Paolo Soro

Microcredito per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali

Entra in vigore il prossimo 16 dicembre 2014, il Decreto 17 ottobre 2014 N. 176, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 279 del 1° dicembre 2014, relativo alla disciplina del microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro.

Rientrano nell’attività di microcredito disciplinata dal Decreto i finanziamenti finalizzati a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore a 5;

c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore a 10.

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche, alternativamente:

a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) al pagamento di corsi di formazione volti a elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti 2 condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;

b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito potrà pure concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi di regola il limite di 25.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento è generalmente prevista come al massimo pari a 7 anni, salvo particolari eccezioni.

Rientra anche l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria, destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

a) stato di disoccupazione;

b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;

c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente del proprio nucleo familiare;

d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

In tali ipotesi, i finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, nonché spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

A partire dal 16 dicembre 2014, dunque, in teoria, è possibile presentare le domande. Nella pratica, però, sarà necessario attendere le prime indicazioni di operatività che, al momento, gli istituti di credito non pare abbiano ancora ricevuto.

In ogni caso, se si riescono un pochino a sfoltire gli usuali sovrabbondanti adempimenti burocratici e si perviene a un iter semplificato e abbreviato, la disposizione in argomento potrebbe essere davvero d’aiuto a svariate microimprese, le quali abbisognano di maggior tempo, onde poter regolarmente far fronte alle loro scadenze di pagamento a breve, mediante il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine, senza essere costrette a pagare il denaro ricevuto, a dei prezzi assolutamente insostenibili.

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