Paolo Soro

Decreto semplificazioni – cambia la detrazione sulle spese di pubblicità e sponsorizzazione

La norma, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede un’unica percentuale di detrazione IVA (fissata al 50%) per le spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

L’art. 29 del decreto sulle semplificazioni fiscali modifica l’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale si aumenta al 50% la detrazione forfettaria IVA riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazioni. Prima della modifica, l’art. 74, prevedeva una detrazione IVA stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, ma detta detrazione si riduceva a 1/10 per le operazioni di sponsorizzazione e a 1/3 per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione telefonica.

Con la novità introdotta, sia le spese di sponsorizzazione che quelle di pubblicità sono soggette all’unica misura di detrazione forfettaria dell’IVA pari al 50%.

Al riguardo, nella relazione illustrativa del decreto, con espresso riferimento all’art. 29, si precisa che: “La semplificazione è operata nell’ottica della riduzione del contenzioso (dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione)”.

Occorre, infatti, evidenziare che, di regola, l’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, riprende a tassazione i costi sostenuti per le sponsorizzazioni, qualificandoli come spese di rappresentanza, anziché annoverarli tra le spese di pubblicità. Ai fini IVA, se l’importo della sponsorizzazione rientra tra le spese di pubblicità, per lo sponsor l’imposta è detraibile, mentre diventa indetraibile, ai sensi dell’art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972, qualora sia annoverato tra le spese di rappresentanza.

La differente qualificazione incide, dunque, in maniera fondamentale sulla detraibilità dell’IVA.

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