Si completa così l’iter legislativo afferente il pacchetto di intese bilaterali, inizialmente sancite con l'Accordo di cooperazione economica, avvenuto il 31 marzo 2009, che ha portato anche alla ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni, entrata in vigore lo scorso 3 ottobre 2013, onde consentire a San Marino l’uscita dalla black list.
In base a tale provvedimento, le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l’attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra Parte.
La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato. Le autorità del Titano si impegnano, altresì, affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:
- una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, n. 1781/2006, riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;
- una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette.
Il tutto anche in deroga al segreto bancario, fornendo tutte le informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari e assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nonché garantendo totale collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana.
A tal riguardo, le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nella legge.
Per contro, agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi sarà concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro, secondo le condizioni determinate dalla Banca d'Italia e previo consenso della BCE.
In tal modo, la Repubblica sanmarinese procederà, come già avviene in Italia, all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione e conservazione dei dati e all’eventuale segnalazione delle operazioni sospette.
Sembrerebbe, dunque, che l’epoca della fuga dei capitali italiani a San Marino sia, oramai, definitivamente conclusa.