Paolo Soro

Il reclamo con la Legge di Stabilità

La mediazione tributaria subisce alcune significative modifiche positive per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità concernenti la disciplina del reclamo: la nuova condizione di improcedibilità, la sospensione automatica delle somme dovute fino allo scadere dei 90 giorni, l’estensione della mediazione all’ambito contributivo e assistenziale.

La mediazione tributaria subisce alcune significative modifiche positive per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità concernenti la disciplina del reclamo di cui all’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992.
Tali novità, in particolare, riguardano:
1)    la nuova condizione di improcedibilità – in luogo dell’inammissibilità – dell’eventuale ricorso presentato in assenza del preventivo atto di reclamo;
2)    la sospensione automatica delle somme dovute fino allo scadere dei 90 giorni entro cui si deve concludere la mediazione;
3)    l’estensione della mediazione all’ambito contributivo e assistenziale.
Con riguardo al punto 1), va ricordato che l’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992 conteneva un’importante sanzione processuale in relazione ai ricorsi presentati senza prima esperire il tentativo di “mediazione” in sede amministrativa con l’Agenzia delle Entrate (in relazione alle controversie minori, ossia di valore non superiore a 20.000 euro) e la sanzione era l’inammissibilità del successivo ricorso rilevabile “d’ufficio in ogni stato e grado” del procedimento tributario. L’attuale versione del comma 2 del citato art.17-bis prevede, al contrario, la presentazione del reclamo quale condizione di procedibilità (e non più di ammissibilità) del ricorso rilevabile dall’Agenzia delle Entrate. Tale modifica comporterà che il mancato rispetto del procedimento di mediazione impedirà solo temporaneamente la prosecuzione del processo tributario, ma il contribuente non vedrà definitivamente compromessa la sua posizione processuale e il suo diritto di difesa. Con la vecchia versione della norma, infatti, il contribuente avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, avviare un tentativo in sede amministrativa con l’Agenzia delle Entrate per evitare la lite mediante la presentazione di un’istanza allegata  al ricorso (con o senza proposta di mediazione), e solo dopo incardinare il giudizio innanzi alla commissione tributaria, con la conseguenza che a seguito dell’omessa presentazione dell’istanza derivava la perdita definitiva del suo diritto di difesa. Invece, la nuova condizione di procedibilità consente all’Agenzia delle Entrate, in caso di deposito del ricorso del contribuente prima dei 90 giorni, di eccepire l’improcedibilità del ricorso in sede di costituzione in giudizio e al presidente di rinviare la trattazione alla fase amministrativa, ma in questo caso – almeno formalmente – il diritto di azione del contribuente resta impregiudicato.
Quanto alla costituzione in giudizio, è stato inoltre eliminato un elemento di incertezza con riferimento al computo dei 30 giorni per incardinare il processo dinanzi al giudice tributario: in ogni caso, il dies a quo decorre dal novantesimo giorno successivo alla presentazione del reclamo, a nulla rilevando l’eventuale respingimento (anche parziale) del reclamo da parte dell’Agenzia delle Entrate prima del decorso dei 90 giorni. Peraltro, la nuova disciplina prevede che, ai fini del computo del termine di 90 giorni entro cui si deve chiudere la procedura di mediazione, si applicano le disposizione sui termini processuali con l’importante conseguenza che tale termine sarà soggetto alla sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Un ulteriore aspetto positivo è quello contenuto nel nuovo comma 9-bis del medesimo art. 17-bis, che contiene un importante precisazione in relazione alla riscossione delle somme richieste in pendenza di giudizio. In base alle nuove disposizioni, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in relazione all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino allo spirare del termine di 90 giorni dalla presentazione del reclamo (sempre che non ne venga eccepita la menzionata improcedibilità). Questa precisazione è quanto mai opportuna e consente di coordinare la disciplina della mediazione tributaria con quella degli accertamenti esecutivi. Infatti, nella disciplina previgente, il contribuente, non potendo chiedere la sospensione giudiziale di un terzo delle somme dovute (c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio), non trovava copertura nel periodo intercorrente tra la presentazione del reclamo e l’eventuale sospensione concessa dalla commissione tributaria dopo la costituzione in giudizio. Inoltre, così come già previsto in caso di accertamento con adesione, con la modifica del comma 8 del medesimo art. 17-bis viene disciplinata l’estensione della mediazione – senza sanzioni e interessi – ai fini previdenziali e assistenziali, laddove la relativa base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Si sottolinea, infine, un ultimo aspetto in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, le quali, per espressa disposizione di legge, si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1° gennaio 2014). Rimane, pertanto, il rischio di inammissibilità per tutti i ricorsi tributari depositati precedentemente e non conformi al vecchio disposto dell’art. 17-bis. Inutile dire che quest’ultima previsione, in vero, ci pare assai poco utile: sembra che non si possa mai riuscire ad attuare un provvedimento semplice, ma si debba per forza cercare di complicare anche la normativa più lineare e creare una qualche confusione di carattere procedurale presso gli addetti ai lavori. Nel complesso, comunque, come già precisato all’inizio, si tratta di modifiche che accolgono senz’altro il nostro plauso.

comments powered by Disqus
reclamo
top