Paolo Soro

Cambio di trustee – niente ipocatastali per la CTP di Milano

La CTP di Milano dà ragione al contribuente e annulla l’atto di accertamento riguardante l’applicazione delle imposte ipocatastali nel caso di nomina di un nuovo trustee.

Cogliamo spunto dalla recente decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sezione 42 – 3609/42/15), pronunciata il 30 marzo e depositata il 21 aprile, per tornare su uno degli aspetti più controversi afferenti il trust: ovvero, la circostanza che alcuni Uffici intestino il patrimonio al trustee (invero, la maggior parte), mentre altri direttamente al trust.

Siccome è d’uopo prendere sempre posizione, dobbiamo rappresentare come il nostro modestissimo (e, lo riconosciamo, minoritario parere) sia che, indipendentemente dal fatto che il trust sia un rapporto giuridico e non un soggetto giuridico, il patrimonio dovrebbe essere comunque intestato a questo e non al trustee. Sempre secondo noi, infatti, ciò che dovrebbe in ogni caso rilevare è la sostanza: il trustee è l’amministratore dei beni, i quali sono temporaneamente segregati nel trust, in attesa di essere consegnati ai beneficiari.

Comprendiamo bene che, siamo in netta minoranza nel sostenere questa tesi e che si tratta di una grossa forzatura giuridica; ma ci pare maggiormente forzato è incoerente rispetto alla causa del “rapporto giuridico trust”, il fatto che il patrimonio venga intestato al trustee. D’altronde, il trust possiede un proprio codice fiscale, per cui nulla vieta che si possa procedere in tal modo.

Quanto alla “forzatura”, è stata la stessa Agenzia, nelle sue circolari, a considerare il trust quale soggetto giuridico agli effetti fiscali. Ergo, non si vede perché, analogamente, ciò non possa accadere anche con riguardo all’intestazione del patrimonio. Oltre tutto, si eviterebbe qualunque problema in tutte le ipotesi nelle quali si attui una modifica del trustee. Per non voler, infine, tacere dell’assurda situazione venutasi a creare, per cui, in assenza di qualunque disposizione di legge in merito, a seconda del luogo, come premesso, alcuni Uffici operano in un modo e altri in un altro.

Saremo diventati un Paese davvero federalista senza accorgercene?

Ci aspettiamo di ricevere feroci critiche per queste nostre affermazioni. Intanto, però, invitiamo a riflettere sul caso della sentenza in argomento.

Patrimonio intestato al trustee. Muore il trustee. Nomina di un nuovo trustee e cambio di intestazione. L’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Milano – accerta il neo-trustee, chiedendo un nuovo pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (tra l’altro, aumenta pure la base imponibile in funzione del superiore valore venale commerciale dell’intero patrimonio).

I giudici meneghini, si limitano molto sinteticamente ad affermare:

  1. Appare illegittimo ritenere soggetto passivo della pretesa il trustee.
  2. L’Ufficio prende spunto per la pretesa dalla nomina del nuovo trustee e non dall’atto istitutivo del trust.

Partendo da queste premesse, concludono:

“In sostanza, l’errata soggettività passiva del ricorrente e la sottoposizione a verifica dell’atto di nomina del trustee in luogo dell’eventuale atto istitutivo, induce il Collegio ad accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare l’atto impugnato”.

Una motivazione, dobbiamo ammetterlo, assai scarna, quasi esclusivamente de relato dal ricorso del contribuente e, per ciò stesso, alquanto a rischio in appello e/o in Cassazione.

Non è finita; dulcis in fundo:

“La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite”.

Insomma, ammesso e non concesso che, ogni qual volta si attui un cambio di trustee e l’Agenzia chieda un nuovo versamento delle ipocatastali in misura proporzionale, si riesca a ottenere un giudicato favorevole, le spese processuali bisogna comunque sobbarcarsele.

Come si suol dire, meglio questo di una sberla. O forse no?

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