Paolo Soro

Associazioni Commercialisti mobilitate contro CU e 730 precompilato – Replica dell’Agenzia

Le associazioni sindacali dei commercialisti scrivono al Ministro dell’Economia per chiedere un tavolo di confronto e mettere in atto i necessari correttivi all’attuale situazione in cui risulta oggettivamente difficile eseguire in maniera professionale gli adempimenti previsti relativamente alla certificazione unica e al 730 precompilato. L’Agenzia risponde in un comunicato. Alcune brevi osservazioni.

Con una missiva datata 9 febbraio, congiuntamente sottoscritta dai presidenti di tutte le associazioni nazionali e indirizzata al Ministro dell’Economia e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, i commercialisti italiani chiedono un indispensabile tavolo di confronto, in cui deliberare ogni opportuno correttivo, proprio nell’ottica di raggiungere quegli obiettivi di semplificazione e contrasto all’evasione, perseguiti dal Governo con l’istituzione del modello CU e del conseguente 730 precompilato. L’Agenzia delle Entrate risponde con un comunicato stampa datato 12 febbraio.

Di seguito, si riporta il contenuto dei due documenti.

LETTERA ASSOCIAZIONI COMMERCIALISTI

Le sottoscritte Associazioni Nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – firmatarie del Codice di autoregolamentazione delle astensioni collettive dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, adottato in data 02 luglio 2014 e approvato dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con Delibera del 28 luglio 2014,

PREMESSO CHE

-          in sede di audizione ministeriale del 10 settembre u.s., per le finalità indicate in oggetto, le scriventi Associazioni chiedevano, tra l’altro, la fissazione di una data specifica e IMPROROGABILE, entro la quale dovessero essere approvati e pubblicati i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i software applicativi e di controllo (ivi compresi gli studi di settore) e che tale data veniva identificata nel 15 gennaio;

-          nello stesso consesso si è richiesto che il mancato rispetto di tale termine comportasse l’automatico spostamento in avanti delle scadenze per pagamento delle imposte ed invio delle dichiarazioni, per un periodo pari allo slittamento del termine di approvazione e che il decreto di approvazione dei modelli e delle istruzioni dovesse riportare la nuova scadenza in capo ai contribuenti;

-          permane l’ intenzione delle scriventi Associazioni di aiutare lo Stato – e, per esso, e nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate - nel recuperare dati utili al sistema per combattere l'evasione;

PRESO ATTO

-          che il software “Certificazione Unica 2015” – che consente la compilazione della certificazione Unica 2015 relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e la creazione del relativo file da inviare telematicamente – è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate solo in data 5 febbraio 2015;

-          che durante i lavori della manifestazione Telefisco 2015, l’Agenzia delle Entrate ha altresì ribadito che, rispetto all’obbligo di trasmissione delle nuove certificazioni delle ritenute, in caso di errore/omissione nell’invio della certificazione unica, non è possibile avvalersi dell’istituto “classico” del ravvedimento operoso, atteso che la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento;

NEL RISPETTO

-          dell’Articolo 3, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd Statuto dei diritti del contribuente), per il quale “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”;

CHIEDONO ALLE S.V. ILL.ME,

per le rispettive competenze e prerogative,

-          di porre in essere ogni opportuno provvedimento per rendere gli adempimenti – introdotti con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – attuabili nel rispetto delle professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, pertanto, di tener conto del ritardo con il quale sono stati resi disponibili , i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed i software applicativi e di controllo;

-          in particolare che sia consentito inviare, entro il termine stabilito ma correttamente adeguato per tener conto del menzionato ritardo, soltanto i dati necessari ed indispensabili alla predisposizione della dichiarazione precompilata dei redditi e non quelli di tutti i percipienti di compensi a qualsiasi titolo, per i quali si ritiene possa essere fissata una nuova scadenza più consona;

-          di prevedere, al fine di evitare duplicazioni, l’invio di un modello 770 semplificato con i soli quadri indispensabili e contenenti i dati ancora mancanti per l'attività dell'Agenzia delle Entrate, vale a dire i quadri SX e ST.

