Un tempo, le aziende manifestavano un collegamento fisico con il territorio. L’economia digitale, che consente di immettere beni e servizi da qualunque punto del mondo e di prelevarli ovunque, ha definitivamente rotto questo legame con il territorio, secondo quelle che erano le regole tradizionali. Oggi, la catena di valore messa in atto dagli imprenditori inizia e si conclude in una pluralità di Paesi, ciascuno dei quali avanza le sue pretese impositive. In tale continuo processo di globalizzazione, peraltro, si possono aprire nuove opportunità economiche specificamente legate proprio alle diverse normative di carattere fiscale vigenti nei rispettivi Stati. Appare, di conseguenza, indispensabile conoscere tali regole per fornire una consulenza strategica globale a tutti coloro che cerchino di espandere all’estero il loro raggio di azione.
Nel presente elaborato, in particolare, intendiamo fornire una panoramica del sistema maltese.
Cenni introduttivi
Malta (valuta corrente, euro) è uno stato membro dell’Unione Europea, a tutti gli effetti, fin dal maggio 2004, e si sta sempre più trasformando in un attendibile centro di servizi finanziari, diventando un ambiente attraente e competitivo per le imprese e gli investimenti internazionali. Oltre a ciò, i recenti emendamenti alle leggi fiscali maltesi (in seguito a un accordo concluso con l'UE) potenziano ulteriormente la posizione di Malta quale giurisdizione particolarmente invitante per quegli investitori che intendano stabilirvi la sede delle loro operazioni internazionali, offrendo benefici assai allettanti per coloro che costituiscono le loro società, siano esse ivi registrate o residenti. Detti benefici comprendono: spese correnti, forza lavoro competente e plurilingue, nonché una fitta rete di trattati internazionali e incentivi tributari e contributivi.
II sistema maltese considera una società domiciliata a Malta se è costituita a Malta, oppure, nel caso di un ente di soggetti stranieri, se il controllo o la gestione sono effettuati a Malta. L'aliquota fiscale generale è del 35% sul reddito imponibile della società; ma, poiché Malta adotta un regime tributario di piena imputazione, in caso di distribuzione di dividendi, qualsiasi imposta pagata dalla società viene imputata agli azionisti, per garantire che lo stesso reddito non venga mai tassato due volte. Ciò dà diritto agli azionisti di ricevere un rimborso delle imposte versate dalla propria società in eccedenza rispetto alle imposte sul reddito eventualmente dovute dagli stessi azionisti.
Tassazione generale delle società maltesi
La legislazione fiscale Maltese prevede conti fiscali differenti per le diverse fonti di reddito:
- il Conto Fiscale Finale ("Final Tax Account": FTA);
- il Conto sulla Proprietà Immobiliare ("Immovable Property Account" : IPA);
- il Conto dei Ricavi Esteri ("Foreign Income Account": FIA);
- il Conto Tassato a Malta ("Maltese Taxed Account": MTA);
- il Conto non Tassato ("Untaxed Account": UA).
L'attribuzione di reddito imputabile alla diversa contabilità fiscale è un aspetto particolarmente importante del sistema fiscale maltese, poiché questo ha un impatto diretto sui rimborsi che possono essere richiesti dagli azionisti delle società di Malta, al momento della distribuzione dei profitti.
In sostanza, quando una società maltese distribuisce dividendi, il rimborso delle imposte pagate dalla società è esigibile a condizione che tali dividendi siano pagati al di fuori dei profitti allocati nel Conto dei Ricavi Esteri, oppure nel Conto Tassato a Malta. Viceversa, distribuzioni dal Conto Fiscale Finale, dal Conto sulla Proprietà Immobiliare o dal Conto non Tassato non danno luogo ad alcun rimborso d'imposta agli azionisti.
Gli utili attribuiti al Conto Fiscale Finale comprendono: i redditi che sono stati soggetti a una trattenuta fiscale finale, gli utili derivanti da plusvalenze su beni immobili che hanno subito l'imposta per il trasferimento di proprietà, nonché determinati redditi di investimenti e profitti che godono dei crediti d'imposta ai sensi della legislazione sui vari incentivi.
