Anche il 2014, nel bene e nel male, volge ormai al termine. Prima, però, di dargli definitivamente l’addio, il Fisco richiede un ultimo adempimento: il versamento dell’acconto IVA.
L’obbligo è posto, in generale, a carico di tutti coloro (persone fisiche e società) che sono detentori di una partita IVA, fatte salve alcune eccezioni. Sono, infatti, esentati dal versamento dell’acconto coloro che:
- hanno iniziato l’attività nel corso del 2014;
- hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2014 (contribuenti trimestrali), o entro il 30 novembre 2014 (contribuenti mensili);
- operano in regime agricolo di esonero;
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
- esercitano attività di intrattenimento;
- sono società o associazioni sportive dilettantistiche, o applicano comunque il regime forfetario;
- hanno usufruito nel corso del 2013 del regime agevolato relativo alle nuove iniziative imprenditoriali;
- operano nel regime dei contribuenti minimi;
- sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
- sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l`unica azienda entro il 30 settembre 2014 (se trimestrali), o entro il 30 novembre 2014 (se mensili);
- esercitano attività di raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.
L’importo dovuto è quello che risulta da uno dei seguenti tre tipi differenti di calcolo:
1) Metodo Storico: L’acconto è pari all’88% dell’IVA che era dovuta in base all’ultimo periodo di liquidazione (mese o trimestre) dello scorso anno 2013.
2) Metodo Previsionale: L’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare per il corrente ultimo periodo di liquidazione (mese di dicembre o IV trimestre) 2014; attenzione, però, che in caso di errore di valutazione (ovviamente, in difetto), verrà applicata la sanzione del 30%, oltre agli interessi di mora del periodo; nell’ipotesi, peraltro, resta possibile effettuare il ravvedimento operoso.
3) Metodo Analitico: L’acconto è pari al 100% dell’IVA che risulta dalla liquidazione effettuata alla data del 20 dicembre, tenendo conto: delle operazioni attive registrate, delle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate e delle operazioni passive registrate; il periodo da prendere a base del calcolo è quello compreso tra il 1° e il 20 dicembre (contribuenti mensili), o quello che va dal 1° ottobre al 20 dicembre (contribuenti trimestrali, i quali, nel caso, non devono applicare l’usuale maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, pur se trattasi di “contribuenti trimestrali per opzione”).
Da quanto precede, pare ovvio che, laddove dal Metodo Analitico risultasse un importo inferiore rispetto a quanto scaturente col Metodo Storico, sarà maggiormente conveniente utilizzare il primo. Quanto al Metodo Previsionale, personalmente, salvo rarissime eccezioni, lo riteniamo troppo rischioso e non ci sentiamo di consigliarlo.
L’acconto andrà versato tramite usuale modello F24 (si ricorda, al riguardo, che la vigente normativa impone di utilizzare i canali telematici), indicando il codice tributo 6013 (contribuenti mensili) e 6035 (contribuenti trimestrali). Restano sempre fattibili le ordinarie compensazioni con tributi eventualmente a credito.
Nel 2015 (mese di dicembre per i mensili, dichiarazione annuale IVA per i contribuenti trimestrali e quarto trimestre per i trimestrali speciali), si procederà al conguaglio tra quanto versato a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto a saldo.