Paolo Soro

Le nuove strategie della Guardia di Finanza per stanare gli evasori

Il 19 novembre 2014 il comando generale della Guardia di Finanza ha diffuso al proprio interno una nuova circolare per riorganizzare l’attività di contrasto all’evasione, all’elusione e alle altre frodi fiscali. Ecco gli interventi previsti.

La circolare Gdf si muove sulla falsariga del documento di economia e finanza 2014 deliberato dal Consiglio dei ministri l'8 aprile 2014:

1 – maggiore equità, certezza, trasparenza e semplificazione del sistema fiscale;

2 – collaborazione con i contribuenti per agevolare adempimenti fiscali spontanei;

3 – migliore sfruttamento banche dati e cooperazione internazionale.

La Gdf è contenta perché le verifiche extra-programma hanno prodotto il 50% dei risultati come recupero di base imponibile, Iva e evasori fiscali. Risultato ottenuto grazie a: 1) indagini di polizia giudiziaria;

2) segnalazioni di operazioni sospette, anche a seguito del confronto tra flussi finanziari e situazioni reddituali;

3) è stato deciso che nel 2015 la quantità degli interventi nominativi verso i contribuenti di minori dimensioni scenderà dal 70 al 50% lasciando quindi più spazio a quelli extra-programma.

Alla fine del 2008 venne emanata la circolare 1/2008 con i vari percorsi ispettivi (check list) che ora, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti interni funzionale a una maggiore speditezza delle attività ispettive prevede che le check list in parola continuino a assolvere una funzione di orientamento dei singoli verificatori, i quali le consulteranno quando ritenuto utile, in ogni caso senza alcuna compilazione, né alcun generalizzato obbligo di preventivo esame.

La Gdf differenzierà gli approcci ispettivi:

1) sulla base della tipologia del contribuente;

2) delle effettive dimensioni dell'attività economica svolta; 3) delle concrete modalità evasive realizzate.

I destinatari: imprese e lavoratori autonomi (solo titolare o al più pochi soggetti) a contatto con il pubblico che evadano tramite:

1 – l'omessa certificazione di corrispettivi, ricavi o compensi;

2 – omessa dichiarazione (che spesso avviene da chi gli scontrini li emette regolarmente); 3 – generalizzato ricorso all'uso del contante e destinando i proventi in nero a consumi privati di difficile tracciabilità.

Se si corrisponde al profilo della precedente scheda, la Gdf privilegia l'intervento con “I sistemi di ricostruzione indiretta del ciclo d'affari” con queste modalità:

1) sulla movimentazione delle merci, attraverso i cosiddetti “controlli per valore”, l'applicazione di percentuali di ricarico, la rilevazione e l'analisi degli indici di rotazione dei magazzini;

2) su dati relativi ad altri fattori della produzione;

3) su altri elementi di fatto o documentali.

Se a un evasore totale si scoprono fatture attestanti costo per acquisti le stesse diventano la base per applicare al valore degli acquisti le percentuali di ricarico riferibili, o comunque per altre ricostruzioni indirette, contenute nella circolare 1/2008 per determinare presuntivamente il giro d'affari.

1) Si applicano le metodologie per Pmi e professionisti dell'agenzia delle Entrate per ricostruire il volume d'affari;

2) le indagini finanziarie possono rivelarsi poco utili visto il largo ricorso al contante e quindi va condotta un'attenta valutazione della sua effettività utilità;

3) in presenza di gravi indizi si proceda subito con la richiesta al procuratore della Repubblica dell'autorizzazione all'accesso nei locali.

I metodi ricostruttivi indiretti tendenzialmente non si applicheranno alle realtà produttive complesse o fortemente localizzate all'estero. In casi del genere avranno largo spazio, si legge sulla circolare, le rilevazioni contabili.

L'agenzia delle Entrate deve tenere conto dei costi, le spese, gli oneri e gli altri componenti negativi risultanti da elementi certi e precisi, ancorché non contabilizzati (da trattare ai sensi dell'articolo 109 del Dpr 917/86). Importante: per quanto riguarda la documentazione diversa da quella prevista dalla enorme fiscali, “appare necessario attribuire rilievo soltanto a quella che, pur avendo natura extra-contabile, risultati dotata di un certo grado di attendibilità oltre che formata precedentemente all'avvio dalle operazioni ispettive”.

Ai fini della segnalazione a verbale, gli elementi reddituali di carattere negativo risultanti da documentazione, esibita dal contribuente o reperita in sede di accesso:

1) Proveniente da Pa, soggetti a funzioni certificative – quali notai, avvocati e così via – ovvero da terzi qualificati formalmente interessati a rapporti commerciali o contrattuali con il contribuente, ivi compresi trasporti di materie prime o movimentazioni di magazzino, con esclusione di semplici dichiarazioni di parte o scritture private;

2) Relativa a operazioni attinenti titoli di credito in genere, quali assegni o moduli bancari da cui risulti l'effettuazione di pagamenti, oppure cambiali.

Si tende a ritenere di fatto superabili le preclusioni all'uso della documentazione esibita tardivamente dal contribuente quando questi si verifichi non per un espresso rifiuto o per doloso occultamento, bensì per una situazione di temporaneità per causa di forza maggiore o per altra causa non imputabile al contribuente oppure anche per mera colpa, come nei casi di smarrimento di documenti per negligente custodia o non tempestivamente rintracciati a motivo dell'imperizia o della distrazione nella loro archiviato. Verrà quindi lasciato un congruo termine per provvedere alla consegna dei documenti richiesti. I verificati dovranno registrare tutto nei verbali di verifica giornalieri e nel processo verbale di contestazione.

1) La banca dati Siva per rilevare la presenza di segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio;

2) L'applicativo Amico tramite un 2° applicativo Scopro che consente di verificare la presenza fino a un massimo di 500 soggetti ad alta capacità contributiva, ivi compresi consistenti movimenti di capitali.

Fermi restando tutti i sistemi di monitoraggio e rendicontazione statistica in atto in uso si dispone che, al termine di ogni intervento ispettivo concluso a far data dal 1° gennaio 2015 con rilievi in tema di imposte sui redditi, la pattuglia che ha condotto la verifica o il controllo procede alla determinazione, articolo di stima, dell'imposta evasa, applicando alla maggiore base imponibile netta constatata per singolo periodo l'aliquota pro-tempore vigente. La procedura è da considerarsi sperimentale e quindi potrà essere modificate o integrata dopo un adeguato periodo di concreta applicazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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