Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, con la sentenza 1425/2015, pubblicata il 13.05.2015, ritorna su un principio cardine del trust: la perdita del controllo dei beni segregati nel trust, da parte del disponente. All’uopo, l’organo giudicante afferma che, in tale ipotesi, non si ottiene alcun effetto segregativo per il patrimonio.
L'articolo 2 della convenzione dell'Aja impone quale condizione essenziale per il riconoscimento del trust l'esistenza di un autonomo potere in capo al trustee di gestione e di controllo del bene oggetto della segregazione patrimoniale affinché non vi possa essere alcuna interferenza da parte del disponente.
Si deve, pertanto, ritenere che presupposto insito nella stessa natura dell'istituto sia la perdita da parte del disponente della disponibilità di quanto conferito in trust, con la conseguenza che nel caso in cui la perdita del controllo dei beni da parte del disponente si riveli solo apparente, il trust deve essere dichiarato nullo (sham trust) e come tale non produttivo dell'effetto segregativo tipico dell'istituto.
La meritevolezza degli interessi cui fa riferimento l'articolo 2645 ter c.c. va identificata nell'idoneità del programma negoziale al raggiungimento dello scopo lecito, che non sia altrimenti raggiungibile dalle parti nell'espletamento della loro autonomia negoziale mediante l'utilizzo di strumenti tipici, ancorché composti o collegati.
Tale elemento, che è presunto dall'ordinamento per le figure negoziali tipiche, integra la causa concreta dell'istituto dell'atto di destinazione, quel programma negoziale che altrimenti rimarrebbe incompleto e non meritevole di tutela.
Il trust nel quale il disponente non perda il controllo sui beni in esso conferiti e che dipende esclusivamente dall'effetto segregativo degli stessi, rivela l'assenza di una causa propria del negozio costitutivo del trust e l'impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione sua propria e, per il fatto di porsi quale strumento diretto a ledere l'interesse dei creditori alla conservazione della responsabilità patrimoniale del debitore, si contrappone alle norme inderogabili interne dell'ordinamento italiano e si configura quale negozio, prima ancora che nullo, "non riconoscibile" ai sensi dell'articolo 15 della convenzione dell'Aja.
Fonte: www.ilcaso.it