Paolo Soro

Jobs Act – I decreti in pillole

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri, in via definitiva i decreti collegati con il Jobs Act.

Il Sole 24 Ore ha pubblicato un sunto dei decreti collegati con il Jobs Act, approvati ieri dal Governo in via definitiva.

Giro di vite sulle finte Co.co.co. Dal 1° gennaio 2016 saranno considerate “lavoro subordinato” le collaborazioni caratterizzate come prestazioni esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro. Alle eccezioni già previste si aggiunge un'altra fattispecie: quelle certificate dagli organismi deputati, dove il lavoratore può farsi assistere dal sindacato, da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Per i contratti a tempo determinato il superamento del limite del 20% di utilizzo comporterà una sanzione amministrativa e non più una multa (come previsto nel testo originario); in sostanza invece di finire nelle tasche del dipendente, la somma andrà all'Erario per potenziare i servizi per l'occupazione. Il limite del 20% sarà derogabile con i «contratti collettivi». Escluse dal tetto e start up innovative e le assunzioni dei lavoratori over 50.

Vengono introdotte modifiche all'apprendistato per qualifica e diploma e all'apprendistato di alta formazione e ricerca (invariato invece l'apprendistato professionalizzante e di mestiere). Si pongono così le basi di un «sistema duale» in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente al livello secondario di istruzione e formazione e al livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l'apprendistato effettuato nell'impresa.

La principale novità consiste nella eliminazione delle «causali» che consentono la stipula del contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato (staff leasing). Al loro posto viene introdotto un limite di utilizzo del 20 per cento «salvo diversa previsione dei contratti collettivi». I lavoratori somministrati dovranno essere a loro volta assunti a tempo indeterminato dall'agenzia.

Si prevede che anche in assenza di una disciplina collettiva che lo autorizzi, il datore di lavoro può chiedere ai dipendenti in part time orizzontale una prestazione supplementare sia pure in misura non superiore al 15% delle ore concordate settimanali e retribuendo queste ore con una maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Azienda e lavoratori possono concordare ulteriori clausole di flessibilità.

Si consente al datore di lavoro di variare unilateralmente le mansioni in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, fino al livello di inquadramento inferiore rientrante nella stessa categoria. Lo stipendio base non cambia. La contrattazione collettiva, anche di secondo livello, potrà prevedere ulteriori ipotesi di demansionamento. Inoltre, in sede protetta, si potranno siglare accordi individuali finalizzati al rimansionamento per conservare il posto.

Si amplia l'utilizzo dei voucher per le prestazioni occasionali, portando il tetto massimo annuo da 5mila a 7mila euro. Uno strumento nato per regolamentare il lavoro accessorio, non riconducibile a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo.

Più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo: possibilità che passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino perché si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi per il genitore. In arrivo un'altra misura ad hoc per mamme e papà: la possibilità di trasformare il congedo parentale in part-time al 50%.

Il sostegno al reddito si estende a tutte le imprese oltre i 5 dipendenti che finora ricorrevano alla cassa in deroga: dal 1° gennaio scatta l'aliquota dello 0,45% (per le aziende da 6 a 15 dipendenti) e dello 0,65% (oltre i 15) per finanziarsi, attraverso i fondi di solidarietà, le prestazioni operative dal 1° luglio 2016. Per la cassa integrazione si introduce una sorta di “bonus malus”, avrà una durata di 24 mesi, sarà estesa agli apprendisti, non si potrà più utilizzare in caso di cessazione delle attività.

Nonostante la riforma del Titolo V della Costituzione sia ancora in corso, viene costituita la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive (una struttura con un organico fissato il 400 addetti). Confluiranno in Anpal sia Isfol che Italia Lavoro.Con essa ministero e regioni coordineranno gli interventi di politica attiva sovrintendendo all'attività del servizi per l'impiego. Fanno parte della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro anche Inps e Inail.

Tutti i servizi ispettivi del ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'Inail confluiscono in una nuova agenzia nazionale denominata Ispettorato nazionale del lavoro. Avrà sede a Roma e non più di 80 sedi territoriali L'Ispettorato dovrà garantire un maggior coordinamento dei controlli presso le imprese: avrà una piena autonomia organizzativa, con un direttore, un cda e un collegio dei revisori.

Il piatto forte del Dlgs di semplificazione è l'aggiornamento dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, una norma datata 1970 emanata quindi in un contesto tecnologico e produttivo completamente diverso. Con l'apertura ai controlli a distanza attraverso gli strumenti di lavoro come pc, tablet, telefoni aziendali. Senza più passare per accordi sindacali o ispettorato del lavoro. Ma chiede al datore di lavoro l'obbligo di un preciso documento di policy aziendale da consegnare a tutti i dipendenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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