Paolo Soro

Seconda puntata sulle scadenze del 16 dicembre – IMU e TASI

Proseguiamo con le indicazioni relative agli adempimenti previsti in scadenza il 16 dicembre, passando in rassegna gli obblighi connessi ai pagamenti delle imposte sugli immobili: IMU e TASI.

L'Imu si paga su tutti gli immobili che non rappresentino l'abitazione principale, eccettuati i casi riferiti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici). A queste case, in ogni caso, va applicata l'aliquota speciale per le abitazioni principali.

Le abitazioni principali (ossia, le unità che sono adibite a dimora abituale), viceversa, sono normalmente assoggettate alla TASI con l'aliquota massima del 2,5 per mille. I Comuni possono, comunque, elevare l'aliquota fino al 3,3 per mille a condizione di prevedere agevolazioni per un importo pari all'imposta incassata in più.

La base imponibile è identica per entrambi i tributi: rendita catastale moltiplicata per 160. Le aliquote, invece, sono diversificate per ogni Comune.

L’IMU colpisce, in pratica, tutte le unità immobiliari: non solo le “seconde case”, ma anche i capannoni, garage, magazzini, scuole, cinema, negozi, terreni etc. Per i terreni montani, finora esentati, in base all’ultima “novità” recentemente introdotta con decreto dal Governo, resteranno esclusi solo quelli sopra i 600 metri di altitudine. Peraltro, considerati i tempi ristretti, su tale tipologia ci dovrebbe essere una proroga al 26 gennaio per pagare. Restano, altresì, esentati gli immobili merce e i fabbricati rurali strumentali.

La TASI non è dovuta sui terreni agricoli, che ne sono espressamente esclusi. Sono, invece, soggette le aree edificabili (la cui base imponibile è data dal valore di mercato), tranne quelle possedute e interamente condotte da coltivatori diretti e soggetti IAP.

Si ricorda, infine, che esiste un obbligo di pagamento della TASI anche da parte degli inquilini: si va, in genere, dal 10% al 20% del tributo complessivamente dovuto sull’immobile occupato e non esiste alcun tipo di solidarietà col proprietario, trattandosi di adempimenti completamente disgiunti l’uno dall’altro.

Il versamento dell’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e professionale, ovvero dall’imponibile IRES e IRPEF, per il 20%, ma è indeducibile ai fini IRAP.

La TASI, invece, è deducibile per il 100%, poiché, in assenza di previsioni specifiche, trova applicazione la disciplina generale che rende il tributo interamente deducibile per cassa, se inerente a beni relativi all’impresa.

L’importo da pagare costituisce:

-          Per quanto riguarda l’IMU, il secondo acconto;

-          Per quanto riguarda la TASI:

  • o il secondo acconto, per tutti coloro che non avevano scelto di pagare l’importo in unica soluzione, in precedenza;
  • o il totale, con aliquota pari all’1 per mille, per i cittadini di quei Comuni che non hanno deliberato le aliquote né a giugno e né a settembre.

In alcuni Comuni, entro il 16 dicembre andrà presentata l’autocertificazione o dichiarazione IMU, nel caso in cui sia necessario giustificare l’applicazione di un’aliquota IMU più bassa di quella ordinaria, ovvero se, sull’immobile, sia stata applicata un’aliquota agevolata. Nell’ipotesi in cui l’autocertificazione sia stata già presentata nell’anno in corso, la comunicazione dovrà riguardare solo le eventuali variazioni intervenute.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, infine, si ricorda che, in caso di deleghe con saldo pari a zero o superiore ai mille euro, considerata la recente normativa introdotta al riguardo, l’importo non potrà essere pagato in banca o presso gli uffici postali, ma solo telematicamente con il modello F24.

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