La circolare Gdf si muove sulla falsariga del documento di economia e finanza 2014 deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2014:
1 – maggiore equità, certezza, trasparenza e semplificazione del sistema fiscale;
2 – collaborazione con i contribuenti per agevolare adempimenti fiscali spontanei;
3 – migliore sfruttamento banche dati e cooperazione internazionale.
La Gdf è contenta perché le verifiche extra-programma hanno prodotto il 50% dei risultati come recupero di base imponibile, Iva e evasori fiscali. Risultato ottenuto grazie a: 1) indagini di polizia giudiziaria;
2) segnalazioni di operazioni sospette, anche a seguito del confronto tra flussi finanziari e situazioni reddituali;
3) è stato deciso che nel 2015 la quantità degli interventi nominativi verso i contribuenti di minori dimensioni scenderà dal 70 al 50% lasciando quindi più spazio a quelli extra-programma.
Alla fine del 2008 venne emanata la circolare 1/2008 con i vari percorsi ispettivi (check list) che ora, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti interni funzionale a una maggiore speditezza delle attività ispettive prevede che le check list in parola continuino a assolvere una funzione di orientamento dei singoli verificatori, i quali le consulteranno quando ritenuto utile, in ogni caso senza alcuna compilazione, né alcun generalizzato obbligo di preventivo esame.
La Gdf differenzierà gli approcci ispettivi:
1) sulla base della tipologia del contribuente;
2) delle effettive dimensioni dell'attività economica svolta; 3) delle concrete modalità evasive realizzate.
I destinatari: imprese e lavoratori autonomi (solo titolare o al più pochi soggetti) a contatto con il pubblico che evadano tramite:
1 – l'omessa certificazione di corrispettivi, ricavi o compensi;
2 – omessa dichiarazione (che spesso avviene da chi gli scontrini li emette regolarmente); 3 – generalizzato ricorso all'uso del contante e destinando i proventi in nero a consumi privati di difficile tracciabilità.
Se si corrisponde al profilo della precedente scheda, la Gdf privilegia l'intervento con “I sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo d'affari” con queste modalità:
1) sulla movimentazione delle merci, attraverso i cosiddetti “controlli per valore”, l'applicazione di percentuali di ricarico, la rilevazione e l'analisi degli indici di rotazione dei magazzini;
2) su dati relativi ad altri fattori della produzione;
3) su altri elementi di fatto o documentali.
Se a un evasore totale si scoprono fatture attestanti costo per acquisti le stesse diventano la base per applicare al valore degli acquisti le percentuali di ricarico riferibili, o comunque per altre ricostruzioni indirette, contenute nella circolare 1/2008 per determinare presuntivamente il giro d'affari.
1) Si applicano le metodologie per Pmi e professionisti dell'agenzia delle Entrate per ricostruire il volume d'affari;
2) le indagini finanziarie possono rivelarsi poco utili visto il largo ricorso al contante e quindi va condotta un'attenta valutazione della sua effettività utilità;
3) in presenza di gravi indizi si proceda subito con la richiesta al procuratore della Repubblica dell'autorizzazione all'accesso nei locali.
I metodi ricostruttivi indiretti tendenzialmente non si applicheranno alle realtà produttive complesse o fortemente localizzate all'estero. In casi del genere avranno largo spazio, si legge sulla circolare, le rilevazioni contabili.
L'agenzia delle Entrate deve tenere conto dei costi, le spese, gli oneri e gli altri componenti negativi risultanti da elementi certi e precisi, ancorché non contabilizzati (da trattare ai sensi dell'articolo 109 del Dpr 917/86). Importante: per quanto riguarda la documentazione diversa da quella prevista dalla enorme fiscali, “appare necessario attribuire rilievo soltanto a quella che, pur avendo natura extra-contabile, risultati dotata di un certo grado di attendibilità oltre che formata precedentemente all'avvio dalle operazioni ispettive”.
Ai fini della segnalazione a verbale, gli elementi reddituali di carattere negativo risultanti da documentazione, esibita dal contribuente o reperita in sede di accesso:
1) Proveniente da Pa, soggetti a funzioni certificative – quali notai, avvocati e così via – ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a rapporti commerciali o contrattuali con il contribuente, ivi compresi trasporti di materie prime o movimentazioni di magazzino, con esclusione di semplici dichiarazioni di parte o scritture private;
2) Relativa a operazioni attinenti titoli di credito in genere, quali assegni o moduli bancari da cui risulti l'effettuazione di pagamenti, oppure cambiali.
Si tende a ritenere di fatto superabili le preclusioni all'uso della documentazione esibita tardivamente dal contribuente quando questi si verifichi non per un espresso rifiuto o per doloso occultamento, bensì per una situazione di temporaneità per causa di forza maggiore o per altra causa non imputabile al contribuente oppure anche per mera colpa, come nei casi di smarrimento di documenti per negligente custodia o non tempestivamente rintracciati a motivo dell'imperizia o della distrazione nella loro archiviato. Verrà quindi lasciato un congruo termine per provvedere alla consegna dei documenti richiesti. I verificati dovranno registrare tutto nei verbali di verifica giornalieri e nel processo verbale di contestazione.
1) La banca dati Siva per rilevare la presenza di segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio;
2) L'applicativo Amico tramite un 2° applicativo Scopro che consente di verificare la presenza fino a un massimo di 500 soggetti ad alta capacità contributiva, ivi compresi consistenti movimenti di capitali.
Fermi restando tutti i sistemi di monitoraggio e rendicontazione statistica in atto in uso si dispone che, al termine di ogni intervento ispettivo concluso a far data dal 1° gennaio 2015 con rilievi in tema di imposte sui redditi, la pattuglia che ha condotto la verifica o il controllo procede alla determinazione, articolo di stima, dell'imposta evasa, applicando alla maggiore base imponibile netta constatata per singolo periodo l'aliquota pro-tempore vigente. La procedura è da considerarsi sperimentale e quindi potrà essere modificate o integrata dopo un adeguato periodo di concreta applicazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore