Paolo Soro

Sospeso dalla Consob il sito per la raccolta finanziaria online, TureProfit

Col seguente comunicato, pubblicato ieri – 1° dicembre – su "Consob Informa" n. 46/2014, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa rende noto di avere provveduto alla sospensione del programma d’investimento “TureProfit”, rilevando il fondato sospetto di violazioni del T.U.F.

La Consob ha sospeso in via cautelare, per un periodo di 90 giorni, ogni attività di offerta al pubblico residente in Italia relativa al programma d'investimento denominato "TureProfit" posta in essere tramite il sito internet www.tureprofit.com (delibera n. 19070 del 27 novembre 2014).

L'offerta sembrerebbe rivolta anche al pubblico residente in Italia. Il sito che raccoglie le adesioni, infatti, pur essendo redatto in lingua inglese, prevede un meccanismo interno di traduzione automatica dei contenuti in lingua italiana. Va inoltre rilevato che non è presente alcuna avvertenza esplicita (disclaimer) che il relativo contenuto si riferisce unicamente a residenti in Stati diversi dall'Italia.

L'offerta di prodotti finanziari "TureProfit" si caratterizza in quanto: (a) richiede, ai fini dell'adesione il versamento di un importo minimo di 10 dollari Usa; (b) promette, a fronte di tale versamento, un rendimento giornaliero, per 50 giorni, dell'8 per cento; (c) il cliente non avrebbe alcuna autonomia di gestione. Sembrerebbero quindi sussistere le caratteristiche tipiche di un investimento di natura finanziaria tenuto conto della presenza contemporanea di: (i) un impiego di capitale; (ii) un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria; (iii) l'assunzione di un rischio connesso all'impiego di capitale.

Tuttavia, in relazione al programma di offerta non risulta (a) alcuna preventiva comunicazione alla Consob, come (b) la trasmissione di un prospetto informativo destinato alla pubblicazione. Pertanto esiste il fondato sospetto che si tratti di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari effettuata in violazione dell'art. 94, comma 1 del Testo unico della finanza (TUF). Essendo l'offerta tuttora in corso di svolgimento, la Commissione ha adottato un provvedimento cautelare di sospensione ai sensi dell'art. 99, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

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