Paolo Soro

La nuova IUC (Imposta Unica Comunale)

Dal 2014 è attiva la nuova imposta unica comunale, IUC, fondata su due presupposti: possesso degli immobili (collegato al loro valore e natura); fruizione dei servizi comunali.

Dal 2014 è attiva la nuova imposta unica comunale, IUC, fondata su due presupposti: possesso degli immobili (collegato al loro valore e natura); fruizione dei servizi comunali. La nuova imposta si compone di:
IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell`utilizzatore di immobili.
TASI, riferita ai servizi comunali, ovvero tributo per i servizi indivisibili, a carico del possessore e dell`utilizzatore di immobili.
L`Imu è l`imposta municipale già in vigore dal 2012, con alcuni piccoli ritocchi che hanno - tra gli altri - resa definitiva l`esenzione della casa di abitazione. La Tari e la Tasi vanno a sostituire la Tares, abrogata dal 2014. Le norme sulla IUC sono contenute nella Legge di Stabilità per il 2014 (legge 147/2013). Tali norme dovranno poi essere completate dai regolamenti dei singoli comuni che dovranno dettagliare le modalità di applicazione (tariffe, riduzioni) e riscossione (scadenze delle rate, modalità di pagamento) dei singoli tributi. La scadenza entro cui i comuni dovranno pubblicare i regolamenti è la stessa entro la quale devono approvare il bilancio preventivo per l`anno in corso (2014), attualmente: 30 Aprile 2014 (Ved. DM 13/2/2014). I comuni possono affidare la riscossione delle componenti della IUC (Tari, Tasi) ai soggetti che già si occupavano nel 2013 di gestione rifiuti e di gestione dell`IMU. Parte della disciplina è comune (dichiarazione, riscossione coattiva, sanzioni), parte è differenziata.
I regolamenti, una volta adottati, devono essere comunicati telematicamente al Ministero dell`economia e finanze (MEF) per la pubblicazione sull`apposito sito www.finanze.it. Per i tributi locali in generale (in questo contesto per la Tari e la Tasi) l`efficacia dei regolamenti è legata alla loro approvazione e pubblicazione sull`albo pretorio online (sito del comune); la pubblicazione sul sito del MEF, che deve avvenire entro 30 giorni dalla deliberazione, è meramente informativa. Costituisce eccezione l`Imu per la quale la pubblicazione sul suddetto sito è condizione di efficacia del regolamento: le aliquote comunali Imu applicabili per l`anno in corso sono efficaci, per la seconda rata di conguaglio (la prima rata è calcolata con le aliquote deliberate per l`anno precedente) se pubblicate sul sito suddetto entro il 28/10. Si ricorda che la data ultima di adozione del regolamento IUC (ovvero dei regolamenti delle singole componenti) è il 30/4/2014, salvo ulteriori proroghe.
DICHIARAZIONE DI INIZIO POSSESSO
La disciplina delle varie componenti della IUC è diversa ma la dichiarazione che i soggetti passivi devono presentare potrebbe essere unica. Dipende tutto dai comuni, che possono differenziarla per tipo di tributo o prevederne una che raggruppa tutti e tre i tributi o solo due (generalmente Tari e Tasi, lasciando la dichiarazione Imu a parte).
Il termine di presentazione è il 30/6 dell`anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e/o delle aree assoggettabili ai tributi. Nei casi di occupazione in comune la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, da farsi compilando un modello messo a disposizione dal comune, vale anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dei tributi. In tal caso si deve presentare una nuova dichiarazione, sempre entro il 30/6 dell`anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. Nelle dichiarazioni riguardanti le unità immobiliari a destinazione ordinaria (tutta la categoria catastale A, comprese quindi le abitazioni) devono essere indicati come minimo i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell`immobile e il numero dell`interno, ove esistente. Per la Tari restano fermi i dati delle superfici dichiarate o accertate ai fini delle precedenti imposte dei rifiuti (TARSU, Tia, Tares). Per la Tasi, invece, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Da ciò si desume che, se non sono intervenute modifiche ai dati rilevanti ai fini delle vecchie tasse sui rifiuti o ai fini IMU, la nuova dichiarazione non è necessaria. Lo diventa in caso contrario.
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2013. Le novità sono che va a regime (fino al 2013, era ancora sperimentale) con la formula in vigore a fine 2013, ovvero con l`esenzione per le case di abitazione -e assimilate- che diventa definitiva.
