Occorre, innanzitutto, premettere che la recente Legge di Stabilità, oltre al resto, aveva provveduto ad abrogare i vecchi regimi contabili di “favore” (tra cui anche quello dei c. d. minimi), con decorrenza 2015, prevedendo in sostituzione, esclusivamente il nuovo regime contabile forfetario, per coloro che possedessero determinati requisiti.
Tutto ciò, peraltro, solo in teoria. La norma, infatti, è stata fin da subito concepita in maniera deficitaria, per cui, in pratica, tutti coloro che iniziano un’attività possono comunque accedere a tale nuovo regime, almeno per il primo anno, limitandosi, semmai, non possedendone in realtà i requisiti, a fuoriuscirne a partire dall’anno successivo.
Altra anomalia normativa consiste, poi, nel fatto che, sulla base del tenore letterario, trattasi di un regime naturale, cui si accede senza effettuare delle scelte. Pertanto, verificato il possesso dei necessari requisiti, il regime è immediatamente applicabile. Ma ciò (alla luce soprattutto di quanto appena sopra indicato) creerebbe particolari problemi di gestione. Tanto che l’Agenzia si è affrettata in proposito a precisare che è comunque necessario segnalare la volontà di applicare il regime, mediante opzione nel modello AA9 (in caso di inizio dell'attività), oppure nella dichiarazione IVA – rigo VA14 (per le attività in corso).
Stante tale situazione, reputiamo indispensabile tenere, fin dal principio, un comportamento concludente in linea con le disposizioni del regime scelto. Pertanto, a esempio: non andrà addebitata l'IVA a titolo di rivalsa e andranno adeguati, a seconda del regime applicato, i riferimenti normativi nelle annotazioni da riportare in fattura ai fini dell'esclusione dall'imposta, in aggiunta a quelli per l'esonero dall'assoggettamento alle ritenute d'acconto.
Fatte tali indispensabili premesse, onde ricordare un pochino meglio l’argomento di cui si discute, torniamo al “Milleproroghe”.
L’emendamento prevede che, chi apre la partita IVA nel 2015 (e ne ha i requisiti), potrà continuare a scegliere il regime dei minimi al 5% e con soglie di ricavi o compensi fino a 30.000 euro per tutte le attività. La modifica si è resa di fatto obbligatoria dopo la corsa all'apertura di partite IVA, registrata sia a novembre sia soprattutto a dicembre (+200% rispetto allo stesso mese del 2013), da parte di chi voleva garantirsi un regime fiscale più favorevole rispetto a quello forfettario in partenza dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilità ha, infatti, previsto che chi fosse già nel regime dei minimi al 5%, poteva continuare a rimanerci – fermo restando il permanere delle condizioni previste – fino al compimento del quinquennio, o, per i più giovani, fino al raggiungimento del 35° anno di età.
Passando, ora, ad altro emendamento previsto sempre nel “Milleproroghe”, il Parlamento incontra le proteste dei lavoratori autonomi in tema di contributi previdenziali, congelandone l'aumento nel 2015. Fermo restando, però, che, nel 2016, l'aliquota salirà al 28,72%, per arrivare al 29,72%, nel 2017.
Da tenere presente, sempre in materia contributiva, che il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge di Stabilità prevede anche un'agevolazione limitata, però, ad artigiani e imprese iscritti alla gestione separata INPS (quindi, sono esclusi i professionisti). In pratica, i soggetti interessati possono scegliere di non versare i contributi sul reddito minimo, che per il 2015 è stato fissato in 15.548 euro.
Si rammenta, altresì, che artigiani e commercianti hanno visto un rincaro dell'aliquota contributiva per il 2015, che è passata rispettivamente al 22,65% e al 22,74%. Questi soggetti, però, come detto, se aderenti al nuovo regime forfetario previsto dalla legge di Stabilità, potranno presentare l’opzione all’INPS (tassativamente entro il 28 febbraio 2015 – chi non fa in tempo, agirà a valere dall’anno successivo), per avvalersi dell’esonero dall’obbligo del minimale, optando per il pagamento commisurato sempre in funzione del reddito prodotto. Altro piccolo doveroso inciso: col nuovo regime forfetario, non è mai possibile chiudere in perdita; pertanto, un reddito, per quanto minimo, su cui versare i contributi ci sarà sempre.
Ovviamente, però, è necessario, altresì, tenere presente come la scelta del regime contributivo agevolato determini un alleggerimento dei costi nell'immediato, ma porti anche assegni più bassi in futuro; oltre a un allungamento del tempo necessario per raggiungere la pensione, in considerazione del fatto che, versando importi inferiori agevolati, viene ad ampliarsi il periodo naturale di contribuzione.