Le scriventi chiedono URGENTEMENTE la convocazione di un tavolo di confronto alla presenza di tutte le componenti qui richiamate e coinvolte, per mettere in atto i necessari correttivi.


 

COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015. Nell’ottica della collaborazione, le Entrate hanno organizzato diversi incontri con i professionisti del settore e messo a disposizione un software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.

Al fine di semplificare ulteriormente la prima applicazione di questo invio, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’INAIL e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.


 

Premesso che, a quanto pare, l'Agenzia non sembra propensa a sedersi al tavolo di confronto (salvo richiami eventuali del Ministro), sono doverose alcune brevissime osservazioni.

  1. La lettera delle associazioni lamenta – riportiamo il virgolettato, lasciando le libere interpretazioni ai “giornalisti professionisti”:

“Il software “Certificazione Unica 2015” – che consente la compilazione della certificazione Unica 2015 relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e la creazione del relativo file da inviare telematicamente – è stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate solo in data 5 febbraio 2015”. 

Il comunicato stampa risponde:

“L’Agenzia precisa di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal Dpr n. 322/1998. Inoltre, nella stessa data, ha reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati, con largo anticipo rispetto al termine ultimo del 15 febbraio 2015.”

Domanda:

Che c’entrano il modello e le specifiche tecniche, col software di compilazione, il quale è ancora, tra l’altro, in versione “Beta”?

Excusatio non petita, accusatio manifesta?

  1. Apprendiamo con piacere che, finalmente, dopo decine di ovvie richieste al riguardo e dopo aver perso pure l’occasione offerta da Telefisco per rispondere a tutta la nazione, l’Agenzia ha preso atto che:

A)     È del tutto inutile chiedere, entro il 7 marzo, l’inserimento nel CU, dei dati sul lavoro autonomo che non rilevano agli effetti del 730 precompilato, come pure INAIL e redditi esenti (magari, fra un mese, ammetteranno pure che non ha alcun senso doppiare i dati nel 770; magari…).

B)     È indispensabile concedere una proroga – seppure parziale – con la qual cosa ammettendo implicitamente che il proprio operato, evidentemente, non è stato così rapido come si vuole far credere; d’altronde, è notorio che la dimensione temporale assume valenze soggettive assai difformi da quelle proprie dell’immaginario collettivo quando si tratta di atti emessi dall’Erario: per citare solo l’ultimo che ci viene in mente, ricordiamo i nuovi, ma già famosissimi, “rimborsi sprint” per i vessati dai nuovi regimi IVA 2015, a cui si promette di provvedere entro qualche mese (qualche mese = sprint?) Dunque, negli altri Paesi dell’UE, dove i rimborsi IVA ordinari (si badi bene, non prioritari), avvengono nel giro di qualche settimana, possiamo dire che sono “più veloci della luce”.

  1. Infine, sarebbe bello se, ogni tanto, almeno nei comunicati stampa, l’Agenzia riuscisse a essere più chiara, non usando delle proposizioni costruite in maniera da renderne non agevole e immediata l’oggettiva interpretazione:

Le certificazioni “contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.”

Il significato grammaticale non è, come riportano stamattina quasi tutti i siti specialistici, che c’è una proroga generalizzata per le certificazioni di lavoro autonomo; ma solo che non verranno applicate sanzioni nel caso in cui arrivino in ritardo le certificazioni “contenenti esclusivamente” redditi di lavoro autonomo. Già, ma nella stragrande maggioranza dei casi (e questo era quanto lamentato fin dall’inizio), il nuovo modello CU contiene sia lavoro autonomo che dipendente.

Ergo, in tali ipotesi, attenendosi al comunicato, non esiste proroga.

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