Paolo Soro

CIGS per cessazioni aziendali a 24 mesi – La circolare del Ministero

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella circolare N. 1 del 22 gennaio 2015, illustra i contenuti della Legge di Stabilità in materia di proroghe della Cassa Integrazione a 24 mesi, per i programmi di crisi per cessazione di attività. Di seguito, riportiamo il testo della circolare.

L'articolo 1, comma 11O, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha disposto che, al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all 'articolo 1 del decreto-legge n. 249, del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 291 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni , è esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro.

Ritenuto, pertanto , di dover assicurare tutela ai lavoratori di cui alle imprese che abbiano posto in essere la proroga di un programma di crisi aziendale per cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, con un piano di gestione degli esuberi articolato in 24 mesi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 sopra citato, il cui secondo anno di piano di gestione degli esuberi sia iniziato nel corso del 2014 - acquisito il parere positivo dell'Ufficio legislativo (nota prot. n. 29/293 del 21/1/2015) - si forniscono i seguenti chiarimenti.

Nel rispetto dell'articolo 1, comma 11O, della legge n. 190/2014, relativamente alle istanze aziendali di proroga sopra individuate, nell'esigenza di dover gestire le contingentate risorse finanziare, nonché per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi, si precisa che la  scrivente procederà all'istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe - che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 - del trattamento di CIGS per cessazione dì attività, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 249/2004 convertito nella legge n. 291/2004.

Posto quanto sopra, si riferisce, altresì, che la scrivente procederà nell'esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per complessivi 60 milioni di euro.

In attuazione dell'articolo 1, comma 11O sopra citato, le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe - decorrenti dal 1° gennaio 2015 - di crisi aziendale per cessazione di attività non potranno essere prese in esame.

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