Paolo Soro

Credito d’imposta autotrasportatori – Risoluzione Agenzia Entrate

Codice tributo 6740 per il credito d’imposta relativo all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione impiegato dagli autotrasportatori.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione N. 39/E del 20 aprile, rettifica la precedente risoluzione  N. 133/E del 30 aprile 2002, indicando i nuovi codici tributo da utilizzare ai fini dell’utilizzo in compensazione, nel modello F24, dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione impiegato dagli  autotrasportatori.

Con la risoluzione n. 133/E del 30 aprile 2002 è stato istituito il codice tributo “6740” per  consentire l’utilizzo  in  compensazione,  tramite  modello  F24,  dell’agevolazione  sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.

A seguito  delle  modifiche  apportate dall’articolo 61 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, al regolamento recante disciplina all’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le  attività  di  trasporto di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  giugno  2000,  n. 277, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propria nota, ha chiesto l’aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo “6740”.

A tal  fine si  forniscono  le istruzioni  di  compilazione  del  modello  F24,  ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione del codice tributo citato.

Nel  campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è  indicato il  numero  della  rata  nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica  l’anno  di  consumo  di  gasolio  di  riferimento (esempio 0315,  individua  il periodo luglio - settembre 2015);

Nel campo “anno  di  riferimento” è  indicato  l’anno  di  presentazione  della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.

L’efficacia operativa del suddetto codice tributo decorre dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della presente risoluzione.

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