Paolo Soro

Modello 730-4: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 33/E del 25.03.2015, afferente: “Chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4)”.

L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei soggetti sostituiti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che a tal fine, gli stessi devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili.

L’articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, (decreto semplificazioni) che ha introdotto, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto, a partire dal 2015, l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio.

Il citato articolo 2 del decreto semplificazioni, ha previsto che i sostituti d’imposta comunicano la scelta della sede telematica entro il 7 marzo unitamente alle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d’imposta.

A tal fine, nella certificazione unica è stato inserito il quadro CT la cui compilazione è riservata ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

In base alle istruzioni per la compilazione del quadro CT, qualora lo stesso sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura.

Al riguardo si fa presente che in caso di più invii, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato.

Inoltre, tenuto conto che le comunicazioni dovevano essere trasmesse entro il 9 marzo (in quanto il 7 marzo era sabato) e che potevano essere ritrasmesse per correggere errori od omissioni entro cinque giorni dalla scadenza originaria del 7 marzo (come precisato con la circolare n. 6/E del 2015), si fa presente che le comunicazioni trasmesse successivamente alla data del 12 marzo non sono prese in considerazione ai fini della dichiarazione precompilata e che, analogamente, i dati contenuti nel quadro CT non sono acquisiti ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti.

Pertanto, per i sostituti d’imposta che hanno effettuato più invii del quadro CT sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro il 12 marzo.

I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT ovvero lo hanno trasmesso per la prima volta successivamente al 12 marzo 2015 devono utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (di seguito modello CSO), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dell’intermediario già comunicato).

Nel modello di comunicazione è richiesta, tra l’altro, l’indicazione dei seguenti dati:

-          numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto stesso nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione;

-          numero di protocollo che è stato attribuito alla comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare, in caso di comunicazione di variazione dei dati già trasmessi.

I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.

Tuttavia, nonostante i dati siano disponibili nel cassetto fiscale, alcuni sostituti d’imposta si rivolgono all’Agenzia per ottenere tali informazioni.

Al riguardo, in considerazione che i dati in questione sono richiesti con funzione di controllo circa la provenienza della nuova comunicazione, è necessario presentare a qualsiasi ufficio territoriale la richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d’imposta; la fotocopia del documento d’identità del delegante; la fotocopia del documento d’identità del delegato.

Se il sostituto intende modificare le informazioni contenute nel quadro CT, dovrà indicare nel campo “Comunicazione sostitutiva” il protocollo telematico dell’ultimo file, inviato entro il 12 marzo e contenente il quadro CT.

In tal caso, nel predetto campo “Comunicazione sostitutiva” vanno indicati il protocollo telematico dell’ultimo file contenente il quadro CT (composto da 17 caratteri) e di seguito, per completare la compilazione del campo, il numero convenzionale “999999”.

Si ricorda che il modello, in base alle istruzioni, deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.

A partire dal 23 marzo è possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO. Si rammenta, infatti, che il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, a partire dallo scorso 4 febbraio 2015, ha sospeso l’acquisizione dei file contenenti le comunicazioni per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (CSO), per rendere possibile la ricezione del flusso dei file contenenti le certificazioni uniche (avviso del 3 febbraio 2015).

Al riguardo, si fa presente che i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT entro il 12 marzo 2015, devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 15 aprile 2015.

Per quanto riguarda le comunicazioni di variazione dei dati, si fa presente che le relative informazioni sono prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2015 se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 25 maggio 2015, altrimenti le predette informazioni sono prese in considerazione per i modelli 730-4 del 2016.

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