Paolo Soro

Società cancellata dal Registro delle Imprese

La sentenza della Corte di Cassazione n. 665/2014 consolida l’orientamento già espresso nel 2010 e nel 2013 (in tale ultima occasione, a Sezioni Unite), in base al quale: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 665/2014 consolida l’orientamento già espresso nel 2010 e nel 2013 (in tale ultima occasione, a Sezioni Unite), in base al quale: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio”. Ciononostante, occorre registrare come l’Agenzia delle Entrate continui spesso a chiamare in giudizio le società estinte. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare:
1.    si determina un evento interruttivo del processo se l’estinzione della società si verifica in corso di giudizio e lo stesso può continuare solo attraverso un atto di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci;
2.    se l’evento estintivo della società non venisse fatto rilevare in giudizio, l’eventuale impugnazione della sentenza deve essere indirizzata o provenire, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta (la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 Cod. Proc. Civ.);
3.    non solo i soci, ma anche il liquidatore della società può essere chiamato a rappresentare la società estinta.
La Cassazione afferma: “La nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata ab origine. Con la conseguenza che, ancorché l’ex liquidatore della società cancellata non avesse eventualmente impugnato i pronunciamenti, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che nessuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della stessa società estinta”.
In ogni caso, occorre evidenziare come, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., i soci e i liquidatori possano essere chiamati a rispondere dei crediti non soddisfatti di una società estinta. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate non può notificare direttamente la cartella di pagamento emessa nei confronti della società, ai soci o all’ex liquidatore della società stessa, ma dovrà prima obbligatoriamente accertare la responsabilità di questi ultimi attraverso un atto separato.

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