Paolo Soro

Macchine per protesi dentarie – IVA al 22%

Nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si ritiene applicabile alle macchine per le protesi dentarie l’aliquota IVA ordinaria e non quella ridotta.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 46/E dell’8 maggio, afferma che deve essere rivisto il precedente parere emesso in riferimento all’aliquota IVA applicabile per quanto riguarda le cessioni di macchine fresatrici per protesi dentarie.

In dettaglio, si dice che:

“Con la risoluzione 12 novembre 2008, n. 431, in relazione al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini IVA, alla cessione di strumenti adoperati in odontoiatria per il confezionamento di protesi e, in particolare, ad un “pacchetto completo di soluzioni integrate con una “chirurgia implantare predicibile” contenente: a) dime chirurgiche; b) guide per la fresatura dei prodotti e controllo della profondità (cd. guide stereolitografiche); c) software per l’utilizzo delle suddette dime per l’inserimento dell’impianto e per il controllo della profondità (cd. software per la scansione della dentatura)”, si è ritenuta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento.

Tale soluzione si basava sul parere reso dall’Agenzia delle dogane, che classificava, sul piano merceologico tali prodotti alla voce doganale 9018.

Ciò premesso, a seguito di ulteriori approfondimenti, si è osservato che il punto 30) della Tabella A, parte II, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, nel prevedere l’aliquota IVA del 4 per cento, per le cessioni di “apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità”, richiama, invero, la voce doganale 9019.

Pertanto, alla luce degli ulteriori elementi sopra citati, si ritiene che i prodotti classificati all’attuale voce doganale 9018, non possano essere ricondotti in alcun modo nell’ambito del punto 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA.

Di conseguenza, alle cessioni dei prodotti in questione va applicata l’aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 22 per cento.

Devono ritenersi superate, pertanto, le indicazioni fornite con la risoluzione 12 novembre 2008, n. 431/E sopra richiamata.”

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