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
La Tari è la nuova tassa sui rifiuti che con la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) va a sostituire dal 2014 la Tares, pur se i presupposti di applicazione rimangono simili. Il soggetto obbligato al pagamento è colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell`obbligazione che comunque rimane unica. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree. Il presupposto della Tari è, dunque, il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La tariffa della Tari è commisurata ad anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento) nonché dei costi di investimento. Il comune può scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa. Può trattarsi del classico criterio fissato dal Dpr 158/1999, che prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (criterio già utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), oppure del più recente criterio denominato "chi inquina paga" , che prevede la commisurazione della tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, valutando gli usi e la tipologia di attività svolta e ovviamente tenendo anche conto del costo del servizio. Nel primo caso la tariffa è composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell`immobile, e una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare. Nel secondo caso viene invece preso in considerazione il costo del servizio, moltiplicato per unità di superficie, moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. In ambedue i casi, i calcoli sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sono presuntivi. Per il futuro - entro la fine di Giugno 2014 salvo intoppi o differimenti - dovrebbe arrivare un regolamento ministeriale con le regole di riferimento per i comuni al fine di realizzare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti o comunque una correzione ai criteri attuali. I comuni che avessero già realizzato un sistema di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze possono prevedere l`applicazione di una tariffa corrispettiva (non una tassa, quindi), al posto della Tari, riscossa dal soggetto affidatario del servizio. Per i soggetti che detengono temporaneamente locali od aree pubbliche (per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) i comuni stabiliscono una tariffa giornaliera. Rimane vigente come nel passato l`applicazione del "tributo provinciale per l`esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell`ambiente" previsto dal D.lgs. 504/1992, applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull`importo del tributo. Per tutte le categorie di immobili (a destinazione ordinaria e non, quindi abitazioni e non) iscritti o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a Tari è quella calpestabile. Per l`applicazione della tariffa si considerano comunque le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti. Il criterio cambierà poi al momento in cui sarà completata la fase di riallineamento dei dati catastali tra comuni e agenzia delle entrate. In fase di accertamento il comune può considerare come superficie assoggettabile a Tari quella pari all`80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del Dpr 138/1998. Per l’attività di accertamento i comuni possono contare sulla collaborazione (in termini di scambio dei dati) dell`agenzia delle entrate (che ha incorporato quella del territorio) secondo i programmi già messi in atto relativamente ai tributi precedenti. Più precisamente e in merito al suddetto criterio della determinazione dell`80% della superficie catastale, è in corso l’attività di revisione del catasto con allineamento dei dati in mano ai comuni con quelli tenuti dal catasto. Al termine di tale attività agli interessati verrà comunicata dai comuni la nuova superficie imponibile. Per il versamento della Tari il comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato rispetto alla Tasi. E` comunque consentito il pagamento in un`unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. Per il pagamento deve essere, altresì, consentito l`utilizzo dei bollettini di c/c postale e il pagamento elettronico bancario o postale. E` atteso un decreto ministeriale che definisca le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l`invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
ESENZIONI E RIDUZIONI
I comuni sono liberi di prevedere esenzioni e/o riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie - valutata anche tramite l`Isee - e ovviamente dei vincoli di copertura del costo del servizio fissati per legge (che possono essere solo parzialmente "sforati" e compensati da altre tasse). In ogni caso, come esenzione la legge prevede solo quella per le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Altre riduzioni sono le seguenti:
Tariffa ridotta al 20% di quella deliberata dal comune, al massimo, in caso di:
- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- effettuazione dello stesso in violazione delle norme;
- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall’autorità sanitaria.
Tariffa ridotta al 40% di quella deliberata dal comune, al massimo, nelle zone dove non è effettuata la raccolta. La tariffa ridotta è graduale e determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.
Riduzioni, di entità decise dal comune, in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Riduzioni calcolate in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Riduzioni facoltative decise con regolamento comunale (anche relativamente all`entità):
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all`anno, all`estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
- bassa capacità contributiva delle famiglie (valutata con Isee).
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La Tasi è – come detto – la nuova tassa sui servizi (comunali) indivisibili attiva dal 2014 al posto della "maggiorazione" della Tares creata allo stesso scopo. Per servizi indivisibili si intendono tutti quei servizi comunali per i quali non è possibile un ripartizione tra i cittadini (illuminazione pubblica, sicurezza, polizia locale, etc.). I regolamenti comunali dovranno precisare quali servizi indivisibili copre la Tasi, con l’indicazione, per ogni servizio, dell`importo dei costi coperti. Il soggetto obbligato al pagamento è colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell`obbligazione che comunque rimane unica. Se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto di godimento (usufruttuario, etc.), ambedue i soggetti sono tenuti al pagamento. L`occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal comune, variabile tra il 10 e il 30% dell`ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal proprietario/usufruttuario/etc. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tasi è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e nei centri commerciali integrati è responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree. In caso di leasing (immobiliare) la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Il presupposto della Tasi è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (compresa l`abitazione principale) e aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse le arre scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono escluse dall`imposizione le aree scoperte e i terreni agricoli. Sono esenti dalla Tasi gli immobili dello stato, dagli enti locali (comuni province regioni) e da altri enti pubblici (comunità montane, organizzazioni etc.). Sono inoltre esenti i fabbricati di categoria da E1 a E9 (destinati ad usi pubblici in generale, ponti, stazioni, aeroporti, etc.), i fabbricati a usi culturali, quelli destinati esclusivamente all`esercizio di culto, quelli di proprietà della Santa Sede, quelli appartenenti agli stati esteri o alle organizzazioni internazionali. Sono esenti anche gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Come regola generale fissata dalla legge, l`aliquota base della Tasi è pari all`1 per mille, calcolata sulla base imponibile IMU. Nel fissare le aliquote, i comuni devono rispettare un importante vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi e Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all`aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013. Per le seconde case, e in generale per tutti gli immobili sottoposti all`aliquota base IMU, tale soglia è quindi il 10,60 per mille. Per le case di abitazione non esenti IMU (di lusso, ville, castelli, etc.), la soglia è il 6 per mille. Per le case di abitazione esenti IMU, invece, come soglia si tiene a riferimento l`aliquota massima della sola Tasi, il 2,5 per mille. Esclusivamente per il 2014, tali soglie massime possono essere superate dai comuni per lo 0,8 per mille totale, distribuito come meglio credono. Per il 2014, quindi, sugli edifici residenziali:
- ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi + Imu per le seconde case può arrivare fino all`11,40 per mille;
- ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi + Imu per le case di abitazione di lusso, castelli, etc. (categorie catastali A1,A8 e A9) può arrivare fino al 6,8 per mille;
- ferme le altre soglie, la soglia massima Tasi + Imu per le case di abitazione diverse da quelle sopra (ed esenti IMU) può arrivare fino al 3,3 per mille.
