa all’indeducibilità dei costi ex art. 110 TUIR (di cui all’elenco del citato Decreto 23.01.2002), atteso che non potrà più eccepirsi l’assenza o carenza dello scambio di informazioni.

Questo elemento, peraltro, non è di per sé solo sufficiente per permettere la fuoriuscita anche dalla black list afferente l’applicazione della legislazione CFC, che può essere ottenuta soltanto nel momento in cui il livello generale impositivo nella nazione in considerazione non presenti un livello sensibilmente inferiore rispetto a quello vigente in Italia (si rammenta che, dalla scorsa Legge di Stabilità, il “livello sensibilmente inferiore” è da intendersi parametrato alla percentuale del 50%, e non più del 30%).

Orbene, analizzando il caso di Hong Kong, in premessa, possiamo riscontrare come la menzionata Convenzione rispetti le indicazioni dell’OCSE.

Innanzitutto, è stata inclusa la clausola per lo scambio di informazioni ai fini fiscali che impone di fornire i dati richiesti anche se detenuti da banche o società finanziarie.

Oltre a ciò, viene previsto quanto segue:

- l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche con l’applicazione – nell’ordine – dei criteri relativi a:

- possesso di abitazione permanente;

- centro degli interessi economici e vitali;

- dimora abituale;

- la tassazione dei dividendi e degli interessi con ritenute d’imposta pari, rispettivamente, al 10% e al 12,5%;

- la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero;

- la territorialità del capital gain con tassazione esclusiva nello Stato di residenza del cedente, fatta eccezione per le cessioni di partecipazioni in società non quotate il cui patrimonio è investito per oltre il 50% in immobili, che vengono tassate in entrambi gli Stati.

Conseguentemente all’adozione di tali nuovi provvedimenti di carattere fiscale, Hong Kong viene “depennato” da entrambi gli elenchi black list (indeducibilità dei costi e CFC).

Si ricorda, infine, che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale aveva già  annunciato l’entrata in vigore dell’Accordo e del relativo Protocollo del 10.08.2015, essendosi perfezionato lo scambio delle notifiche previsto.

In particolare, l’articolo 28 dell’Accordo stabilisce le notifiche:

- in Italia, relativamente alle imposte dei periodi dal 2016 in avanti;

- nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, per le imposte dei periodi 1° aprile 2016 – 31 marzo 2017, e successivi.

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