Paolo Soro

Registratori di cassa: abolita la comunicazione cartacea

A partire dal 01/01/2014, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e all’articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, è definitivamente soppressa.

Assai di rado capita che le sbandierate promesse di semplificazione fiscale e la generale riduzione degli adempimenti tributari previsti a carico dei contribuenti abbiano effettivo riscontro pratico. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate N. 150227 del 17 dicembre 2013 è uno di questi rari casi ed è da noi corretto darne immediata conoscenza.
Si tratta della modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto ministeriale 4 aprile 1990 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, riguardanti gli apparecchi misuratori fiscali.
In tale comunicato, l’Agenzia precisa che, a partire dal 01/01/2014, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e all’articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, è definitivamente soppressa.
A ben vedere, è un provvedimento ovvio che avrebbe dovuto essere emanato già da molto tempo: come si dice in questi casi, meglio tardi che mai.
Infatti, tenuto conto che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010, era del tutto superflua e inutile la comunicazione cartacea in argomento tramite lettera raccomandata alla Direzione Provinciale competente, ed era quanto mai auspicabile provvedere subito all’eliminazione di tale adempimento comportante ingiustificati aggravi di tempo e di costi.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la prima verifica periodica dell’apparecchio misuratore fiscale viene effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato titolare del relativo provvedimento di approvazione, realizzando in tal modo l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verifica periodica e comunicazione telematica dei dati. In precedenza la verifica periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.
Un plauso, dunque, all’Agenzia delle Entrate per il provvedimento in questione. Ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie, visto che esistono ancora numerosi adempimenti del tutto superflui, che costituiscono soltanto delle mere duplicazioni, e che attendono solo di essere abrogati.

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