Paolo Soro

Codice tributo “1713” per il saldo dell’imposta sul TFR in scadenza il 16 febbraio

Nel modello F24 in scadenza lunedì prossimo, 16 febbraio 2015, occorre provvedere anche al versamento del saldo dell’imposta sul TFR, il cui acconto era stato pagato (con il codice tributo “1712”) entro lo scorso 16 dicembre 2014.

Mancano, ormai, pochi giorni all’ordinaria scadenza mensile del 16. Questo mese, oltre ai pagamenti degli altri abituali tributi e contributi, occorre procedere anche al versamento del saldo dell’imposta sul TFR, con il nuovo codice tributo obbligatorio: “1713”. Si veda, in proposito, quanto già da noi riportato nelle News, ieri:

http://www.paolosoro.it/news/418/Compensazioni-tramite-F24-i-codici-per-i-sostituti-dimposta.html

Ricordiamo che la rivalutazione annuale del TFR scontava un’imposta pari all’11%; tale aliquota è passata al 17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Il versamento di tale imposta viene eseguito dal datore di lavoro (o dall’ente pensionistico), mediante ordinario modello F24, in due rate:

-          L’acconto, con codice tributo “1712”, entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento;

-          Il saldo, con codice tributo “1713”, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

L’imposta rientra nell’ordinaria normativa sulle compensazioni (orizzontali / verticali). In particolare, per tale caso, sarà possibile utilizzare pure il credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (Legge 662/1996). Detto credito può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e l’importo compensato non concorre alla determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Con riferimento alla specifica disposizione afferente l’imposta in esame, si rammenta che il fondo TFR, soggetto ad accantonato annuale, viene regolarmente rivalutato in funzione di un determinato coefficiente, il quale è costituito: da un tasso fisso (1,50%), e da uno variabile (75% dell’aumento ISTAT). Ed è su tale eventuale aumento che andrà calcolata l’imposta in questione. Considerato, peraltro, il contingente straordinario periodo di deflazione (con conseguente diminuzione – e non incremento – dell’indice ISTAT), è assai probabile che il saldo, questa volta, sarà eccezionalmente a credito.

Detta rivalutazione, ovviamente, andrà effettuata, oltre che annualmente, anche in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, facendo in tal caso riferimento al periodo/mese dell’anno in cui ciò avviene.

Infine, ricordiamo che l’imposta non è dovuta nelle ipotesi in cui il TFR è stato destinato integralmente ai fondi pensione e, di conseguenza, non esiste più un TFR accantonato in azienda su cui effettuare la rivalutazione in questione.

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