Paolo Soro

Accertamento induttivo

Il disconoscimento riguardo all’attendibilità delle scritture contabili è il principale presupposto, regolarmente addotto dall’Ufficio per poter procedere all’accertamento induttivo. Ciò posto, si ritiene utile riportare qui di seguito quelli che sono considerati i casi in base ai quali la contabilità può essere dichiarata inattendibile.

Il disconoscimento riguardo all’attendibilità delle scritture contabili è il principale presupposto, regolarmente addotto dall’Ufficio per poter procedere all’accertamento induttivo. Ciò posto, si ritiene utile riportare qui di seguito quelli che sono considerati i casi in base ai quali la contabilità può essere dichiarata inattendibile.
1.    La mancanza di una specifica distinzione, nei sotto-conti o partitari, delle varie voci componenti le “disponibilità liquide”;
2.    L’assenza di una distinta annotazione, nei sotto-conti o partitari, dei conti che si riferiscono a crediti e debiti, con esclusione dei dipendenti;
3.    L’omessa annotazione (anche complessiva) di versamenti e/o prelevamenti effettuati dall’imprenditore o dai soci;
4.    La mancata annotazione nella nota integrativa o nel libro degli inventari dei criteri adottati per la quantificazione del valore delle rimanenze;
5.    Il riscontro da parte degli organi accertatori della presenza di valori (compresi i beni strumentali) che hanno uno scostamento, rispetto ai valori indicati in contabilità, superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, ovvero, indipendentemente dal superamento del limite del 10%, quando lo scostamento è di importo superiore a euro 25.822,84;
6.    Quando gli Uffici Tributari verificano in sede di accertamento l’utilizzo di uno o più beni strumentali non annotati in contabilità, sempreché lo scostamento complessivo sia superiore al 10% dei  beni strumentali totali, considerando anche i beni che non sono posseduti a titolo di proprietà, quelli già completamente ammortizzati, e anche quelli di costo unitario inferiore a euro 516,46, a esclusione solamente degli immobili;
7.    Quando sono impiegati lavoratori dipendenti non iscritti nei libri paga e matricola o altri addetti che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalla contabilità o da altra documentazione attendibile rinvenuta nel luogo in cui sono tenute le scritture contabili, sempreché sia scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, e i compensi non contabilizzati (prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro) sono superiori al 10% di quelli che invece risultano annotati. Anche in tale caso, indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la contabilità si dà per inattendibile quando l’ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo comunque superiore a euro 25.822,84.
Opportuna focalizzare l’attenzione soprattutto su quest’ultimo punto, perché nella maggior parte dei casi l’imprenditore non pensa che la mancata regolarizzazione di alcuni lavoratori possa comportare anche questa spiacevolissima conseguenza di carattere fiscale, oltre a quelle ovvie in materia contributiva.
L’ufficio accertatore, in ossequio all’onere della prova, prima di operare in maniera induttiva, deve eseguire un duplice riscontro:
I)    verificare l’esistenza dei presupposti previsti dalla legge per abbandonare l’accertamento analitico a favore di quello induttivo;
II)    dimostrare l’iter procedurale impiegato per la ricostruzione degli elementi di capacità contributiva, motivando conseguentemente e adeguatamente il successivo avviso di accertamento.
Oltre a quanto elencato sopra, vi sono poi una serie di altri parametri contabili che vengono presi in considerazione per dichiarare l’inattendibilità della contabilità. Tali sono, a esempio:
la cassa negativa; i ripetuti prelievi del titolare (ma anche al contrario l’assoluta mancanza di prelievi, salvo non vi sia un’altra periodica fonte reddituale); l’anomalo andamento delle rimanenze, o il loro totale immobilismo, o ancora un magazzino “gonfiato” contabilmente (ossia, superiore a quello effettivo); l’asincronia temporale tra acquisti di materie prime deperibili e le relative fatture di vendita dei prodotti freschi; e altre simili anomalie amministrative.
Occorrerà, pertanto, prestare attenzione alla corrispondenza tra i fatti aziendali e i dati contabili, e conseguentemente operare le corrette registrazioni delle singole voci.

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