Gli utili attribuiti al Conto sulla Proprietà Immobiliare sono quelli direttamente o indirettamente derivanti da guadagni o redditi dalla proprietà di beni immobili situati a Malta.
II reddito passivo o il reddito commerciale di una società che non è assegnato al Conto Fiscale Finale o al Conto sulla Proprietà Immobiliare, viene attribuito al Conto dei Ricavi Esteri o al Conto Tassato a Malta, a seconda della fonte di tale reddito. I dividendi distribuiti dal conto MTA e dal conto FIA danno origine alla restituzione dell'imposta maltese subita da una società registrata a Malta (incluse le eventuali filiali). Tali rimborsi sono pagati agli azionisti che sono specificamente registrati per riceverli, e la misura dell'imposta cosi restituita dipende dal tipo e dalla fonte del reddito ottenuto dalla società operativa a Malta.
Participating Holding
Occorre, innanzitutto, premettere, che una partecipazione del capitale viene considerata Participating Holding quando attribuisce all’azionista almeno due dei seguenti diritti:
- Un diritto di voto;
- Un diritto agli utili disponibili per la distribuzione;
- Un diritto ai beni disponibili per la distribuzione, in caso di liquidazione della società.
Con riferimento, poi, alla tipologia di controllo (partecipazioni qualificate) che la Holding deve avere nei riguardi di un’altra società di capitali, per dare vita alla classica Double Structure maltese, che consente il diritto al meccanismo di rimborso fiscale per gli azionisti della Holding, occorre che almeno una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:
A) la Holding detiene direttamente almeno il 10% delle quote azionarie di un’altra società, e conferisce il diritto ad almeno due delle seguenti operazioni (come appena sopra indicato):
- Diritto di voto;
- Utili disponibili per la distribuzione;
- Beni disponibili per una distribuzione in caso di liquidazione;
oppure
B) la Holding azionista è autorizzata, a sua discrezione, a chiedere e acquisire l’intero saldo delle quote di capitale da lei non detenute, nella misura consentita dalla legge del Paese in cui i titoli azionari sono detenuti;
oppure
C) la Holding azionista ha diritto di prelazione in caso di proposta di cessione, rimborso o cancellazione di tutte le quote del capitale da lei non detenute;
oppure
D) la Holding azionista ha diritto di far parte del Consiglio di Amministrazione, o di nominare una persona che la rappresenti nel Consiglio in qualità di amministratore;
oppure
E) la Holding azionista detiene un investimento per un valore totale, alla data o alle date di acquisto, di un minimo di €1.164.000 (o il suo equivalente in valuta estera), purché il pacchetto azionario sia posseduto per un periodo ininterrotto di non meno di 183 giorni;
oppure
F) la Holding azionista detiene le azioni con lo scopo di favorire lo svolgimento delle proprie attività, a condizione che la partecipazione non serva come disponibilità finanziaria per un’attività commerciale.
Per contro, l’Autorità maltese ha adottato nuovi provvedimenti per prevenire possibili abusi. Tali normative impongono che la società estera soddisfi una delle seguenti condizioni:
I) sia domiciliata o incorporata in un Paese o un territorio facente parte dell’UE;
- oppure
II) sia soggetta a una qualsiasi aliquota d’imposta straniera almeno pari al 15%;
- oppure
III) meno del 50% del suo reddito derivi da interessi passivi o da royalties.
Se nessuna delle precedenti condizioni si verifica, allora occorre che siano rispettate entrambe le seguenti caratteristiche:
- il pacchetto azionario della società maltese non deve costituire un "investimento di portafoglio";
- il soggetto straniero (o il suo patrimonio) non devono essere stati sottoposti ad alcuna aliquota d’imposta straniera che risulti inferiore al 5%.
