L’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.
L’art. 29, comma 1, lett. e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento, nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010.
La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, d.l. 2 marzo 2012, n. 16.
L’avviso di intimazione è stato oggetto di una revisione grafica e contenutistica al fine di assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l’utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all’Agente della riscossione.
In particolare, sotto il profilo grafico, è stato inserito sul frontespizio dell’avviso un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati dall’Agente della riscossione gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. L’inserimento di tale prospetto risponde, peraltro, all’ulteriore finalità di consentire l’utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti.
L’avviso di intimazione prevede, altresì, una sezione riservata all’Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e chiarimenti.
Fonte: Agenzia delle Entrate