Paolo Soro

Tempo di omaggi

Tra le misure inserite nel Decreto Semplificazioni, troviamo anche l’innalzamento della soglia del costo unitario dei beni dati in omaggio, da 25,82 a 50,00 euro, anche agli effetti IVA (parificando quanto già in vigore per le imposte dirette), a decorrere, però, solo dal 13 dicembre 2014.

Si avvicinano le festività di fine anno e, sebbene, la situazione economica comporti una generale politica di spending review per tutti, molte aziende non rinunciano alla consuetudine dell’omaggio natalizio. Vediamo, dunque, di rinfrescarci la memoria con riferimento a quanto sinteticamente previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, in proposito.

In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili (imposte dirette):

interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50,00 euro;

in percentuale e in più esercizi, se il valore dell’omaggio supera i 50,00 euro, in quanto trattasi di spese di rappresentanza.

Al fine di determinare il valore unitario dell’omaggio consegnato, occorrerà fare riferimento:

al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;

al costo d’acquisto del bene, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (IVA indetraibile, costi di trasporto, ecc.).

Come già anticipato, anche agli effetti IVA, a decorrere dal 13 dicembre di quest’anno, l’imposta è indetraibile per gli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro (prima, il limite era di euro 25,82).

Nell’ipotesi in cui i destinatari degli omaggi sono i dipendenti, in linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro. Ciò significa che, agli effetti IRAP, dette spese saranno:

deducibili, se sono funzionali all’attività d’impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro);

indeducibili, se rientrano tra le spese per il personale dipendente, rivestendo natura retributiva per il dipendente o il collaboratore.

Giova ricordare che la normativa presenta differenti aspetti a seconda del tipo di bene oggetto dell’omaggio. Per meglio dire, gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività d’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.

Ai fini della determinazione della base imponibile, si ricorda che il valore da prendere a riferimento sarà il prezzo d’acquisto dei beni e non il loro valore normale.

La rivalsa dell’IVA non sarà obbligatoria per le cessioni gratuite di beni. In assenza di rivalsa, l’operazione può essere dimostrata a livello contabile/fiscale, alternativamente:

emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, e specificando che trattasi di autofattura per omaggi. Tale documento dovrà essere annotato sul registro IVA delle vendite e può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel periodo;

annotando, su un apposito registro degli omaggi, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota. L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

di modico valore;

appositamente contrassegnati in maniera indelebile;

che avvengono per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali.

Per coloro che utilizzano il solo registro dei corrispettivi (pubblici esercizi), sarà sufficiente annotare in un’apposita specifica colonna l’autofattura, senza emettere lo scontrino, atteso che non viene incassato alcun effettivo importo.

Gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA sul costo di acquisto sarà:

detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 50,00 euro (25,82, fino al 12.12.2014);

indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 50,00 euro (25,82, fino al 12.12.2014).

Per capire il limite (vecchio o nuovo) di costo unitario del bene da considerare, occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione, quindi:

alla data della consegna o spedizione dei beni risultante dal documento di trasporto o altro documento analogo;

alla data della fattura di acquisto, se la consegna del bene è immediata, cioè avviene contestualmente all'emissione della fattura.

Non rileva, viceversa, la data di registrazione della fattura.

Infine, sempre con riguardo all’IVA, per quanto concerne i beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori), detti omaggi non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Conseguentemente, la relativa IVA sarà indetraibile, mentre la loro cessione gratuita sarà esclusa dal campo di applicazione dell’imposta. Se, viceversa, gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetterà la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita resterà imponibile.

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