Paolo Soro

Modifiche al processo tributario

Sospensione feriale per il solo mese di agosto, più rigidità per la compensazione delle spese di giustizia ed eliminazione dell’obbligo di depositare copia dell’appello in CTP. Sono gli effetti del decreto giustizia (D.L. n.132/14, convertito dalla legge 162/14) e del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali ancora in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

Alcune recenti previsioni normative, inserite all'interno del "pacchetto giustizia" e di quello sulle semplificazioni  fiscali (in attesa di pubblicazione), comportano imporatnti modifiche che incidono sulle regole procedurali in sede di contenzioso tributario.
Sostanzialmente, oltre a un rafforzamento delle previsioni afferenti la compensazione delle spese del giudizio, dove viene ancora maggiormente circoscritta la possibilità per il giudice di disporre in maniera difforme rispetto all'effettiva soccombenza della causa, il legislatore è intervenuto sull'obbligo del deposito della copia dell'appello in CTP e sul periodo feriale.
Nel dettaglio, quanto alla prima questione, il D.Lgs. semplificazioni fiscali modifica l’art.53 del D.Lgs. n.546/92. Verrà, così meno, l’obbligo di depositare copia dell’appello notificato presso la segreteria della commissione che aveva emesso la sentenza impugnata. La disposizione non stabilisce una decorrenza, pertanto si ritiene che riguarderà gli atti presentati in seguito all’entrata in vigore.
Con riferimento all'intervenuta variazione del periodo feriale, la nuova sospensione dei termini processuali coinciderà con tutto il mese di agosto, a partire dal 2015. Il D.L. n.132/14 aveva previsto che il termine feriale decorresse dal 6 al 31 agosto riducendo il precedente stabilito dal 1° agosto al 15 settembre. In sede di conversione, l’intervallo temporale è stato modificato e andrà dal 1° al 31 di agosto. Dal 2015, quindi, sono così sospesi per 31 giorni i termini entro cui notificare l’atto alla controparte (ricorso, appello) o per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti, eccetera). Tuttavia la sospensione feriale, in ambito tributario, rileva non solo per ciò che concerne il contenzioso in senso stretto, ma anche per i termini di pagamento degli atti impugnabili che, fatte alcune eccezioni, possono beneficiare di questo maggior arco temporale. Nella maggior parte dei casi, tale pagamento è riferito al termine per proporre ricorso il quale risulta appunto influenzato dalla sospensione.

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