Sono, inoltre, previste alcune altre limitazioni al particolare regime fiscale di favore sopra menzionato, afferenti, in generale, le società immobiliari.
Una Equity (o Participating) Holding, infatti, non sarà ritenuta tale se si tratta di una società immobiliare. Per società immobiliare, s’intende una società che possieda beni immobili situati a Malta, o qualsiasi diritto su tali beni, oppure che detenga direttamente o indirettamente azioni o interessi in altri soggetti (anche società di persone), i quali a loro volta possiedano beni immobili. Sono escluse da tale previsione le società che esercitano attività commerciali o d'affari a Malta e che siano proprietarie di fabbriche, magazzini o uffici utilizzati al solo fine di esercitare tali attività, a condizione che tali beni immobili non superino il 50% del patrimonio totale della società e che la società non svolga alcuna attività il reddito della quale sia derivato direttamente o indirettamente da un bene immobile situato a Malta.
Esenzione fiscale delle plusvalenze
II reddito derivante da una partecipazione azionaria o dalla cessione di una tale partecipazione dà diritto a un’esenzione fiscale delle plusvalenze, intesa ad evitare che vengano applicate le imposte sui dividendi e i profitti derivanti da tale partecipazione.
Questo particolare regime di favore, come detto, è previsto, in quanto Malta non considera tassabili gli utili in capo ai soci, nel caso questi abbiano già subito la tassazione in capo alle società.
II reddito derivante da una partecipazione azionaria che dà diritto all'esenzione fiscale delle plusvalenze può non essere indicato nella dichiarazione dei redditi della società maltese, in quanto si considera, a tutti gli effetti, come provento escluso dal regime fiscale.
Recentemente, il regime di esenzione è poi stato esteso per includervi anche la cessione delle azioni di una società maltese. Pertanto, è ora possibile, per una Holding maltese, trasferire le azioni in una società che opera (svolge) un'attività commerciale a Malta, senza alcuna incidenza della tassazione maltese.
Peraltro, per i redditi connessi a una partecipazione azionaria qualificata (Participating Holding), che quindi ricadono nell’appena indicato regime di esonero totale, si può tuttavia optare di pagare la relativa imposta e chiederne immediatamente dopo il rimborso totale.
Analogamente, anche i dividendi e gli utili derivanti da una partecipazione azionaria, o dal trasferimento di tale partecipazione, saranno esenti dall’imposta sul reddito a Malta. Seppure, in particolare, i dividendi occasionati da pacchetti azionari acquistati prima del 1° gennaio 2007 (anno di entrata in vigore della normativa), potranno essere esentati solo se soddisferanno le disposizioni contro gli abusi, sopra evidenziate.
Rimborsi fiscali
Il particolare sistema dei rimborsi fiscali vigente a Malta, è l’elemento fondamentale del sistema impositivo e costituisce la maggiore attrattiva per gli investitori esteri. Vediamo come funziona.
Ricevuto un dividendo dalla società maltese, gli azionisti saranno autorizzati al rimborso di 6/7 di tutte le imposte versate (comprese le imposte versate all’estero). II rimborso totale sarà, comunque, limitato alle imposte pagate a Malta, di modo che l’aliquota effettiva complessivamente pagata a Malta sarà equivalente a un massimo del 5% (ricordiamo, infatti, che l’imposta generale maltese è pari al 35%: quindi, i 6/7 di 35 equivalgono a 30 di rimborso, e il residuo da corrispondere [35 – 30] sarà uguale a 5).
Il rimborso fiscale si riduce a 5/7 del totale delle imposte versate, quando il dividendo è distribuito da profitti derivanti da interessi passivi o da royalties; in questo caso, l'imposta netta pagata a Malta sarà quindi equivalente a un massimo del 10%.
I 6/7 e i 5/7 del rimborso fiscale, viceversa, non saranno applicabili nei casi in cui il dividendo venisse pagato sugli utili assegnati al conto dei ricavi esteri, per i quali la società avesse già richiesto lo sgravio dalla doppia imposizione.
