Paolo Soro

Novità 2015 – split payment e reverse charge in cerca di istruzioni

Tra le varie novità operative previste dalla Legge di Stabilità, in vigore già dal 1° gennaio, pare opportuno esaminare quanto disciplinato in materia di split payment e ampliamento del reverse charge, attesi i problemi pratici che i soggetti interessati sono già chiamati ad affrontare.

Il c. d. split payment (letteralmente, separazione del pagamento) interessa tutte le imprese che emettono fatture nei confronti della Pubblica Amministrazione. In base a tale normativa, recentemente oggetto di un comunicato del MEF, puntualmente riportato nella sezione “News” del sito, al link:

http://paolosoro.softfobia.it/news/390/Split-payment-PA-si-applica-alle-operazioni-fatturate-a-partire-da-112015.html

gli enti pubblici non dovranno più corrispondere ai fornitori l’IVA delle fatture di acquisto ricevute, ma provvederanno a versarla direttamente all’Erario. Conseguentemente, i fornitori dovranno predisporre la fattura indicandovi l’IVA in maniera ordinaria, salvo poi portarla, all’interno della medesima fattura, in diminuzione.

Esempio:

Imponibile              = 100,00

IVA 22%                  =   22,00

Totale                     = 122,00

A dedurre:

IVA 22%                  =   22,00 “IVA da versare a cura del cliente – ex art. 17 ter, DPR 633/1972”

Totale a pagare        = 100,00 

Seguendo il tenore letterale della norma, ciò che rileva è l’aspetto contabile concernente la liquidazione IVA. Ergo, tutte le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dall’effettivo periodo di effettuazione dell’operazione, dovranno essere compilate seguendo lo schema sopra esposto.

Al riguardo, occorre notare che, rientrando le operazioni in questione nel volume d’affari IVA, sarà consigliabile predisporre le procedure informatiche, onde fare in modo che le stesse consentano l’immediato riporto nella dichiarazione IVA annuale afferente il 2015, che verrà elaborata nel 2016.

Il principale problema che detta novità legislativa causerà alle imprese sarà di certo quello di carattere finanziario connesso alla perdita di liquidità aziendale. Non vi è, infatti, chi non veda come, in special modo, quelle società che lavorano prevalentemente con gli enti pubblici, si troveranno in una situazione perenne di IVA a credito, da dover richiedere periodicamente a rimborso. Orbene, al di là dell’aspetto meramente formale, concernente la non automaticità del rimborso e la rilevante burocrazia da affrontare nella predisposizione dei vari documenti indispensabili per ottenerlo, esiste l’ulteriore vincolo dell’Asseverazione obbligatoria, nonché il limite annuo di 700.000,00 euro. Francamente, la promessa che tali tipologie di rimborsi godranno di una precedenza, pare veramente ben poca cosa.

La disposizione prevede, infine, che non sono soggetti al sistema dello split payment, pur se operano con la Pubblica Amministrazione, i soggetti che emettono fattura con ritenuta d’acconto e tutti coloro i quali agiscono già in regime di reverse charge.

E, parlando di reverse charge (ossia, inversione contabile), la Legge di Stabilità ha provveduto ad allargare la platea dei soggetti coinvolti, includendovi anche:

-          Gli acquisti di beni effettuati da ipermercati, supermercati e discount alimentari;

-          Il settore energetico;

-          Il settore edile, per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, relative agli edifici”.

Come noto, il metodo del reverse charge (o inversione contabile) comporta che l’IVA sulla fattura emessa non venga incassata dal fornitore, ma versata direttamente dal cliente nella sua ordinaria liquidazione periodica, previa autofattura.

Tralasciando l’applicazione della norma nei confronti della Grande Distribuzione (per la quale occorrerà attendere il benestare comunitario), nei restanti due casi sopra menzionati (settori: edile ed energetico), la disposizione è da subito in vigore. Pertanto, anche in tal caso (come già osservato in materia di split payment), tutte le fatture con data di emissione 2015 dovranno essere compilate con il metodo dell’inversione contabile.

Esempio:

Imponibile = 100,00

“Operazione senza addebito IVA, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera A-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (inversione contabile – reverse charge), come modificata dalla L. 23 dicembre 2014, N. 190.”

Totale a pagare = 100,00

Ovviamente, le aziende che dovessero risultare a credito d’IVA per effetto del reverse charge, potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale, in base all’art. 30, comma 3, lettera a), DPR 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti. In ossequio, poi, all’art. 38-bis, comma 2 (stesso DPR), la medesima condizione consentirà di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la c. d. compensazione “orizzontale”.

Infine, da quanto complessivamente evidenziato, onde fugare eventuali probabili dubbi in proposito, pare opportuno precisare che, stando l’attuale tenore letterale della normativa, nel caso in cui un soggetto – a esempio – effettui lavori di pulizie in un edificio pubblico, lo stesso, ricadendo nella nuova normativa relativa al metodo dell’inversione contabile, non dovrà tenere conto dell’altrettanto nuovo sistema dello split payment.

Appare evidente come trattasi di normative, le quali avrebbero necessità di un minimo di chiarimenti e istruzioni operative, onde avere il tempo necessario per esserne sufficientemente edotti e scongiurare il pericolo di probabili errori. Non foss’altro perché, sia i soggetti pubblici che quelli privati, necessiteranno di avvalersi di programmi informatici predisposti ad hoc: dunque, per i contribuenti, oltre al danno (perdita di liquidità), anche la beffa (nuovi costi da sostenere).

Insomma, dopo avere esaminato anche tali ulteriori novità dispositive previste dalla Legge di Stabilità, viene confermato il concetto che avevamo già avuto modo di esprimere, secondo il quale le tasse risultano sostanzialmente aumentate (da tale provvedimento legislativo) nel loro complesso e non certo ridotte, come, indefesso, continua a blaterare il nostro stralunato ministro dell’economia.

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