L’art. 30, co. 4, della Legge n. 724/1994 stabilisce che, nel caso in cui la società sia non operativa, il credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA non può essere utilizzato in compensazione, né richiesto a rimborso o ceduto, ma esclusivamente riportato nel periodo d’imposta successivo. È, inoltre, previsto che il contribuente decade anche da quest’ultima facoltà, qualora – per tre esercizi consecutivi – non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari all’importo dei ricavi minimi, così come desunti dall’applicazione del co. 1 della predetta disposizione. Il regime di limitazione non è applicabile soltanto nei confronti dei soggetti non operativi in base all’art. 30 della Legge n. 724/1994, ma anche rispetto ai contribuenti che sono interessati dalla presunzione di non operatività di cui all’art. 2, co. da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. n. 138/2011. È il caso dei soggetti in c.d. perdita sistematica, ovvero che hanno dichiarato una perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, o per due esercizi e nel restante anno del triennio, hanno dichiaro un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, co. 3, della Legge n. 724/1994: a tali fini, il reddito deve essere considerato al lordo dell’utilizzo di eventuali perdite di precedenti esercizi. In altri termini, qualora il contribuente abbia dichiarato una perdita fiscale nel 2010, 2011 e 2012, deve essere considerato non operativo nel periodo d’imposta 2013 e, quindi, soggetto alle limitazioni di cui sopra, con possibilità del solo riporto a nuovo dell’eccedenza detraibile. Rimangono, quindi, valide le compensazioni effettuate nel 2013, in quanto le predette restrizioni troveranno applicazione nel 2014, ovvero dopo l’accertamento della non operatività del contribuente. A questo proposito, si segnala, inoltre, un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate (R.M. n. 107/E/2012), in relazione a una particolare causa di disapplicazione automatica della predetta presunzione, che consente di non presentare l’istanza di interpello, rappresentata dalla sussistenza di un MOL (margine operativo lordo) positivo, ovvero di un’eccedenza del valore della produzione, rispetto ai costi della medesima natura, così come risultante dal conto economico civilistico di cui all’art. 2425 c.c., senza considerare ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti, imputati nelle voci B)10), B)12) e B)13). In tale sede, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che, in virtù dell’equiparazione sostanziale tra acquisto diretto e leasing, nel calcolo del MOL è possibile escludere anche i canoni di locazione finanziaria (quota capitale e interessi) dei beni strumentali iscritti nella voce B)8), con possibilità, quindi, di conseguire un margine operativo lordo positivo, con relativa esclusione della predetta presunzione di non operatività da perdita fiscale sistemica.
Occorre, infine, ricordare che l’eventuale situazione di non operatività deve essere segnalata nella dichiarazione annuale IVA, nel rigo VA15, con il codice 1 se la società è di comodo solo per il 2013, oppure codice 2 per la non operatività nel 2012-2013, o codice 3 per la non operatività nel triennio 2011-2013 o codice 4, se in quest’ultimo caso, ricorre anche la suddetta ipotesi di cui all’art. 30, co. 4, della Legge n. 724/1994, determinante la perdita del riporto a nuovo del credito annuale, a nulla rilevando l’eventuale adeguamento al reddito minimo presunto nell’anno in cui la società risulta essere di comodo (Telefisco 30 gennaio 2014).
Attenzione, dunque, a mantenere in attività società non operative se vi è un credito IVA.