Un rimborso di 2/3 delle imposte totali pagate, invece, viene concesso se la società maltese che distribuisce i dividendi ha richiesto lo sgravio dalla doppia imposizione, diverso dal credito sull’aliquota fissa relativo alle imposte estere (ossia, la Flat Rate Foreign Tax Credit: FRFTC). Nel caso in cui la società maltese abbia fatto detta richiesta, i rimborsi delle imposte verranno calcolati sull’imposta versata a Malta e non sul totale dell’imposta versata.
Applicando, per contro, il credito relativo all’aliquota fissa su imposte estere, si avrà come effetto quello di ridurre il tasso iniziale d’imposta societaria dal 35% al 18,75% (prima dei rimborsi d'imposta).
I rimborsi fiscali sono calcolati sulle imposte subite, al lordo dalle agevolazioni derivanti dalle eventuali convenzioni fiscali, sgravio d'imposta unilaterale e sgravio fiscale concernente il regime del Commonwealth britannico. Ciò significa che le imposte estere possono essere prese in considerazione ai fini del rimborso, purché il rimborso massimo non superi le imposte pagate a Malta. In caso di credito sull’aliquota fissa relativa alle imposte estere, i rimborsi fiscali saranno calcolati soltanto sull’imposta versata a Malta.
A esempio, se la società maltese usufruisce del credito sull’aliquota fissa relativa alle imposte estere (la citata: FRFTC), che è uno dei quattro meccanismi disponibili per lo sgravio dalla doppia imposizione sul reddito, secondo la legislazione maltese, qualsiasi rimborso fiscale sarà limitato a 2/3 delle imposte pagate a Malta. Tenuto, dunque, conto delle riduzioni forfettarie sopra cennate, l'imposta massima effettiva pagabile sarà pari al 6,25%, e potrà essere ulteriormente ridotta in base alle spese sostenute dalla società.
Il rimborso d’imposta diventa esigibile quando sono trasmessi alle autorità fiscali i rendiconti finanziari della società, indicanti la distribuzione dei dividendi, oltre alla dichiarazione dei redditi. II rimborso sarà effettuato nella stessa valuta usata dalla società per il pagamento, eliminando così qualsiasi rischio di cambio valuta, e verrà accreditato entro 14 giorni dalla fine del mese in cui l’imposta risulterà pagata dalla società, previa presentazione dell’ordinaria domanda di rimborso.
Esiste, inoltre, una disposizione tendente a minimizzare i problemi di disponibilità di cassa, in base alla quale, qualsiasi imposta dovuta sui profitti assegnati al conto dei ricavi esteri (cioè, i profitti prodotti dagli investimenti all’estero) non sarà riscossa prima della distribuzione di tali profitti, oppure prima dei 18 mesi successivi alla fine del periodo contabile di riferimento (a seconda di quale dei due termini abbia scadenza prima).
Può essere, dunque, opportuno, per gli eventuali azionisti di una società maltese, istituire una struttura a due livelli (la menzionata Double Structure maltese) costituita da una Holding e da una società sussidiaria. Quest’ultima potrà svolgere sia attività commerciali che di investimento. In tal modo, i dividendi e i rimborsi fiscali vengono versati alla Holding, anziché direttamente agli azionisti non domiciliati a Malta. Il risultato fiscale è quello di evitare l'imposta immediatamente imponibile nel Paese in cui l'azionista non-maltese è domiciliato. Tale società intermediaria, poi, potrà naturalmente essere utilizzata dagli azionisti non-domiciliati a Malta anche come tramite per effettuare altri investimenti.
Da notare, inoltre, che le plusvalenze realizzate dai non-domiciliati sui trasferimenti di azioni in società maltesi non sono soggette al fisco maltese, a patto che il patrimonio della società non sia costituito principalmente da proprietà immobiliari ubicate a Malta.
