Paolo Soro

Istituito il codice tributo per pagare l’imposta di bollo sui registri

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione 106/E – 2014, con la quale viene istituito il codice tributo da esporre nel modello F24 per provvedere all’assolvimento del pagamento della nuova imposta di bollo su libri e registri contabili.

Come noto, il Decreto 17/06/2014 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 26/06/2014 (e, dunque, in vigore dal giorno successivo – fino ad allora, in caso di controlli sui registri contabili, restano valide le regole previgenti), è intervenuto a disciplinare i nuovi obblighi da osservare nella tenuta, conservazione ed esibizione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonché nell’assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo.

Si ricorda che tale disposizione normativa, nel dettaglio, all’art. 2, precisa che:

“I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità”.

L’art. 3, dispone che:

“I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.”

L’art. 4, prevede che:

“Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.

Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Il successivo art. 5, evidenzia che:

“Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.”

Infine, l’art. 6, detta le prescrizioni in tema di assolvimento del pagamento dell’imposta di bollo dei libri e registri contabili:

“L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.

L'imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.”

Con riferimento, dunque, a tale ultima previsione legislativa, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione in argomento, precisa che:

“Per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta di bollo in parola, si istituisce il seguente codice tributo:

‘2501’, denominato: ‘Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014’.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’ in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’, con l’indicazione nel campo ‘Anno di riferimento’, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato ‘AAAA’.”

Detta previsione, pare persino superfluo ricordarlo, non ha nulla a che vedere con l’obbligo concernente il pagamento delle vidimazioni di taluni registri societari – soci, assemblee, consiglio di amministrazione, collegio sindacale etc. – il cui versamento annuale di 309,87 o 516,46 (a seconda del capitale) si continuerà a effettuare entro il 16 marzo, col codice tributo 7085.

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