Nota: Sono diverse le combinazioni ottenibili distribuendo l`addizionale dello 0,8 per mille tra le varie categorie di immobili. Tuttavia è da ipotizzare che i comuni non la utilizzeranno per le case di abitazione, bensì per le seconde case o per gli immobili destinati ad altri usi (commerciali). Ciò anche perché` la condizione per poter applicare l`addizionale dello 0,8 per mille è prevedere detrazioni destinate appunto alle case di abitazione. Il calcolo della TASI avviene utilizzando come base imponibile la stessa che si utilizza per l`IMU, sottraendo poi le eventuali detrazioni previste dal comune. Da tenere presente che:
- i comuni sono liberi di abbassare l`aliquota Tasi al di sotto dell`aliquota base fino anche ad annullarla;
- se i comuni utilizzano per il 2014 la maggiorazione dello 0,8 per mille, devono anche prevedere detrazioni per le case di abitazione analoghe a quelle previste per l`IMU nella sua prima introduzione;
- per i fabbricati rurali a uso strumentale l`aliquota massima Tasi non può comunque eccedere il limite dell`1 per mille.
Per il versamento della Tasi il comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato rispetto alla Tari. E` comunque consentito il pagamento in un`unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno. Per il pagamento può essere usato il modello F24, effettuando, se ci sono, compensazioni. Deve in ogni caso essere consentito l`utilizzo dei bollettini di c/c postale e il pagamento elettronico bancario o postale. E` atteso un decreto ministeriale che definisca le modalità di versamento, assicurando la massima semplificazione e prevedendo l`invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
ESENZIONI E RIDUZIONI
Il comune può, con proprio regolamento, prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all`anno, all`estero;
- fabbricati rurali a uso abitativo.
La legge precisa che i comuni, nel prevedere le riduzioni, debbano:
- tener conto della bassa capacità contributiva delle famiglie, misurata con l`Isee;
- riservare delle detrazioni per le abitazioni principali e per i familiari dimoranti abitualmente (o residenti) nell`abitazione principale. A questo scopo lo Stato riconosce un finanziamento di 500 milioni di euro da ripartire tra i comuni.
ACCERTAMENTI E SANZIONI
Ogni comune designa un funzionario responsabile che può decidere di inviare al contribuente dei questionari e/o organizzare ispezioni. In caso di mancata collaborazione del contribuente l`accertamento può anche essere effettuato in base a presunzioni semplici (art.2729 cc). Per l’attività di accertamento inerente la IUC - quindi i suoi componenti IMU, TARI e TASI - si applicano le regole già esistenti per i tributi locali. Quindi:
- notifica avviso di accertamento entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
- notifica cartella esattoriale entro il terzo anno dal momento in cui l`avviso di accertamento è diventato definitivo (non pagato o impugnato con rigetto del ricorso).
Si ricorda che ancora fino a tutto il 2014, le attività di riscossione coattiva (accertamento e azioni esecutive successive alla notifica della cartella esattoriale) possono essere delegate agli agenti della riscossione come Equitalia, oppure eseguite autonomamente. In quest`ultimo caso, al posto della cartella esattoriale viene notificata un`ingiunzione fiscale che ha comunque gli stessi "poteri esecutivi" della cartella. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC - ovvero dei suoi componenti IMU, TARI e TASI - è applicabile la sanzione del 30%. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica una sanzione variabile dal 100 al 200% del tributo non versato, con minimo 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanziona variabile dal 50 al 100% del tributo non versato con minimo 50 euro. In caso di mancata, incompleta, infedele risposta al questionario, entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, si applica una sanzione variabile da euro 100 a euro 500. Si applica, infine, la riduzione delle sanzioni suddette a un terzo se c’è adesione del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso. Ovviamente, prima dell`accertamento si potrà sempre autonomamente regolarizzare la situazione attraverso l’usuale istituto del ravvedimento operoso.

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