Paolo Soro

Iscrizione al VIES contestuale alla dichiarazione di inizio attività

Le modalità operative concernenti l’immediata iscrizione nella banca dati del sistema VIES – Vat Information Exchange System, di cui al Decreto Semplificazioni, sono state diramate dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 15 dicembre 2014, Protocollo N. 2014/159941.

Come noto, il VIES è il sistema elettronico di scambio dei dati IVA, onde verificare una serie di informazioni fiscali relative agli operatori comunitari, a esempio, la validità di una partita IVA rilasciata in un determinato Paese Ue nel momento in cui viene utilizzata per scambi commerciali con un altro Paese membro.

Sulla base di quanto previsto nel provvedimento dell’Agenzia qui in commento, i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, presentano la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle Imprese, mediante la Comunicazione Unica, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA può essere espressa l’opzione per effettuare le operazioni che comportano l’iscrizione nel VIES.  Tale opzione è effettuata compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta esprimono l’opzione per effettuare le operazioni intracomunitarie selezionando la casella “C” del Quadro A del modello AA7.

I soggetti già titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti, possono esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari. Analogamente, si comunica l’eventuale volontà di retrocedere da tale opzione.

I soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti la data del presente Provvedimento abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego, sono inclusi nella banca dati a decorrere dalla predetta data.

Nel caso non vengano presentati elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi, si presume che il contribuente non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. In tale ipotesi, l'Agenzia delle Entrate procederà all'esclusione dalla banca dati, previo invio di un'apposita comunicazione all'interessato. L'estromissione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.

Nel provvedimento viene specificato che, a differenza di quanto avveniva prima (attesa di 30 giorni), d’ora in avanti, il soggetto passivo che, in sede di dichiarazione di inizio attività, esprimerà l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie, otterrà l’inclusione nella banca dati VIES, già al momento dell’attribuzione della partita IVA. Nelle ipotesi in cui l’opzione venga manifestata successivamente, il soggetto otterrà comunque l’inclusione nel VIES al momento in cui esprimerà tale opzione.

comments powered by Disqus
benisoci
top