Le società maltesi che svolgono attività internazionali, infine, sono esenti dalle imposte di bollo e registro, il che significa che i trasferimenti di azioni risultano esenti anche da tale tipo d’imposizione.
Sgravio dalla doppia imposizione a Malta
Malta non impone alcuna trattenuta sui dividendi in uscita, interessi e royalties, a prescindere dal domicilio fiscale e dallo stato del destinatario. Tuttavia, il reddito ricavato da fonti estere può essere soggetto a una trattenuta alla fonte dalla giurisdizione estera. Di conseguenza, la legislazione fiscale di Malta offre quattro forme di sgravio per garantire che la doppia imposizione sia evitata. Malta, infatti, ha concluso più di cinquanta accordi contro la doppia imposizione, basati in gran parte sulla convenzione del modello dell’OCSE, la quale assicura che lo stesso reddito non venga mai tassato in giurisdizioni differenti.
In particolare, lo sgravio del regime fiscale del Commonwealth si applica laddove non intervenga quello previsto dai trattati contro la doppia imposizione. Ovviamente, si tratta di una forma di sgravio limitato, disponibile per le imposte pagate in paesi del Commonwealth, ed è soggetto a reciprocità.
Lo sgravio unilaterale, viceversa, interviene laddove si subiscano imposte estere sul reddito ricevuto da un paese con il quale Malta non ha una convenzione sulla doppia imposizione, e per il quale non si può applicare lo sgravio fiscale Commonwealth. L'imposta estera subita è accettata come credito contro l'imposta imputabile a Malta sull’importo lordo; tuttavia, il credito non dovrà eccedere il totale dell’obbligazione tributaria pagabile a Malta per quello stesso tipo di reddito.
Nelle strutture multilivello che coinvolgono imprese maltesi residenti e non residenti, lo sgravio dalla doppia imposizione per l'imposta sottostante subita sugli utili dai quali viene distribuito un dividendo è stato esteso all’imposta applicata dallo Stato maltese. Le strutture che coinvolgono una società di partecipazione maltese e che abbiano una filiale o una sub-filiale assoggettate all’imposizione a Malta, potranno godere di uno sgravio fiscale concesso sull’imposta maltese subita dalla filiale estera diretta o indiretta.
Per chiedere lo sgravio dalla doppia imposizione, o lo sgravio Commonwealth, oppure lo sgravio unilaterale, il soggetto che riceve il reddito deve presentare all’autorità fiscali la documentazione atta a dimostrare che detto reddito deriva da fonti estere e che è stato già assoggettato – in quanto tale – alle imposte da parte del medesimo Stato estero, indicando l’importo complessivo delle imposte estere subite.
Il credito sull’aliquota fissa sulle imposte estere si applica laddove non siano disponibili altre forme di sgravio contro la doppia imposizione, compreso il caso in cui non ci sia evidenza di imposte estere subite. Questo tipo di sgravio è disponibile per una società maltese che abbia ricevuto reddito e/o plusvalenze dall’estero assegnati al conto dei ricavi esteri. II credito sull’aliquota fissa relativa alle imposte estere è calcolato al 25% dell’importo del reddito estero ricevuto dalla società, al lordo delle deduzioni. L’importo pari al reddito, più il credito, meno le spese detraibili, verrà assoggettato all’aliquota maltese piena (35%) meno l’importo dell'agevolazione per il presunto credito. In pratica, anche escluse le spese, l'aliquota corporativa del 35% applicabile potrà comunque essere ridotta a un'aliquota effettiva del 18,75% sul reddito netto. Inoltre, dopo la distribuzione dei profitti, si potranno applicare i provvedimenti per i crediti d'imposta e i rimborsi, che comporteranno un’effettiva riduzione dell'aliquota fino, almeno, al 6,25% (rimborso dei 2/3 sul 18,75%).
