Paolo Soro

Scadenze 16 dicembre 2014 – Imposta sostitutiva rivalutazione TFR

Incominciamo la carrellata concernente le varie scadenze previste per il 16 dicembre. Nel presente articolo, ricordiamo il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, pari al 90%, da pagare tramite indicazione del codice tributo 1712 con il modello F24.

Tra le varie scadenze fiscali previste il 16 del corrente mese di dicembre, i sostituti d’imposta e gli enti previdenziali dovranno ottemperare al pagamento dell’acconto del 90%, sull’imposta sostitutiva dell’11%, relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto, accumulate al 31 dicembre 2014. La disposizione prevede un incremento automatico annuale del TFR accantonato, sul quale il sostituto (datore di lavoro o ente pensionistico) provvedono al versamento dell’imposta per conto dell’assistito.

In pratica, al netto della quota maturata nell’anno, viene computato per l’aumento del fondo un coefficiente composto dal tasso fisso dell’1,50% e da una variabile pari al 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente (dato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). La somma di questi due importi costituisce la base imponibile.

L’imposta in questione (come detto, pari all’11%) va pagata in due rate: un acconto del 90%, entro il 16 dicembre del periodo di riferimento; il saldo residuo, entro il successivo 16 febbraio.

Nell’eventualità che, in corso d’anno (e, comunque, entro il 30 novembre), si siano verificate delle riduzioni di personale per dimissioni o licenziamenti, l’acconto sarà pari al 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.

Ovviamente, trattandosi di un’imposta sulle quote accantonate negli anni pregressi, il pagamento non è dovuto dai sostituti d’imposta e dagli enti previdenziali costituiti nell’anno in corso, i quali incominceranno a versare dall’anno prossimo.

A tal riguardo, si ricorda che anche nel caso dell’imposta sostitutiva sul TFR, esiste la possibilità di optare per il metodo storico oppure per quello basato sul calcolo previsionale, evitando il pagamento dell’acconto del 90%, e versando la quota inferiore che – appunto – si prevede sarà dovuta.

Coloro, invece, che si sono costituiti nel 2013 potranno scegliere di pagare tutto in unica soluzione, alla data prevista per la scadenza del saldo.

Restano esclusi dall’obbligo:

-          Coloro che non rivestono la qualifica di datori di lavoro (esempio: chi assume colf, badanti e baby-sitter);

-          Coloro che aderiscono alle forme pensionistiche complementari (gli accantonamenti, in tali ipotesi, vanno tutti già direttamente a finire nel fondo pensione).

Il pagamento si effettua, insieme alle altre imposte dovute, mediante usuale modello F24, indicando il codice tributo “1714”.

Superfluo, infine, rammentare che, in detto modello di pagamento F24, sarà sempre possibile attuare l’ordinaria compensazione tra gli importi eventualmente a credito e quelli a debito, inclusa l’imposta sostitutiva in argomento.

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