Paolo Soro

Obbligatorietà della trasmissione telematica con modello unico informatico catastale

L’Agenzia delle Entrate (provvedimento 35112 dell’11 marzo 2015) dispone l’obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. Di seguito, si riportano le principali indicazioni contenute nel testo del documento in questione.

A decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, utilizzano le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione delle seguenti tipologie di atti di aggiornamento:

a. dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione;

b. dichiarazioni di variazione dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari già censite;

c. dichiarazioni di beni immobili non produttivi di reddito urbano, ivi compresi i beni comuni, e relative variazioni;

d. tipi mappali;

e. tipi di frazionamento;

f. tipi mappali aventi anche funzione di tipi di frazionamento;

g. tipi particellari.

Per i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico catastale, sottoscritto dal professionista mediante apposizione della firma digitale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti:

a. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2005;

b. 22 marzo 2005, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005;

c. 22 dicembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 1 del 2 gennaio 2007;

d. 1° ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia.

Per la trasmissione telematica del modello unico informatico catastale di cui al presente provvedimento sono utilizzate:

a. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 1, la procedura Docfa e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 15 ottobre 2009, pubblicato in pari data sul sito internet dell’Agenzia;

b. relativamente agli atti di aggiornamento di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell’art. 1, la procedura Pregeo e le specifiche tecniche riportate in allegato al provvedimento 23 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2006.

In caso di irregolare funzionamento del servizio telematico, l’atto di aggiornamento, sottoscritto con firma digitale, è presentato presso l’Ufficio territorialmente competente su supporto informatico.

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