Esenzione su royalties derivanti da brevetti
Le royalties e i simili proventi derivanti da brevetti legati a invenzioni ammissibili sono esenti da imposta sul reddito, limitatamente a determinate condizioni. II reddito in questione può essere prodotto a Malta o all’estero, posto che l'esenzione è applicabile a prescindere dal Paese di origine. Inoltre, il fatto che il reddito sia costituito da proventi di attività commerciali, o sia semplicemente reddito “passivo”, non costituisce fattore determinante per decidere se applicare o meno l'esenzione. Oltre a ciò, ogni reddito da royalty distribuito a titolo di dividendo sarà anche esonerato dalla tassazione in capo agli azionisti.
Filiali
La legislazione maltese prevede che anche le società registrate o costituite al di fuori di Malta possano comunque condurre i loro affari in territorio maltese, tramite una filiale o una semplice sede di attività a Malta, beneficiando di determinate facilitazioni di carattere fiscale. Ciò crea una valida alternativa quando le società scelgono di non registrare una persona giuridica distinta, ma di limitarsi a svolgere attività a Malta, mediante una loro “estensione corporativa” all’estero. II risultato è che una filiale maltese di una società straniera diventa, così, qualificata per essere considerata come una qualunque altra società registrata a Malta; per cui, ai fini fiscali, verrà trattata come una stabile organizzazione (PE: Permanent Establishment).
In tal modo, la filiale viene tassata a Malta soltanto sui redditi ivi ricavati e, ovviamente, in base alla stessa aliquota applicata alle società maltesi, come pure il calcolo del reddito seguirà quello ordinariamente adottato dalle società nazionali. Gli azionisti delle società estere potranno, poi, beneficiare delle restituzioni d'imposta, a patto che le pertinenti condizioni (di cui si è detto all’inizio) siano soddisfatte. Insomma, tutti i benefici fiscali concessi alle società registrate o residenti a Malta, sono estesi anche alle filiali maltesi di aziende estere.
E’ importante notare che nel caso di filiali che non sono, né registrate, né residenti a Malta, gli utili distribuibili sono quegli utili che possono essere attribuiti alle attività della sola filiale maltese, dopo aver dedotto gli utili che tale società avrebbe distribuito negli anni precedenti.
Domiciliazione di società a Malta
Importanti agevolazioni di carattere burocratico sono previste dal diritto societario maltese con riferimento alla domiciliazione (e/o ridomiciliazione) delle società estere a Malta; e viceversa. In sostanza, le società che sono domiciliate a Malta possono essere ivi registrate come società maltesi senza dovere essere messe in liquidazione e scioglimento nella giurisdizione dalla quale provengono.
Una società potrà essere ridomiciliata a Malta qualora:
- la giurisdizione estera permetta tale ridomiciliazione;
- la società sia autorizzata a procedere in tal senso dal suo atto costitutivo, statuto o memorandum;
- sia dimostrato che la giurisdizione estera abbia ricevuto la notifica della volontà di ridomiciliazione a Malta da parte della società;
- gli azionisti, i detentori di obbligazioni e i creditori della società abbiano acconsentito alla ridomiciliazione, sulla base di quanto all’uopo prescritto dalla legge della giurisdizione estera;
- le imposte di registrazione siano pagate a Malta (dette imposte varieranno a seconda del capitale sociale della società estera).
Tale ridomiciliazione non crea una nuova entità giuridica: la società mantiene inalterati tutti i suoi beni, diritti, responsabilità e obblighi preesistenti alla domiciliazione nel territorio maltese.
Ovviamente, a seguito della ridomiciliazione, la società diventa regolarmente residente a Malta in conformità alla Legge sull'imposta sul Reddito (Income Tax Act). Nessun prelievo fiscale o altra imposta graverà sul proseguimento della società a Malta. Inoltre, gli utili non distribuiti saranno assegnati al conto non tassato della società, alla data della domiciliazione a Malta. Pertanto, conformemente alla normativa generale maltese, i dividendi distribuiti dalla società, dal suo conto non tassato, agli azionisti non residenti, risulterà di fatto esentasse.
