Con Nota 1 aprile 2014 n. 3540, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attuando le modifiche apportate dal Regolamento europeo n. 756/12 agli allegati n. 37 e 38, Regolamento CEE n. 2454/93, ha reso noto che per avvalersi del beneficio fiscale della sospensione del pagamento IVA all'importazione per merci destinante ad essere trasferite in un altro stato membro, c. d. "regime 42", l'importatore dovrà obbligatoriamente indicare in dichiarazione doganale nella casella 44:
il numero partita IVA attribuito ad esso dallo Stato membro preceduto dal codice Y040, o il numero di partita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.
Queste indicazioni sono applicate anche al "regime 63", reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato membro.
Inoltre, si ricorda che, presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi IVA e pertanto accedere a tale beneficio, è la presenza nell'archivio VIES sia dell'importatore sia dell'acquirente al quale i beni sono ceduti.