Paolo Soro

I nuovi codici da indicare nel mod. F24 per ASTER ed EBAIS

Con le risoluzioni 2E e 3E del 12 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni concernenti il versamento dei contributi da destinare all’ASTER (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi) e all’EBAIS (Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi).

Si riportano di seguito i testi delle risoluzioni 2E e 3E del 12 gennaio 2015, diramate dall’Agenzia delle Entrate.


 

RISOLUZIONE N. 2/E

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’ASTER (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi)

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 27 novembre 2014 sottoscritta tra l’INPS e l’ASTER (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi) è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’ASTER (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi) mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

“1AST” denominata “ASTER Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;

- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.


 

RISOLUZIONE N. 3/E

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi (EBAIS), Ente Bilaterale

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 1° dicembre 2014 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi (EBAIS), Ente Bilaterale, è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi (EBAIS), Ente Bilaterale, mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

“EBAI” denominata “Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi EBAIS, Ente Bilaterale”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente;

- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola Inps dell’azienda;

- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

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