La società, poi, potrà avvalersi di tutte le convenzioni maltesi contro le doppie imposizioni, nonché delle altre forme di sgravio previste a favore di tutti i residenti, e potrà essere autorizzata a determinate esenzioni, come, per esempio, quelle sulle plusvalenze e sui dividendi esteri. Infine, il reddito estero che non sia rimesso a Malta e le plusvalenze ricavate all'estero non saranno considerate imponibili a Malta.
Costituzione di una società a Malta
Vediamo, ora, per concludere, alcune note informative tecniche di carattere pratico-operativo.
Procedure per la registrazione
L'Atto costitutivo e lo Statuto devono essere protocollati nel Registro delle Imprese, corrispondendo l'imposta di registrazione. Tale imposta è calcolata su una scala progressiva in funzione del capitale sociale, e va da € 245 (se il capitale non supera € 1.500), a € 2.250 (se il capitale è di € 2.500.000 o più). II Registro delle Imprese rilascia allora il relativo certificato di registrazione richiesto (Certificate of Incorporation), affinché la società possa iniziare la sua attività.
Requisiti di capitale
Nel caso di società private a responsabilità limitata, il capitale sociale minimo richiesto dalla legge è di € 1.250 (o il suo equivalente in valuta estera), di cui almeno il 20% deve essere versato con la sottoscrizione e depositato in un conto bancario a nome della società.
Amministratori e segretario della società
Una società maltese deve avere almeno un amministratore, che può spesso fungere anche da segretario della società. L'amministratore può essere pure una persona giuridica; tuttavia, il segretario della società dev'essere necessariamente una persona fisica (salvo l'eccezione dei fondi comuni di investimento).
Azionisti
In genere, la società deve avere almeno due azionisti, anche se, a determinate condizioni, sono ammesse anche le società con unico socio. Gli azionisti possono essere persone fisiche o giuridiche, e devono tenere almeno un'assemblea generale all’anno. E’ anche permesso che le azioni della società siano intestate a un fiduciario autorizzato, di modo che l'identità dei proprietari effettivi rimanga confidenziale.
Sede legale
Una società registrata a Malta deve avere la sede legale a Malta. Naturalmente, vi sono svariati studi professionali locali che offrono servizi di domiciliazione per le società estere che intendano effettuare degli investimenti a Malta, ma desiderino, inizialmente, limitare tali costi fissi.
Tempo necessario per l'incorporazione
Di norma la pratica di costituzione viene evasa entro una settimana, a patto che siano state correttamente fornite tutte le informazioni e le documentazioni necessarie (con i relativi versamenti prescritti dalla normativa maltese).
Rendiconti della società e imposte annue
Un rendiconto annuo deve essere protocollato al Registro delle Imprese. Tale rendiconto comprende l’elenco dei nomi e delle generalità dei funzionari e degli azionisti della società, compresi i dettagli sulla struttura del capitale, insieme a tutti i cambiamenti eventualmente avvenuti nel corso dell'anno. L’imposta di Registro che si paga annualmente è calcolata in base al capitale sociale, e va dall’importo minimo di € 100 (se il capitale non supera € 1.500), a € 1.400 (se il capitale è pari o superiore a € 2.500.000).
Tutte le società registrate a Malta sono obbligate a redigere adeguati rendiconti finanziari, i quali devono essere verificati da un commercialista abilitato, che deve possedere anche il titolo di revisore contabile registrato. Tali rendiconti finanziari verificati vanno presentati annualmente anche all’Autorità Fiscale. Peraltro, analogamente a quanto previsto anche dal Codice Civile italiano, se si rientra in determinati parametri, le società hanno la possibilità di presentare i rendiconti finanziari abbreviati.
Nota conclusiva: si ricordare che Malta è regolarmente inserita nella White List, è ben lungi dall’essere considerata una sorta di paradiso fiscale (legislazione Tax Heaven), posto che la giurisdizione consente il massimo scambio di informazioni con le Autorità italiane, e il sistema bancario è perfettamente integrato con i corrispettivi istituti di credito europeo.